CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 33586/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto LuigiSicignano responsabile del delitto di furto aggravato in concorso, condannandoloalla pena di giustizia.2. L’imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] de Martino, ha proposto ricorsoper cassazione deducendo un unico motivo di censura, con il quale lamentaviolazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione inrelazione alla riconosciuta recidiva. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, purin presenza di uno specifico motivo di gravame, aveva confermato ilriconoscimento della recidiva, senza tuttavia spiegare se e in quale misura laprecedente condanna riportata dall’imputato per fatti non omogenei e distanti neltempo avessero influenzato la condotta oggetto del giudizio.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’atto di appello conteneva uno specifico motivo di impugnazione con cuil’imputato aveva lamentato l’omessa motivazione, da parte del giudice di primogrado, in punto di riconoscimento della recidiva, non avendo specificato le ragionidell’aumento di pena.La Corte di appello ha confermato il riconoscimento della recidiva sul rilievo della«non commendevole biografia criminale» dell’imputato, il quale aveva riportatouna precedente condanna per il reato di detenzione e vendita di sostanzestupefacenti, ritenendo che ciò dimostrasse la maggior riprovevolezza del fatto ela maggiore pericolosità del suo autore.In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale ha sostanzialmente eluso l’obbligo dimotivazione conseguente al motivo di gravame. In particolare, si è limitata adaffermare in modo astratto e generico la rilevanza del precedente da cui l’imputatoera gravato, senza tuttavia attenersi al consolidato principio secondo cui, ai finidel riconoscimento della recidiva, il giudice è tenuto ad accertare in concreto se lareiterazione dell’illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta edi pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distintaoffensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogniparametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al dilà del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali(Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).La giurisprudenza di legittimità ha precisato che «ai fini della rilevazione dellarecidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità socialedel prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza diprecedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice nonpuò fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cuiquesti risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in baseai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbiainfluito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez.3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 – 01;conf.; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).3. La sentenza impugnata – per come correttamente dedotto dal ricorrente – nonha operato tale verifica, con la conseguenza che essa deve essere annullata conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale dovrà colmare lalacuna motivazionale. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Napoli.Così deciso il 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]