CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 26341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza in data 24/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Con un unico motivo denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fatto in termini dirapina impropria anziché in furto.2. Il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegatoche, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere percassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto insentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguenteinammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultinoevidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01: inmotivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenutanell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base deicapi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso;nello stesso senso, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 4, n.13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01).Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata è possibile ritenerechiaramente che il giudice abbia voluto qualificare il fatto in termini di rapina impropria avutoriguardo alla violenza esercitata ed alle lesioni cagionate dall’imputato nei confronti delresponsabile del Supermercato, dopo aver sottratto la merce, per assicurarsi il possesso dellacosa rubata e procurarsi l’impunità, sicchè l'eccezione del ricorrente appare del tuttoinammissibile.3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 22/05/2026Il Consigliere est. Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]