CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 30953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 30840-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO,in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco p ro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3536/2018 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di assorbimento deirestanti; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio , avanti il T ribunale di Napoli, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e l ’ [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 1 Centro (d ’ ora innanzi ASL Napoli 1 Centro) , per sentire Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - dichiarare l’avvenuto acquisto a titolo di usucapione di alcuni beni immobili siti in Napoli, posseduti da lui e prima ancora dal di luipadre da oltre 40 quarant’anni. L’attore aveva già promosso analogo giudizio nei confronti della Parrocchia di Sant’Arcangelo all’Arena, che risultava proprietaria dei beni sulla scorta delle intestazioni catastali, ma questi erano risultati poi essere di propriet à della P rovincia di Napoli in favore della quale erano stati espropriati e successivamente trasferiti per legge al Comune e all’ASLNapoli 1 Centro. La convenuta C ittà M etropolitana di Napoli ( già P rovincia di Napoli) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva , avendo trasferito i beni - tra cui quell i oggetto del giudizio - all ’ ASL Napoli 1 Centro. Si costituiva in giu dizio quest ’ ultimo ente per eccep ire l’insussistenza dei presupposti dell’usucapione e chiedere, i n via riconvenzionale, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei beni e ai danni per occupazione senza titolo. Il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e rigettava la domanda attorea per mancanza di prova nei confronti dell’ASL Napoli 1 Centro, per essere il possesso ventennale da parte dell’attore stato interrotto dal trasferimento dell’immobile dal patrimonio del Comune all’ASL Napoli 1 Centro con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. R igettava inoltre la domanda riconvenzionale di danni e condannava l’attore al rilascio dei beni. 3. Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] , nella cui posizione processuale, essendo lo stesso deceduto nelle more del giudizio, subentravano successivamente i suoi eredi. Si costituivano in giudizio entrambe le appellate. [OSCURATO:PERSONA] ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva ; l’ASL Napoli 1 Centro spiegava appello incidentale avverso la Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - statuizione con la quale si ritenevano i beni non rientranti nel patrimonio indisponibile e contro la statuizione che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di danni per mancanza di prova. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza gravata, accoglieva parzialmente i motivi del gravame principale e dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione da parte del dante causa degli appellanti dei beni oggetto del giudizio. Rigettava l ’ appello incidentale. 5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli 1 Centro. 6. Hanno resistito con separati controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], Bartolomeo e Assunta. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo ( così rubricato: “violazione dell ’ art. 360 n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 822 e 826 e della legge n. 833 / 1978 - erroneo rigetto dell ’ appello incidentale proposto dall ’ ASL Napoli 1 Centro”) la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto i beni oggetto del giudizio appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente, ritenendolisuscettibil i di acquisto per usucapione per difetto nella specie del requisito oggettivo del la destina zione a un pubblico servizio, in violazione degli artt. 65 e 66 della L. 833/1978, che, all’atto della istituzione delle USL, ha nno disposto il trasferimento ai Comuni dei beni e delle attrezzature di una serie di soggetti (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari, province), con vincolo di destinazione sanitaria alle USL medesime. Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - 2.- Con il s econdo motivo (“ ulteriore violazione dell ’ art . 360 n. 5 in relazione agli artt. 822 e 826 c.c. e della legge n . 833 /19 78 ”) la ricorrente taccia la sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto che il requisito dell’animus possidendi, necessario ad usucapire,non venga meno di fronte ad un atto di disposizione con il quale il proprietario non possessore dispone del bene trasferendolo a terzi e il possessore nulla obietti al riguardo. 3.- Con il terzo motivo si lamenta, proposto ai sen si de ll ’ art . 360 comma 1, n. 5 , la violazione de ll ’ art . 2697 c.c. e dell ’ art . 116 c .p.c. , per avere erroneamente la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto provato il possesso ad usucapionemin capo a [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il quarto motivo (proposto ai sensi de ll ’ a rt . 360 comma 1, n . 5 c.p.c.) deduce la violazione de ll ’ art . 2697 c.c. e dell ’ art . 116 c .p.c. , per avere la sentenza impugnata respinto la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima da parte di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere ritenutoin re ipsa. 5.- Il primo motivo è infondato. Gli artt. 65 e 66 della L. 833/1978, ritenuti violati dalla ricorrente, distinguono notoriamente due ipotesi: 1) quella relativa ai beni mobili, immobili e alle attrezzature, destinati prevalentemente ai servizi sanitari, appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi (...) 2) e quella - che concerne il caso de quo - relativa ai beni mobili ed immobili e alle attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienicosanitari, agli enti ospedalieri, agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e ai centri di igiene mentale dipendenti dalle province oda consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell’art. 64, nonché degli altri istituti di Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 6 - prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. In più occasioni, questa Suprema Corte ha chiarito che la riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978 , nell ’ attribuire alle U.S.L. le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di altre amministrazioni, ha disposto il trasferimento dei beni e delle attrezzature di tali ultimi soggetti al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle U.S.L. medesime, secondo due diverse modalità operative, disciplinate rispettivamente dagli articoli 65 e 66 della legge citata, ossia: - o con decreto interministeriale da adottare con la regione interessata; - o ope legis, situazione questa in cui il passaggio al patrimonio del Comune dei beni già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri si è verificato per effetto immediatodella previsione normativa (cfr. Cass.n. 1895/2017). Questa Corte ha avuto anche mododi pronunziarsi sulla presenza o meno, nella normativa di riferimento, di una disposizione che preveda l’attribuzione "ex novo" al patrimonio indisponibile delle [OSCURATO:PERSONA] di tutti i beni degli enti ospedalieri, ovvero anche di quelli in precedenza non destinati ad un pubblico servizio. Lo specifico profilo, rilevante ai fini del giudizio in esame, è stato specificamente analizzato da Cass., Sez . 2, n. 1957/ 2007 , la quale – decidendo un ricorso proposto dalla ASL di Locri contro la dichiarazione di avvenuta usucapione di terreni ad uso agricolo - ha così argomentato: “ premesso che il vincolo di destinazione di cui si tratta riguarda le USL di cui è stata prevista la costituzione secondo le modalità stabilite dallaL. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 61 ; successivamente con il D.Lgs. 30.12.1992, n.502 (emanato sulla base dellaL. 23 ottobre 1992, n. 421 di delega per la Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 7 - razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale) è stato realizzato il riordino della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle USL e l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], aventi natura di ‘enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica’ (art. 3, D.Lgs. citato); il successivo articolo 5 stabilisce poi che nel rispetto ‘della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni e delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere....”. All’interrogativo se la richiamata disciplina in materia sanitaria contenga una disposizione che preveda l’attribuzione "ex novo" al patrimonio indisponibile delle [OSCURATO:PERSONA] locali così costituite di tutti i beni degli enti ospedalieri, ovvero anche di quelli in precedenza non destinati ad un pubblico servizio, la decisione così prosegue nella sua parte motiva : “sulla base delle espostepremesse di carattere generale deve negarsi la sussistenza di una disposizione in tal senso, ed in particolare deve escludersi che lal. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 66, preveda il trasferimento al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle USL di tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri soppressi, posto che la norma sopra richiamata si limita a disporre il trasferimento al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con il suddetto vincolo di destinazione, di beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ospedalieri (v. art. 66 citato, comma 2, lettera B), senza ulteriori specificazioni che possano legittimare un riferimento a tutti i beni degli enti ospedalieri anche a Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 8 - prescindere dalla loro effettiva destinazione pregressa, e quindi anche in assenza di un qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle USL dalla stessa legge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA]; anzi un elemento in senso contrario alla tesi sostenuta dalla ricorrente si desume dallo stesso art. 66 più volte menzionato nella parte in cui prevede l’affidamento alle USL della gestione (soltanto) ‘dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinate ai servizi igienico-sanitari dei Comuni e all’esercizio di tutte le funzioni dei Comuni e loro consorzi in materia igienico- sanitaria ’ , così stabilendo sul piano gestionale un rapporto diretto esclusivamente tra le USL ed i beni e le attrezzature aventi tali specifiche destinazioni, cosicché una attribuzione al patrimonio indisponibile di esse di tutti i beni precedentemente appartenenti agli enti ospedalieri, in assenza di una espressa disposizione in tal senso, non appare ammissibile anche con riferimento alle finalità perseguite in proposito dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale”. In senso conforme si è espressa, tra altre, Cass. n. 7059/2010, la quale ha ribadito che “essendosi laL. n. 833 del 1978, art. 66, comma 2, lett. b) limitata a prevedere il trasferimento al patrimonio del Comune, in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., dei beni e delle attrezzature già appartenenti agli enti ospedalieri, deve escludersi che - in mancanza di una espressa previsione - la norma abbia inteso attribuire al patrimonio del Comune tutti i beni già appartenenti ai predetti enti indipendentemente dalla loro effettiva destinazione pregressa e in assenza di qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL. dalla legge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA]; infatti, lo stesso art. 66 prevede l’affidamento alle medesime unità sanitarie della gestione (soltanto) dei beni mobili Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 9 - ed immobili e delle attrezzature destinate ai servizi igienico-sanitari e all’esercizio di tutte le funzioni dei Comuni e dei loro consorzi in materia igienico-sanitaria (Cass. 1957/ 2007 ) ”. In buona sostanza, il vincolo di destinazione non è automatico perchè non riguarda tutti i beni oggetto del trasferimento, pur attuato ope legis, ma solo quelli destinati ai servizi igienico-sanitari in base all’art. 66 L. 833/1978. Immune da censure si prospetta, pertanto , la sentenza impugnata, la quale ha sostenuto che i beni di cui è causa sono usucapibili, in quanto - per l ’ appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile - deve sussistere anche il requisito oggettivo dell’effettiva destinazione dei beni al pubblico servizio, mancante nella specie perchè da decenni i beni di cui si discute hanno avuto una destinazione privata. È il caso di precisare che la sentenza n. 18214/2017, citata dalla ricorrentea sostegno della sua tesi, riguarda un bene appartenente a un disciolto ente ospedaliero, mentre nel caso de quo e merge dalla lettura della pronuncia impugnata e dagli atti di causa, anche dal controricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che i beni in questione, utilizzati con destinazione a civile abitazione, nel 2007 ancora formalmente intestati presso la Conservatoria dei RR.II. alla Parrocchia di Sant’Arcangelo all’Arena (dunque, non ad un ente ospedaliero), erano stati espropriati dal Prefetto di Napoli a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli nel corso dell’anno 1995, senza avere mai avuto una destinazione a servizio di tipo sanitario. 6. –Anche il secondo motivo è infondato. Lo stesso non riesce a superare quanto affermato da questa Corte di legittimità riguardo alla tassatività degli atti interruttivi del termine ad usucapire, in forza del combinato disposto degli artt.1165 e 2943 Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 10 - c.c., che non ammette equipollenti ( cfr., tra altre, Cass. n. 6029/2019; n. 14659/2012) e si scontra con il rilievo che l’atto di disposizione con il quale i beni oggetto del giudizio furono trasferiti dal Comune di Napoli all’ASL di Napoli 1 Centro , nonostante costituisca esercizio del diri tto di proprietà, quale esplicazione della titolarità formale di questo diritto, non incide sul potere di fatto dell’usucapiente (Cass. nn. 18095/2014; 2752/2018). Correttamente pertanto il giudice di appello ha ritenuto tale atto non idoneo ad interrompere il termine utile ad usucapired i [OSCURATO:PERSONA], anche se conosciuto dal possessore, non esercitando lo stesso alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione e “ rappresentando, rispetto al possessore, ‘ res inter alios acta’, ininfluente sulla prosecuzione dell’esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo”(Cass. n. 2752/2018). 7. - Il terzo motivo è inammissibile. Esso si risolve in una richiesta - non consentita in questa sede - di riesame dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito , come comprovano le doglianze con le quali si insiste a ribadire l’insufficienza della prova testimoniale ai fini della dimostrazione del possesso ad usucapionem ( insufficienza peraltro sconfessat a dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto riferimento, oltre che ai testi escussi, “sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare”, anche sulle numerose prove documentali prodotte in giudizio). 8. – Il rigetto del primo motivo priva di immediata rilevanza decisoria il quarto mezzo di ricorso, che riguarda il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da occupazione, il quale deve essere dichiarato assorbito. Ric. 2018 n. 30840 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 11 - 9. – I l ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali,liquidate come in dispositivo , nei confronti de i sol i controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], Bartolomeo e [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna condanna alle spese deve essere pronunciata in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, risultando inammissibile il controricorso da essa presentato, in quanto sul difetto di legittimazione passiva di tale parte processuale, riconosciuto dal primo giudice e confermato dalla decisione del giudice di seconde cure, si è formato il giudicato ( come la stessa controricorrente riconosce). 10. – Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei sol i controricorrent i Assunta, Bartolomeo e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 ( seimila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma