Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06711/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare, in relazione all'eccessivo aumento applicato per la continuazione, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso si limita a contestare la decisione senza confrontarsi con la congrua motivazione resa sul punto (pag. 3), laddove la Corte di appello ha ritenuto congruo l'aumento applicato dal primo giudice in ragione della gravità del reato satellite (detenzione di 4.911 d.s.d. di hashish); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 202Z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare, in relazione all'eccessivo aumento applicato per la continuazione, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso si limita a contestare la decisione senza confrontarsi con la congrua motivazione resa sul punto (pag. 3), laddove la Corte di appello ha ritenuto congruo l'aumento applicato dal primo giudice in ragione della gravità del reato satellite (detenzione di 4.911 d.s.d. di hashish); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 202Z
Sentenza Cassazione n. 06711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris