Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 25/1973
ECLI:IT:COST:1973:25
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso del 12 luglio 1972 il vice Commissario dello Stato
per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 4 luglio 1972, contenente "norme per
l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti
di distribuzione di carburanti per autotrazione".
Il ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 16 del d.l. 26 ottobre
1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), si
riporta alle motivazioni a suo tempo prospettate nei ricorsi del 22
luglio e del 22 ottobre 1971 proposti dallo Stato contro la Regione per
conflitto di attribuzione relativo ad alcuni decreti, concernenti la
materia de qua, emessi dall'Assessore regionale e ribadisce le tesi
prospettate dallo Stato nel resistere al conflitto di attribuzione
sollevato dalla Regione avverso il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e
la circolare esplicativa del Ministro per l'industria. In particolare
l'illegittimità costituzionale della legge impugnata viene sostenuta
sulla base dell'assunto che essa, escludendo l'osservanza degli
indirizzi fissati dal C.I.P.E. e dei criteri determinati dal Ministro,
sconvolgerebbe le linee della politica economica voluta dalla legge
statale, alle quali invece il legislatore regionale - per quanto abbia
competenza esclusiva (nella specie risultante dall'art. 14 lett. d
dello Statuto) - deve uniformarsi allorché si tratti di piani e di
programmi riguardanti l'intero territorio nazionale.
2. - Innanzi a questa Corte si è costituito (atto del 28 luglio
1972) il Presidente della Regione, il quale, richiamandosi alla
competenza assegnata alla Regione dall'art. 14, lett. d. e dall'art.
17, lett. h e i, dello Statuto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. - In successive memorie entrambe le parti, nel sostenere le
rispettive tesi, si sono riportate alle affermazioni e alle statuizioni
di questa Corte contenute nella sentenza n. 151 del 1972 (con la quale,
in riferimento ai poteri spettanti alla Regione siciliana, venne
dichiarata la parziale illegittimità costituzionale di alcune
disposizioni dell'art. 16 del decreto legge n. 745 del 1970), nonché
nella sentenza n. 152 dello stesso anno, con la quale vennero decisi i
conflitti di attribuzione innanzi ricordati.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la legge impugnata è
costituzionalmente illegittima, in quanto non presuppone e non tiene
ferme quelle competenze (del C.I.P.E. e del Ministro per l'industria)
che nelle citate decisioni questa Corte ha riconosciuto di spettanza
dello Stato in base a princrpi già in precedenza costantemente
affermati in relazione a leggi statali che abbiano contenuto di
programmi e di piani riguardanti l'intero territorio nazionale.
Secondo la difesa regionale, invece, il riconoscimento della
competenza della Regione ad emanare norme di esecuzione dell'art. 16
della legge statale (cfr. sent. n. 152 del 1972) dimostra
l'infondatezza di quella parte dell'attuale ricorso nella quale si
lamenta che la Regione abbia regolamentato "unilateralmente l'attività
inerente all'installazione ed all'esercizio di distributori di
carburanti". La resistente osserva, altresì, che le norme contenute
nella legge impugnata non attengono né agli indirizzi del C.I.P.E. né
alle direttive del Ministro, ma esclusivamente si riferiscono a
quell'ambito nel quale, secondo le due sentenze della Corte,
legittimamente si esplicano le competenze costituzionali di spettanza
regionale.
4. - Nella discussione orale le due parti hanno illustrato le
rispettive tesi e conclusioni.
:
1. - La legge impugnata - approvata dall'Assemblea della Regione
siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 - attribuisce all'Assessore
regionale per l'industria ed il commercio la competenza relativa alle
concessioni, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745
(convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), per l'impianto di
distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione (art. 1),
nonché la competenza ad adottare, sentito il Comitato consultivo per
il commercio in una particolare composizione, le determinazioni di cui
al quinto comma del predetto art. 16. L'art. 3, infine, prevede una
disciplina transitoria per gli esercizi di distribuzione già
autorizzati in base alla precedente legislazione.
Tenendo presenti i motivi esposti nel ricorso del vice Commissario
dello Stato, la Corte deve accertare se la Regione siciliana - una
volta intervenuta la legge statale (d.l. n. 745 del 1970) a
disciplinare la materia con norme procedurali e sostanziali - abbia, ed
in quali limiti, competenza, in base all'art. 14 lett. d dello Statuto,
ad emanare norme valevoli per il territorio regionale.
2. - È evidente che nel decidere l'attuale controversia occorre
muovere dai principi affermati e dalle statuizioni contenute nelle due
sentenze (n. 151 e 152 del 1972) con le quali, a seguito
dell'emanazione della nuova disciplina statale in materia, sono state
risolte numerose questioni attinenti ai confini fra competenza dello
Stato e competenza della Regione. Su tale premessa convergono le
difese delle parti in causa, anche se da essa vengono tratte, dallo
Stato e dalla Regione, opposte conseguenze in ordine alla legittimità
costituzionale della legge in esame.
Ciò posto, si deve preliminarmente ribadire la già raggiunta
conclusione (sent. n. 151 del 1972, punto 1 della motivazione) che,
anche se la disciplina statale introdotta dall'art. 16 del d.l. n. 745
del 1970 avesse contenuto di piano e di programmazione, ciò non
escluderebbe che la Regione, limitatamente al suo territorio, possa
esercitare nella materia de qua la propria competenza con atti che
risultino in armonia con i poteri spettanti allo Stato. Nell'ambito di
tale principio acquistano particolare rilievo, ai fini che qui
interessano, le statuizioni della sentenza n. 151 del 1972 con le quali
il predetto art. 16 della legge statale è stato dichiarato
illegittimo: a) nella parte in cui "non attribuisce alla Regione
siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei
distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale"; b)
nella parte in cui "non prevede che la Regione possa dettare, con
effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio
ed il numero massimo delle nuove concessioni, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato -;
c) nella parte in cui "non prevede la competenza della Regione
siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a
regolare il procedimento... con riguardo ai compiti della Regione e
limitatamente al territorio regionale -.
L'attuale thema decidendam consiste, come è ovvio, nell'accertare
se vi sia armonia fra l'impugnata legge regionale e la corrispondente
legge statale, ed è evidente che quest'ultima deve essere assunta,
procedendosi a siffatta indagine, nel contenuto normativo risultante a
seguito della ricordata dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale. Sulla base di questa premessa la Corte ritiene che la
questione sollevata dallo Stato non è fondata. La legge regionale 4
luglio 1972, infatti, conferendo all'assessore i poteri ai quali si è
innanzi fatto cenno, detta disposizioni nell'ambito che l'art. 16 del
d.l. n. 745 del 1970-inteso, ripetesi, nel senso e nel contenuto
risultanti dal dispositivo della sentenza n. 151 del 1972- lascia alla
sfera di attribuzioni della Regione: tanto è a dirsi, specificamente,
per il rilascio delle concessioni, e per le determinazioni concernenti
i criteri ed il numero massimo delle concessioni per ciascuna provincia
(cfr. anche la lett. d del dispositivo della sent. n. 152 del 1972)
nonché, più in generale, per la competenza della Regione ad emanare
norme dirette a regolare l'attività amministrativa ad essa affidata.
Vero è che la legge impugnata omette ogni riferimento al rispetto
degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e dei criteri adottati dal Ministro per
l'industria in ordine al rilascio ed al numero massimo delle
concessioni. Ma ciò non può intendersi nel senso, paventato dalla
difesa dello Stato, che l'omissione equivalga ad esclusione. Ed infatti
l'interpretazione sistematica della legge statale e della legge
regionale - avvalorata dalla circostanza che la seconda fa esplicito
riferimento all'art 16, quinto comma, del decreto legge e, dunque, alla
ivi oramai (sent. n. 151 del 1972) statuita ripartizione fra competenze
regionali e competenze statali - conduce alla sicura conclusione che
all'assessore vengono attribuiti quei poteri, e solo quelli, che si
armonizzino con la sfera di attribuzioni riservata allo Stato: le
"determinazioni" affidate all'organo regionale non possono contraddire
agli indirizzi fissati dal C.I.P.E. e, per quanto riguarda le
competenze del Ministro per l'industria, attengono alla specificazione
dei criteri obiettivi e generali da quest'ultimo adottati ed alla
distribuzione, provincia per provincia, del numero massimo di
concessioni al territorio regionale assegnate dallo Stato.
Questa interpretazione - che è l'unica coerente con le statuizioni
contenute nelle sentenze 151 e 152 del 1972, alle quali entrambi i
contendenti si riportano - giustifica la pronuncia di non fondatezza
dell'attuale questione. Giova peraltro aggiungere che se la legge
regionale venisse applicata in un senso diverso, non verrebbe meno, per
lo Stato, la possibilità di esperire gli opportuni rimedi
giurisdizionali.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la
questione di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 e
contenente "norme per l'applicazione nella Regione siciliana della
disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione", sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
[OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] Cancelliere