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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06077/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare -la motivazione resa con la sentenza impugnata non merita censura alcuna in ordine al mancato riconoscimento delle generiche, argomentato in termini di esaustiva assorbenza del relativo onere facendo leva sui precedenti del ricorrente, così da porre la decisione in questione al riparo da censure utilmente svolte in sede di legittimità; - in ordine al giudizio speso nel ritenere la recidiva, la Corte territoriale, nel valorizzare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti, di analogo tenore del ricorrente, ha argomentato in termini sufficienti e non illogici, dando adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, inidonee a scalfirne il portato ( la distanza temporale tra le due condotte, ritenuta implicitamente ma altrettanto inequivocabilmente recessiva rispetto alla analogia delle condotte criminali considerate); in ordine alla misura della pena, le doglianze prospettate con l'impugnazione, più che mettere in discussione la compiutezza e la linearità logica della motivazione adottata dai giudici del merito sul punto, sono inammissibilmente volte a sollecitare la Corte ad una integrale rivalutazione di merito del tema; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] CAk'rsr" rrrA 22 F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare -la motivazione resa con la sentenza impugnata non merita censura alcuna in ordine al mancato riconoscimento delle generiche, argomentato in termini di esaustiva assorbenza del relativo onere facendo leva sui precedenti del ricorrente, così da porre la decisione in questione al riparo da censure utilmente svolte in sede di legittimità; - in ordine al giudizio speso nel ritenere la recidiva, la Corte territoriale, nel valorizzare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti, di analogo tenore del ricorrente, ha argomentato in termini sufficienti e non illogici, dando adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, inidonee a scalfirne il portato ( la distanza temporale tra le due condotte, ritenuta implicitamente ma altrettanto inequivocabilmente recessiva rispetto alla analogia delle condotte criminali considerate); in ordine alla misura della pena, le doglianze prospettate con l'impugnazione, più che mettere in discussione la compiutezza e la linearità logica della motivazione adottata dai giudici del merito sul punto, sono inammissibilmente volte a sollecitare la Corte ad una integrale rivalutazione di merito del tema; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] CAk'rsr" rrrA 22 F
Sentenza Cassazione n. 06077/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris