CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22122/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Cosenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Cosenza, quale giudice del riesame, con ordinanza del 26novembre 2025, ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto aindagini in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975, avverso il decreto di convalida disequestro probatorio di un coltello da cucina emesso in data 8 settembre 2025 dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.2. Con la richiesta di riesame la difesa ha censurato la mancanza totale dimotivazione quanto alle finalità probatorie del sequestro, contenuta nella mera affermazioneche il coltello “è il corpo del reato/cosa pertinente al reato anzidetto, da sottoporsinecessariamente a vincolo ai fini dell’accertamento dei fatti e da depositare al fascicolo deldibattimento”.3. Il Tribunale di Cosenza, ripercorsi i fatti e considerata la sussistenza del fumuscommissi delicti, ha ritenuto sufficientemente indicate le finalità probatorie nel decreto disequestro e di poter integrare le eventuali carenze di motivazione.Nello specifico il Tribunale, comunque, evidenziato che il bene sequestratocostituisce cosa che deve essere confiscata ai sensi dell’art. 240, comma secondo, n. 2,cod. pen., e che un ulteriore fondamento normativo in tal senso sia da rinvenirsi nell’art. 6della l. 152 del 1975, ha confermato il sequestro ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen.4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzodel difensore ha dedotto i seguenti motivi.4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. quanto allaindebita applicazione dei principi in tema di poteri di integrazione probatoria da parte delTribunale del riesame in quanto nel caso di specie la motivazione del decreto di convalidadel sequestro probatorio era del tutto carente.4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 321 cod. proc. pen. e 240 cod.pen. con riferimento alla conversione del sequestro da probatorio a preventivo che ilTribunale del riesame avrebbe indebitamente effettuato.4.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 262 cod. proc. pen. in quanto lamotivazione circa la necessità probatoria del vincolo sarebbe manifestamente illogica eapparente.5. In data 3 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.6. In data 5 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Savarese che insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nel primo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 253 e 355 cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione del decreto di convalida delpubblico ministero quanto alle finalità probatorie del vincolo reale era totalmente carente percui il Tribunale non avrebbe avuto il potere di integrarla e, sotto altro profilo, rileva che lamotivazione circa la necessità probatoria del vincolo sarebbe comunque manifestamenteillogica e apparente.Le doglianze sono infondate.Il Tribunale, infatti, considerata la peculiare natura del bene sequestrato, un coltello, hacoerentemente ritenuto che la motivazione del decreto di convalida, sebbene sintetica, fossecomunque sufficiente a evidenziare la necessità di accertare le concrete caratteristichedell’oggetto al fine di verificare la configurabilità o meno del reato contestato.Sotto tale profilo, pertanto, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge inquanto sul punto si è conformato alla giurisprudenza di legittimità per cui «il decreto disequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggettocose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, diaconto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n.36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 - 01).Ciò anche considerato che l'obbligo di motivazione del giudice, sia in fase diapplicazione che di controllo, soprattutto quando riguarda il corpo del reato, deve esseremodulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto,alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intendesequestrare, non essendo di contro sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza,tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsicorpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 - 01).3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento allaconversione del sequestro da probatorio a preventivo operata dal Tribunale.La doglianza è manifestamente infondata.Il Tribunale, infatti, ritenendo di confermare comunque il sequestro ai sensi dell’art. 324,comma 7, cod. proc. pen. si è conformato alla giurisprudenza di legittimità per cui il divieto direstituzione previsto da tale norma si applica alle cose soggette a confisca obbligatoria aisensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., e opera, oltre che con riguardo al sequestropreventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, restandoescluse soltanto quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvoche tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, siriferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione ol'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv.276690 – 01 e 02).4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]