CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 2001 avverso la sentenza resa il 14 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 20 maggio 2021 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina aggravata commesso il 15 maggio 2021 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art.163 cod.pen. poiché la sentenza ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendola non concedibile per il superamento del limite di due anni di pena previsto dalla legge, mentre al momento della commissione del reato il prevenuto, nato nel novembre del 2001, aveva ancora vent'anni e pertanto poteva usufruire della sospensione condizionale della pena nella misura di anni due mesi sei di reclusione. 3.11 ricorso è inammissibile. Deve infatti evidenziarsi che in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di merito si integrano reciprocamente e , nel caso in esame, il tribunale ha sottolineato che il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso all'imputato in ragione della sua condizione di soggetto irregolare in Italia e delle precedenti denunzie riportate, che impedivano di formulare nei suoi confronti una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di ulteriori fatti illeciti. Con l'atto di appello il difensore non si è confrontato con questa motivazione, che non ha in alcun modo censurato, limitandosi ad invocare il beneficio della sospensione condizionale. La motivazione resa dalla Corte di appello per respingere la richiesta di sospensione condizionale non è condivisibile, poiché valorizza il limite di pena che, trattandosi di un soggetto che ha commesso il reato quando era infraventunenne, è di anni due e mesi sei di reclusione e non di soli anni due. Ma va ricordato che né l'appello, né il ricorso prendono in considerazione la motivata prognosi negativa formulata dal tribunale. In conclusione l'appello era inammissibile sul punto in quanto generico e la inammissibilità può essere rilevata anche in questa sede. L'inammissibilità dell'appello ha interrotto la catena devolutiva e reso inammissibile il motivo di ricorso/perché non preceduto da specifico motivo di appello. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione dell'elevato grado di colpa nel proporre l'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pacamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino Sergi i Paola CANCELLEFei