CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14135/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Velletri, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 e 648 cod. pen. (entrambi), per aver illegalmente detenuto una pistola con relativo munizionamento, di provenienza illecita in quanto provento di furto e che detenevano occultata all'interno della camera da letto della loro abitazione, nonché del reato ex art. 337 cod. pen. (il solo Esadovic), per aver adoperato violenza e minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti, al fine di opporsi al compimento, da parte di questi, di una perquisizione domiciliare; per l'effetto - previo riconoscimento al solo Esadovic delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza rispetto alla contestata recidiva, nonché riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti accertati - il Giudice di primo grado aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro mille Esadovic e alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa Ahmetovic. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, a mezzo dei quali lamentano: a) vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione; b) violazione dell'art. 41 T.U.L.P.S., oltre che degli artt. 337 e 393-bis cod. pen.; c) violazione dell'art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oltre che 192 e 352 cod. proc. pen., nonché degli artt. 13 e 14 Cost. 3. Le censure dedotte nell'atto di impugnazione non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate. La difesa, sostanzialmente, lamenta come la condotta ascritta al ricorrente non sia riconducibile entro l'alveo di quelle atte a integrare il ritenuto paradigma normativo ex art. 337 cod. pen., in ragione dell'assenza dei presupposti atti a legittimare l'esecuzione della perquisizione. 4. Non vi è chi non rilevi come si tratti di critiche direttamente incentrate sul merito della vicenda e che sono volte, con tutta evidenza, a sollecitare una nuova valutazione fattuale, in ordine agli elementi di valutazione e conoscenza emersi; le doglianze, quindi, auspicano il compimento di una operazione interpretativa non consentita in sede di legittimità. 4.1. Dette censure, altresì, riproducono nel complesso i medesimi profili di doglianza già congruamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dalla Corte territoriale, a mezzo della sentenza impugnata (la censura concernente l'art. 41 T.U.L.P.S., peraltro, non era stata nemmeno dedotta in sede di gravame). 4.2. La motivazione adottata dal Giudice di merito è poi congruente, logica e priva della pur minima forma di contraddittorietà ed è, pertanto, meritevole di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. A fronte di ciò, le argomentazioni difensive si appalesano assertive e aspecifiche. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,