CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 34463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n. 37481 - 2019 R.G. proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA], alla via Leonardo da Vinci, n. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO e SER.CLIMA s.r.I.- [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 699 - 22.5/1.7.2019 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 4.5.2015 [OSCURATO:PERSONA]Anna conveniva davanti al Tribunale di Lecce il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]", s.r.l. di cui egli ricorrente era stato liquidatore. [OSCURATO:SOCIETA] che con ricorso proposto in data 7.8.2009 la "SER.CLIMA" s.r.l. aveva chiesto al Tribunale di Lecce dichiararsi il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] che del ricorso di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione in camera di consiglio era stata tentata invano la notifica alla "[OSCURATO:SOCIETA]" a mezzo posta presso la sede nonché, ai sensi degli artt. 145, u.c., e 140 cod. proc. civ., presso la sua residenza. [OSCURATO:SOCIETA] che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice relatore aveva disposto rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], onde dar modo alla società istante di far luogo alla notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.; che l'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata d'ufficio ed il giudice relatore aveva in pari data disposto la sua comparizione per la successiva udienza del 2.2.2010; che a tal ultima udienza la "SER.CLIMA" aveva provveduto al deposito del decreto di convocazione notificato ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che nondimeno dal fascicolo del procedimento prefallimentare non si desumeva riscontro alcuno dell'avvenuta notifica del decreto recante la sua convocazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il Tribunale di Lecce aveva con sentenza n. 10/2010 fatto luogo alla dichiarazione di fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] che il tribunale dichiarasse inesistente la notifica del decreto ex art. 15 I.fall. disponente la sua convocazione in camera di consiglio e conseguentemente affetta da nullità radicale ed insanabile la sentenza dichiarativa di fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. in liquidazione. 2. Integrato il contraddittorio nei confronti della "SER.CLIMA" s.r.I., il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, con sentenza n. 3197/2016 rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA]Anna proponeva appello. Resisteva la "SER.CLIMA" [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. 4. Con sentenza n. 699 dei 22.5/1.7.2019 la Corte d'Appello di Lecce dichiarava la nullità della sentenza impugnata, siccome pronunciata dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, e, decidendo nel merito, siccome si esulava dalle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., rigettava la domanda esperita in prime cure da [OSCURATO:PERSONA]Anna e condannava l'appellante alle spese del grado. [OSCURATO:SOCIETA], per un verso, la corte che la notifica del decreto di convocazione in camera di consiglio eseguita alla "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. in liquidazione ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. aveva avuto attitudine a produrre i suoi effetti, ancorché la sede sociale fosse stata rinvenuta chiusa in dipendenza dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese. [OSCURATO:SOCIETA] altresì - la corte - che erano appieno da reiterare i rilievi sulla cui scorta il tribunale aveva opinato per la ritualità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. del decreto di convocazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre che il decreto di convocazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - pur a prescindere dalla necessità o meno della sua notificazione - era stato oggetto di notificazione; al contempo, che non era atta a determinare inesistenza ma al più nullità la circostanza per cui la copia della ricevuta postale di inoltro del plico raccomandato non risultasse leggibile. [OSCURATO:SOCIETA], per altro verso, che, "anche escludendo la ritualità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento" (così sentenza d'appello, pag. 7), l'appellante aveva comunque avuto conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, siccome nel 2009 era stato avviato nei suoi confronti procedimento penale per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., procedimento definito in primo grado con sentenza del 29.10.2012 e nell'ambito del quale si era fatto espresso riferimento all'intervenuto fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] dunque che, al più tardi all'atto della pronuncia della sentenza del 29.10.2012, l'appellante aveva acquisito consapevolezza della dichiarazione di fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]". 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Anna; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La "SER.CLIMA" s.r.l. non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 I.fall. e degli artt. 101 e 160 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che la notifica ex art. 145 cod. proc. civ. alla "[OSCURATO:SOCIETA]" del decreto di convocazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata implicitamente ritenuta invalida dal giudice relatore nell'ambito del procedimento prefallimentare, allorché ha disposto rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] affinché si facesse luogo alla notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.[OSCURATO:SOCIETA] che siffatta implicita statuizione non è stata oggetto né di modifica né di revoca, sicché la Corte di Lecce non avrebbe potuto rimetterla in discussione ed opinare per l'efficacia della notifica ex art. 145 cod. proc. civ. 8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata. Premette che con l'appello aveva addotto che, nell'ambito del procedimento prefallimentare ex art. 15 I.fall., il decreto con cui il giudice relatore aveva in data 5.1.2010, in concomitanza con il rinvio d'ufficio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposto la sua comparizione per la successiva udienza del 2.2.2010, aveva superato ogni pregressa e diversa determinazione. Premette segnatamente che con l'appello aveva addotto che la notifica del decreto del relatore del 5.1.2010, in dipendenza del rinvio d'ufficio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'inapplicabilità al procedimento prefallimentare dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., costituiva l'unico adempimento idoneo ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio. [OSCURATO:SOCIETA] quindi che la Corte di Lecce non si è pronunciata al riguardo. 9. Con il terzo motivo il ricorrente - in subordine rispetto al secondo motivo - denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 15 I.fall. [OSCURATO:SOCIETA] - qualora si assuma, contrariamente a quanto addotto con il secondo motivo, che la Corte di Lecce ha pronunciato - che nell'ambito del procedimento ex art. 15 I.fall. l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata d'ufficio. [OSCURATO:SOCIETA] dunque che ha errato la Corte di Lecce a reputare ultronea la notifica del decreto in data 5.1.2010 di convocazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 160 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la Corte di Lecce a reputare nulla anziché inesistente la notifica del decreto del 5.1.2010 di convocazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:SOCIETA] che non vi è prova alcuna che il decreto in data 5.1.2010 di convocazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato. [OSCURATO:SOCIETA] che agli atti del fascicolo del procedimento prefallimentare è stata rinvenuta una "velina" senza indicazione di mittente e destinatario; che nella relata sono indicati unicamente il cognome, il nome e la città di residenza del destinatario senza indicazione dell'indirizzo di spedizione. [OSCURATO:SOCIETA] che dal fascicolo della ricorrente in sede prefallimentare risulta soltanto la consegna del decreto del 5.1.2010 all'ufficiale giudiziario ed altresì si ha riscontro dell'omessa compilazione della ricevuta postale di partenza. [OSCURATO:SOCIETA] che non si rinviene l'avviso di ricevimento, sicché la notifica del decreto del 5.1.2010 di convocazione per il 2.2.2010 è stata soltanto tentata. 11. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101, 160 e 161 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la Corte di Lecce a disconoscere l'inesistenza della notificazione del decreto in data 5.1.2010 di convocazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inesistenza quale atta a determinare l'inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. in liquidazione. [OSCURATO:SOCIETA] che l'inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento ne determina l'inidoneità al giudicato.12. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 18 I.fall. e dell'art. 161 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la Corte di Lecce a reputare che avrebbe dovuto far valere le sue ragioni con il reclamo ex art. 18 I.fall., da proporre nel termine di trenta giorni a decorrere dal dì in cui aveva acquisito consapevolezza, nell'ambito del procedimento penale instaurato a suo carico, del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] che al riguardo la Corte di Lecce non ha tenuto conto della radicale nullità, dell'inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento n. 10/2010, inidonea, in quanto tale, al passaggio in giudicato ed impugnabile in ogni tempo con l'actio nullitatis. 13. E' ben evidente, alla luce dell'analitica enunciazione dei passaggi motivazionali che sorreggono l'impugnato dittum, che la sentenza della Corte di Lecce è ancorata a due distinte "rationes decidendi". La seconda "ratio", in particolare, è introdotta dall'inciso "rileva per completezza la corte come dagli atti risulta che, anche escludendo la ritualità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, l'appellante (...) ha avuto comunque conoscenza della pendenza della procedura concorsuale (...)" (così sentenza d'appello, pag. 7). Ed è ben evidente, al contempo, che i primi cinque motivi di ricorso afferiscono ed attingono la prima "ratio"; il sesto motivo, viceversa, afferisce ed attinge la seconda "ratto". 14. Il sesto motivo di ricorso va rigettato. 15. Viene in rilievo l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass.(ord.) 11.5.2018, n. 11493). In questi termini, quindi, l'infondatezza - si dirà - delle ragioni veicolate dal sesto motivo lascia impregiudicata la seconda "ratio decidendi" e dunque rende vane le censure veicolate dai primi cinque motivi, la cui inammissibilità resta, appunto, "assorbita" nel rigetto del sesto mezzo. 16. La mancata convocazione del debitore in camera di consiglio determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass. 18.1.2008, n. 970; cfr. altresì Cass. 21.3.2013, n. 7181, con riferimento alla nullità della sentenza dichiarativa di fallimento del socio illimitatamente responsabile in dipendenza della sua omessa convocazione). Altresì, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 161, 1° co., cod. proc. civ., la nullità può essere fatta valere unicamente quale motivo di impugnazione (cfr. Cass. 18.1.2008, n. 970, ove, con riferimento all'abrogata disciplina, si puntualizza che la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento, per la mancata audizione del debitore in camera di consiglio (secondo l'art. 15 I.fall., quale vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970), può essere rilevata, anche d'ufficio, soltanto nella fase di primo grado del giudizio di opposizione alla sentenza stessa, poiché nelle ulteriori fasi del giudizio trova applicazione il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione).Del resto, questa Corte spiega da tempo che l'inesistenza della sentenza è configurabile, oltre che nella ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, 2° co., cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), in tutti i casi in cui la sentenza stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica proprio del giudicato o quando sia pronunciata da un organo privo di qualsiasi potere giurisdizionale, e non ricorre, pertanto, nell'ipotesi di sentenza che venga pronunciata di ufficio, senza l'impulso di parte, a seguito di rinvio della udienza collegiale, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ., per mancata comparizione delle parti, essendo la stessa emessa da un organo giurisdizionale ritualmente investito della controversia e contenente tutti gli elementi, formali e sostanziali, della sentenza, e comportando la violazione del principio dispositivo all'interno del processo e delle regole del contraddittorio e della difesa solo la nullità della sentenza stessa, con la conseguente soggezione al principio generale dell'assorbimento della nullità nel mezzo di impugnazione con l'obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla in merito (cfr. Cass. 10.8.1990, n. 8156). 17. Ebbene, la Corte di Lecce ha dato atto nell'incipit della seconda "ratio" che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata ritualmente notificata alla "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. in liquidazione ("(...), anche escludendo la ritualità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, (...)": così sentenza d'appello, pag. 7). E tale circostanza, si badi, non è stata specificamente contestata da [OSCURATO:PERSONA]Anna né con il sesto mezzo né con i precedenti mezzi di impugnazione. Su tale scorta la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. avrebbe dovuto, giusta il disposto della prima parte del 4° co. dell'art. 18 I.fall., proporre il reclamo ex art. 18 I.fall. nel termine di trenta giorni dal dì della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento e con il reclamo ai sensi dell'art. 18 I.fall., da proporre appunto tempestivamente, far valere l'asserita nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. 18. Conseguentemente si reputa quanto segue. Da un lato, va in toto condiviso il postulato, espresso dalla Corte di Lecce a conclusione della seconda "ratto", secondo cui [OSCURATO:PERSONA]Anna avrebbe dovuto far valere le sue ragioni, con riferimento all'asserita violazione del diritto di difesa in sede prefallinnentare, col reclamo ex art. 18 I.fall., siccome "le eventuali nullità del procedimento notificatorio non possono determinare l'inesistenza della sentenza del Tribunale di Lecce n. 10 del 24.2.2010 dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione" (così sentenza d'appello, pag. 8). Cosicché la mancata proposizione del reclamo era atta a precludere la proposizione delle questiones veicolate con l'azione promossa dinanzi al tribunale in prime cure. Dall'altro, vanno disattesi e respinti i rilievi del ricorrente (veicolati dal sesto mezzo) secondo cui al riguardo la Corte di Lecce non ha tenuto conto della radicale nullità, dell'inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento n. 10/2010, inidonea, in quanto tale, al passaggio in giudicato ed impugnabile in ogni tempo con l'actio nullitatis. 19. Sotto altro profilo si rappresenta ulteriormente quanto segue. In primo luogo, sebbene l'art. 18, 4° co., I.fall. richiami espressamente il solo 1° co. dell'art. 327 cod. proc. civ., va ritenuta l'applicabilità anche del 2° co. della menzionata disposizione per ragioni riconnesse al rispetto del principio del contraddittorio, riferibile anche al procedimento prefallimentare (cfr. Cass.23.6.2014, n. 14232).In secondo luogo, in ipotesi di contumacia involontaria e di mancata notifica della sentenza personalmente al contumace involontario, il termine decadenziale "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 23.1.2019, n. 1893; Cass. 29.5.2003, n. 8622) ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite (cfr. Cass.(ord.) 23.1.2019, n. 1893. Cfr. Cass. 3.7.2008, n. 18243, secondo cui, per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto). 20. Ebbene, con la seconda "ratio" la Corte di Lecce - lo si è anticipato - ha esplicitato le ragioni alla stregua delle quali ha ritenuto che l'appellante avesse acquisito conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, comunque ed al più tardi, in coincidenza con la pronuncia della sentenza del 29.10.2009, emessa dal Tribunale di Lecce a definizione del procedimento penale avviato nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA]Anna. Evidentemente, in tal guisa, la Corte di Lecce, indipendentemente dalla nullità od inesistenza della notificazione del decreto di convocazione del liquidatore e legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. nell'ambito della procedura prefallimentare promossa a carico di tale società dalla "SER.CLIMA" s.r.l. e, dunque, indipendentemente dall'incidenza dell'onere probatorio sull'asserita contumace involontaria ovvero sulla s.r.l. ("SER.CLIMA") ricorrente ex art. 6 I.fall., ha acclarato che la "[OSCURATO:SOCIETA]" avesse avuto, in ogni caso, conoscenza della pendenza della procedura fallimentare aperta a suo carico il 29.10.2002. Cosicché ("(...), anche escludendo la ritualità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento (...)": così sentenza d'appello, pag. 7) a far data dal 29.10.2012 decorresse il termine "lungo" semestrale ex art. 327, 1° co., cod. proc. civ. Tanto, ben vero, la Corte di Lecce ha ritenuto con valutazione congrua ed ineccepibile (cfr. Cass. sez. lav. 25.5.2004, n. 10038, secondo cui, in tema di decadenza del convenuto contumace dal diritto di impugnazione, è istituzionalmente riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è suscettibile di esame in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, il riscontro delle circostanze del caso concreto alla stregua delle quali, nonostante il vizio inficiante la notifica della citazione, debba opinarsi nel senso che il convenuto abbia avuto comunque conoscenza del processo, sì che l'inutile decorso del termine "lungo" ex art. 327 cod. proc. civ. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione). 21. Su tale scorta si osserva che le ragioni di censura veicolate dal sesto motivo di ricorso non attingono specificamente siffatti passaggi motivazionali ovvero li attingono con argomenti - nullità radicale, inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]", impugnabile in ogni tempo con l'actio nullitatis - che, alla luce dei rilievi in precedenza esposti (nullità della sentenza dichiarativa di fallimento da far valere, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 161, 1° co., cod. proc. civ., unicamente quale motivo di impugnazione), sono inconcludenti e quindi da disattendere. Alla stregua dei medesimi rilievi esposti in precedenza non è evidentemente per nulla pertinente il riferimento operato dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 24) all'ordinanza n. 27428 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte (secondo cui la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere non con il ricorso per cassazione ex art. 111, 7 0 co., Cost., bensì, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis")). 22. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. e la "SER.CLIMA" s.r.l. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 23. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il sesto motivo di ricorso, assorbiti il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d