CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 25032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Sezione distaccata di Corte d'appello di SASSARI c/ [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/12/2021 del GIP presso il [OSCURATO:PERSONA] PAUSANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio; letta le conclusioni articolate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]' nella propria memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 07/12/2021 il Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Pubblico ministero per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen., dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione in considerazione della data di commissione da individuarsi nel 10/06/2015. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Sassari della Corte di appello deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen., attesa la pena massima prevista per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. il computo relativo al decorso del termine di prescrizione appare errato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio. 4. La difesa del ricorrente nella propria memoria conclusiva ha chiesto di confermare integralmente il contenuto della decisione impugnata ed ha incidentalmente richiamato profili di incostituzionalità della previsione normativa oggetto del ricorso, per come interpretata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente osservato anche dal Procuratore generale nell'ambito della sua requisitoria scritta il termine ordinario di prescrizione non risultava decorso al momento della pronunzia della sentenza da parte del Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], considerato il principio di diritto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di ricettazione l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, sicché ai fini dell'applicazione della prescrizione deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l'ipotesi attenuata (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450-01). Le osservazioni della difesa non possono essere in tal senso essere considerate fondate, neanche quanto ai richiamati profili di incostituzionalità della previsione oggetto di valutazione. Deve essere, infatti, ricordato che le medesime censure e osservazioni critiche sono state oggetto, quanto all'incostituzionalità asseritamente ricorrente per la disciplina in questione, dalla sentenza n. 324 del 2008, che ha ritenuto infondata la questione riproposta negli stessi termini in questa sede. 2. Deve essere conseguentemente disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., con rinvio per il giudizio dinnanzi alla Corte di appello di P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Così de