CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39665/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 18/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle aparti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta documentale, dissipativa e distrattiva, l'ha assolto dalla bancarotta dissipativa e distrattiva e ha riqualificato la bancarotta documentale fraudolenta in semplice, ai sensi dell'art. 217 L. F. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla statuizione con la quale la Corte di appello, sull'impugnazione del solo imputato, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al Banello con sentenza della Corte di appello di Trieste del 29/09/2010 irrevocabile il 12/10/2011. Secondo la Difesa la Corte di appello ha violato il divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 co. 3 cod. proc. pen., oltre ad avere fatto erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. dal momento che il cumulo delle pene inflitte con la predetta sentenza e con quella impugnata non supera il limite di due anni complessivi. Sul punto, la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione. 3. Il ricorso è inammissibilmente proposto. Con riguardo alla censura formulata dalla difesa del ricorrente, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha esplicitato molto chiaramente le ragioni della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, facendo riferimento alla previsione legale di cui all'art. 168 co. 1 cod. pen., ed evidenziando che la condanna per i fatti di bancarotta interveniva entro il quinquennio successivo al passaggio in giudicato della precedente condanna condizionalmente sospesa. 3.1. La valutazione è corretta, dal momento che la predetta disposizione di legge disciplina una ipotesi di revoca di diritto, i cui effetti sì producono ope legis, e che spetta dichiarare al giudice della cognizione, in sede di condanna, o, in mancanza, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. Questa Corte ha già chiarito, attraverso una pronuncia del suo massimo consesso, che Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del "favor rei" e quello devolutivo. (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998 Ud. (dep. 27/06/1998 ), Cerronì, Rv. 210798 - 01 - In motivazione, la S.C. ha precisato che anche nel caso di beneficio erroneamente concesso non ne è consentita la revoca in assenza di impugnazione sul punto del P.M.). Il principio è stato costantemente seguito nella successiva giurisprudenza, che ha ribadito la differenza strutturale dei commi primo e terzo, da una parte, i quali declinano effetti che si producono ope legis e rimandano alla natura dichiarativa della pronuncia giurisdizionale, rispetto al secondo comma dell'art. 168 cod. del medesimo articolo , che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve Sez. 2, n. 37009 del essere posto nella condizione di potersi difendere ( ex plurimis., 30/06/2016 Rv. 267913). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 WConsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. twu, !DEPOSITAT