CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: K564
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore di servizi di pulizia e servizi integrati
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività de settore di servizi di pulizia e servizi integrati
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: pulizia, facchinaggio, facility management, multiservizi, servizi integrati
Parti datoriali: FEDERAZIENDE; FEDIMPRESE
Parti sindacali: CIU UNIONQUADRI; FEDERDIPENDENTI; SNAPEL
Decorrenza: 2026-04-20
Scadenza: 2029-04-19
Stipula: 2026-04-20
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245884
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245884
--- Testo contratto ---
1
ORGANIZZAZIONI DATORIALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FEDIMPRESE
FEDERAZIENDE
C.I.U. – UNIONQUADRI
S.NA.P.E.L.
FEDERDIPENDENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
per i dipendenti da Aziende esercenti
attività del settore di
Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
(In vigore dal 20.04.2026 al 19.04.2029)
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne
inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici
riservandosi ogni azione di s alvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende
ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti
cartacei od informatici.
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Tutti i diritti sono riservati.
Fedimprese Federaziende
S.Na.P.e.L. C.I.U. - UNIONQUADRI Federdipendenti
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore
“Servizi di Pulizia e Servizi Integrati”
La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del settore
“Servizi di Pulizia e Servizi Integrati” è stata autorizzata dalle Organizzazioni firmatarie:
FEDIMPRESE: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e
Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d’Azienda
C.F. 80010190751
Viale San Nicola, 17/d – 73100 Lecce (LE)
FEDERAZIENDE Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi
e dei Pensionati
C.F. 93058540753
Via Leverano, 78/B – 73041 Carmiano (LE)
C.I.U. – Unionquadri: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Piazza delle Muse, 8 – 00197 Roma (RM)
C.F. 97357550587
S.NA.P.E.L.: Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori
C.F. 93126660757
Via Umberto I, 18 – 73015 Salice Salentino (LE)
FEDERDIPENDENTI: Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati
C.F. 93116140752
Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma (RM)
L’anno 2026 il giorno 20 del mese di Aprile, presso la sede di FedImprese, sita in Lecce, Viale San Nicola, 17/d,
tra
FedImprese, rappresentata dal Presidente Sig. Salvatore Longo;
Federaziende, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Eleno Mazzotta;
e
C.I.U. – Unionquadri, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Ancora;
S.Na.P.e.L., rappresentata dal Presidente Dott.ssa Carmela Denina;
Federdipendenti, rappresentata dal Presidente Sig. Simone Resinato;
SI SOTTOSCRIVE
Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Servizi di Pulizia e Servizi Integrati”.
FedImprese
_________________________
Il Presidente
Sig. Salvatore Longo
Federaziende
_________________________
Il Segretario Generale
Dott. Eleno Mazzotta
C.I.U. – UNIONQUADRI
_________________________
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ancora
S.Na.P.e.L
_________________________
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Denina
Federdipendenti
_________________________
Il Presidente
Dott. Simone Resinato
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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INDICE
Premessa..................................................................................................................................................9
Art. 1 – Ambito di applicazione CCNL ....................................................................................................11
Art. 2 – Partecipazione alla vita sindacale ..............................................................................................11
Art. 3 – R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) .........................................................................11
Art. 4 – Diritto d’affissione.......................................................................................................................11
Art. 5 – Assemblea .................................................................................................................................12
Art. 6 – Referendum ...............................................................................................................................12
Art. 7 – Rappresentanza dei Lavoratori – Trattenuta sindacale .............................................................12
Art. 8 – Finalità della Contrattazione ......................................................................................................13
Art. 9 – Livelli di Contrattazione ..............................................................................................................13
Art. 10 – Contrattazione Collettiva ..........................................................................................................13
Art. 11 – Contrattazione di Secondo Livello - Contrattazione aziendale ................................................13
Art. 12 – Flessibilità parziale e verticale .................................................................................................14
Art. 13 – Indennità di mancata contrattazione di secondo livello ...........................................................15
Art. 14 – Esame congiunto territoriale ....................................................................................................15
Art. 15 – Commissioni Paritetiche ..........................................................................................................15
Art. 16 – Efficacia del contratto ..............................................................................................................16
Art. 17 – Edizione ...................................................................................................................................16
Art. 18 – Copie e deposito ......................................................................................................................16
Art. 19 – Distribuzione ............................................................................................................................16
Art. 20 – Efficacia del C.C.N.L. ...............................................................................................................16
Art. 21 – Definizioni ................................................................................................................................17
Art. 22 – Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato ...............................................19
Art. 23 – Istituti del nuovo mercato del lavoro ........................................................................................20
Art. 24 – Lavoro a tempo parziale: Definizione ......................................................................................21
Art. 25 – Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. ..................................................................22
Art. 26 – Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione ................................................................23
Art. 27 – Lavoro a tempo parziale post Partum ......................................................................................24
Art. 28 – Lavoro a tempo parziale temporaneo per esigenze di assistenza o cura ...............................24
Art. 29 – Assunzione - Documentazione ................................................................................................24
Art. 30 – Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima - Deroghe – Precedenze .............................25
Art. 31 – Tredicesima mensilità ..............................................................................................................25
Art. 32 – Quattordicesima mensilità .......................................................................................................25
Art. 33 – Trattamento di Fine Rapporto ..................................................................................................25
Art. 34 – Contratti di lavoro difensivi: definizione ...................................................................................25
Art. 35 – Contratti di lavoro difensivi: Solidarietà Difensiva ....................................................................26
Art. 36 – Contrattazione di secondo livello e prossimità ........................................................................26
Art. 37 – Telelavoro: definizione .............................................................................................................26
Art. 38 – Telelavoro: tipologie .................................................................................................................26
Art. 39 – Telelavoro: ambito ...................................................................................................................27
Art. 40 – Telelavoro: condizioni ..............................................................................................................27
Art. 41 – Telelavoro: formazione ............................................................................................................27
Art. 42 – Telelavoro: postazione di lavoro ..............................................................................................27
Art. 43 – Telelavoro: Protezione dei dati ................................................................................................27
Art. 44 – Telelavoro: Tempo di lavoro ....................................................................................................28
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Art. 45 – Telelavoro: Diritti del Telelavoratore ........................................................................................28
Art. 46 – Telecontrollo ............................................................................................................................28
Art. 47 – Competenza normativa della Commissione Bilaterale ............................................................28
Art. 48 – Lavoro Agile o Smart Working .................................................................................................28
Art. 49 – Definizione di Lavoro Agile ......................................................................................................28
Art. 50 – Diritti collettivi ...........................................................................................................................30
Art. 51 – Retribuzione Lavoro Agile ........................................................................................................30
Art. 52 – Particolari indennità .................................................................................................................30
Art. 53 – Sistema di comunicazione .......................................................................................................30
Art. 54 – Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa ....................................................................30
Art. 55 – Controlli a distanza ..................................................................................................................30
Art. 56 – Diritti sindacali ..........................................................................................................................31
Art. 57 – Organizzazione della struttura lavorativa ................................................................................31
Art. 58 – Diligenza e riservatezza ...........................................................................................................31
Art. 59 – Formazione ..............................................................................................................................31
Art. 60 – Diritti di informazione ...............................................................................................................31
Art. 61 – Postazioni di lavoro ..................................................................................................................31
Art. 62 – Verifica dell’attività lavorativa ...................................................................................................32
Art. 63 – Interruzioni tecniche .................................................................................................................33
Art. 64 – Misure di protezione e prevenzione .........................................................................................33
Art. 65 – Comunicazione dell’Accordo ...................................................................................................33
Art. 66 – Infortunio ..................................................................................................................................33
Art. 67 – Lavoro Intermittente: definizione ..............................................................................................33
Art. 68 – Lavoro Intermittente: trattamento economico ..........................................................................34
Art. 69 – Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità ........................................................................35
Art. 70 – Lavoro Intermittente: divieti e condizioni .................................................................................36
Art. 71 – Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: Retribuzione e condizioni dei lavoratori
somministrati ..............................................................................................................................36
Art. 72 – Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti .......................................................36
Art. 73 – Assunzione ..............................................................................................................................36
Art. 74 – Visita medica preventiva ..........................................................................................................37
Art. 75 – Mansioni Promiscue del lavoratore..........................................................................................37
Art. 76 – Mutamento di mansioni ............................................................................................................37
Art. 77 – Jolly ..........................................................................................................................................38
Art. 78 – Orario di lavoro: definizione .....................................................................................................38
Art. 79 – Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro .............................................................................39
Art. 80 – Orario di lavoro: interruzione e sospensione ...........................................................................40
Art. 81 – Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa ........................................................40
Art. 82 – Personale non soggetto a limitazione d’orario .........................................................................40
Art. 83 – Orario di lavoro dei minori ........................................................................................................41
Art. 84 – Riposo settimanale ..................................................................................................................41
Art. 85 – Riposo giornaliero ....................................................................................................................41
Art. 86 – Festività ....................................................................................................................................42
Art. 87 – Riduzione di Lavoro .................................................................................................................43
Art. 88 – Pasti .........................................................................................................................................43
Art. 89 – Congedo Matrimoniale .............................................................................................................43
Art. 90 – Gravidanza e puerperio ...........................................................................................................43
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Art. 91 – Ferie .........................................................................................................................................44
Art. 92 – Malattia od infortunio non professionali ...................................................................................45
Art. 93 – Periodo di comporto .................................................................................................................45
Art. 94 – Malattia Professionale od Infortunio Professionali...................................................................46
Art. 95 – Aspettativa non retribuita .........................................................................................................47
Art. 96 – Aspettativa allo scadere del periodo di comporto ....................................................................48
Art. 97 – Prestazioni Assicurative ...........................................................................................................48
Art. 98 – Tredicesima e quattordicesima mensilità. ...............................................................................48
Art. 99 – Trattamento di Fine Rapporto ..................................................................................................48
Art. 100 – Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione .....................................................................48
Art. 101 – Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni ..........................................................................49
Art. 102 – Tutela della salute del Lavoratore..........................................................................................50
Art. 103 – Tutela delle Diversità .............................................................................................................50
Art. 104 – Impianti di video sorveglianza ................................................................................................50
Art. 105 – Corresponsione della retribuzione .........................................................................................50
Art. 106 – Ente Bilaterale........................................................................................................................50
Art. 107 – Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori ........................................51
Art. 108 – Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale .............................................................52
Art. 109 – Omissioni – Responsabilità ...................................................................................................53
Art. 110 – Composizione delle controversie ...........................................................................................53
Art. 111 – Previdenza Complementare ..................................................................................................53
Art. 112 – Patronati .................................................................................................................................53
Art. 113 – Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ..............................................................54
Art. 114 – Contributo d’Assistenza Contrattuale (Co.As.Co) .................................................................54
Art. 115 – Privacy ...................................................................................................................................54
Art. 116 – Quadri ....................................................................................................................................54
Art. 117 – Quadri: orario part-time speciale ...........................................................................................54
Art. 118 – Quadri: formazione e aggiornamento ....................................................................................54
Art. 119 – Quadri: assegnazione della qualifica .....................................................................................54
Art. 120 – Quadri: assistenza sanitaria ..................................................................................................55
Art. 121 – Classificazione Unica .............................................................................................................55
Art. 122 – Classificazione Quadri, Impiegati ed Operai .........................................................................57
Art. 123 – Patto di prova .........................................................................................................................67
Art. 124 – Paga Base .............................................................................................................................68
Art. 125 – Trattamento economico .........................................................................................................69
Art. 126 – Indennità di cassa ..................................................................................................................69
Art. 127 – Scatti d’Anzianità ...................................................................................................................70
Art. 128 – Lavoro supplementare e straordinario ...................................................................................70
Art. 129 – Riposi compensativi per lavoro straordinario .........................................................................71
Art. 130 – Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando ..................................................................71
Art. 131 – Trasferimento .........................................................................................................................72
Art. 132 – Trasferta .................................................................................................................................72
Art. 133 – Distacco .................................................................................................................................74
Art. 134 – Reperibilità .............................................................................................................................74
Art. 135 – Disponibilità all’intervento ......................................................................................................76
Art. 136 – Diritto di chiamata ..................................................................................................................77
Art. 137 – Indennità e Modificabilità della presente disciplina................................................................77
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Art. 138 – Caso in cui l’Azienda è l’Appaltatore. ....................................................................................77
Art. 139 – Banca delle ore ......................................................................................................................77
Art. 140 – Apprendistato .........................................................................................................................78
Art. 141 – Indumenti da lavoro ...............................................................................................................82
Art. 142 – Rispetto della persona ...........................................................................................................83
Art. 143 – Corresponsione della retribuzione .........................................................................................83
Art. 144 – Diligenza del lavoratore .........................................................................................................84
Art. 145 – Fedeltà del lavoratore ............................................................................................................84
Art. 146 – Collaborazione del lavoratore ................................................................................................84
Art. 147 – Riservatezza ..........................................................................................................................84
Art. 148 – Correttezza ............................................................................................................................84
Art. 149 – Patto di non concorrenza .......................................................................................................85
Art. 150 – Educazione ............................................................................................................................85
Art. 151 – Orario di lavoro ......................................................................................................................85
Art. 152 – Assenze .................................................................................................................................85
Art. 153 – Permessi ................................................................................................................................85
Art. 154 – Entrata ed uscita in azienda ..................................................................................................86
Art. 155 – Divieti .....................................................................................................................................86
Art. 156 – Visite di inventario e di controllo ............................................................................................86
Art. 157 – Norme Speciali.......................................................................................................................86
Art. 158 – Corresponsione della retribuzione .........................................................................................86
Art. 159 – Correttezza ed educazione ....................................................................................................86
Art. 160 – Potere gerarchico...................................................................................................................86
Art. 161 – Doveri del Lavoratore ............................................................................................................86
Art. 162 – Disposizioni Disciplinari .........................................................................................................87
Art. 163 – Codice disciplinare .................................................................................................................89
Art. 164 – Recesso del Datore di lavoro .................................................................................................89
Art. 165 – Recesso del Lavoratore .........................................................................................................90
Art. 166 – Periodo di preavviso ..............................................................................................................90
Art. 167 – Misure per la detassazione e decontribuzione ......................................................................91
Art. 168 – Risarcimento danni ................................................................................................................91
Art. 169 – Allineamento Contrattuale per Lavoratori provenienti da altro CCNL ...................................91
Art. 170 – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali ...........................................92
Art. 171 – Fondo di solidarietà bilaterale ................................................................................................92
Art. 172 – Ente Bilaterale Terziario Italiano - E.B.T.I. ............................................................................92
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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PREMESSA
Le Parti in seguito ad una attenta analisi dell’attuale situazione del lavoro, stabiliscono le criticità e
cercano soluzioni che le riducano.
Questo CCNL si pone come un primo passo verso una rivisitazione critica delle soluzioni contrattuali
esistenti.
Dumping Contrattuale
La contrattazione collettiva nazionale costituisce fonte regolativa primaria dei rapporti di lavoro nel
settore di riferimento, svolgendo una funzione di disciplina uniforme delle condizioni economiche e
normative, in attuazione dei principi di tutela del lavoro, correttezza delle relazioni industriali e leale
concorrenza tra imprese.
In tale quadro si vuole sottolineare la problematica del fenomeno del dumping contrattuale che si
configura come una pratica suscettibile di alterare l’equilibrio del sistema contrattuale mediante
l’applicazione di trattamenti economici e normativi difformi e peggiorativi rispetto agli standard di settore,
con effetti distorsivi sul mercato del lavoro e sulla parità delle condizioni competitive. Tale fenomeno
incide sulla funzione ordinatrice della contrattazione collettiva e può determinare una compressione dei
livelli di tutela riconosciuti ai lavoratori.
Il presente CCNL e le sue Parti firmatarie vogliono riaffermare il valore della contrattazione collettiva
quale strumento di regolazione generale e di garanzia dell’uniformità dei trattamenti, impegnandosi a
promuovere l’applicazione coerente delle disposi zioni contrattuali nel rispetto dei principi di
rappresentatività, proporzionalità e adeguatezza. Il contrasto al dumping contrattuale si configura
pertanto come obiettivo funzionale alla tutela dell’affidamento, alla certezza dei rapporti giuridici e alla
salvaguardia dell’equilibrio competitivo tra operatori economici.
L’attuazione dei principi enunciati è finalizzata a consolidare un sistema di relazioni conforme ai criteri
di legalità, responsabilità e sostenibilità, assicurando la piena efficacia regolativa della contrattazione
collettiva e la tutela sostanziale del lavoro quale valore costituzionalmente rilevante.
Il Principio di Sussidiarietà
Negli ultimi due secoli, siamo stati protagonisti di una serie di contrapposizioni ideologiche tra cui le più
importanti hanno visto:
- da una parte chi vuole escludere le imprese a fronte di un liberismo economico;
- dall’altra parte coloro che vorrebbero comprimere la libertà economica e l’esistenza delle imprese.
Queste posizioni sono state foriere esclusivamente di una perdita di posti di lavoro, di una proliferazione
abnorme del lavoro sommerso, e di una serie di contrapposizioni tra imprese e lavoratori.
In ottemperanza al principio di sussidiarietà:
1. il CCNL prevede istituti essenziali che rispondano ai bisogni della generalità dei Lavoratori;
2. la contrattazione di secondo livello mira a realizzare soluzioni economiche e normative utili alla
realtà produttiva, in relazione al settore e agli specifici bisogni dei lavoratori.
3. si utilizzeranno assicurazioni integrative e la mutualità contrattuale;
Le Parti consce che il sistema normativo vigente anziché agevolare la ricerca di soluzioni paralizza il
lavoro delle Parti Sociali caricando i Lavoratori solo di oneri previdenziali a fronte di una mancata tutela
nell’ambito lavorativo.
Conseguentemente, il Lavoratore italiano risulta gravato da oneri contributivi che non consentono un
potere d’acquisto pari a Lavoratori di altri paesi europei.
A risoluzione di questo problema le Parti si impegnano a contenere i costi di alcuni istituti contrattuali
che sino ad ora sono stati premesse per abusi.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Rimane ferma la sproporzione di valore tra il costo per l’azienda per ora lavorata e l’effettiva retribuzione
netta del lavoratore.
Partecipazione di Lavoratori e Datori di lavoro
I Lavoratori ed i Datori di lavoro hanno facoltà di osservazioni e proposte di modifica sull’interpretazione
autentica contrattuale alla Commissione Bilaterale.
Per concludere:
Le Parti intendono con questo contratto promuovere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale, del livello
occupazionale e l’aumento della produttività nell’ambito delle Aziende esercenti l’attività di Pulizie e
servizi integrati
Così si propone di implementare l’emersione del lavoro nero, l’innovazione e l’occupazione, la flessibilità
della prestazione lavorativa ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutto ciò premesso
allo scopo di sviluppare la competitività e favorire l’occupazione.
Quindi si implementa la contrattazione di secondo livello.
Le Parti, pertanto, decidono di costituire un sistema di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva,
volto alla salvaguardia del principio di sussidiarietà, del federalismo, della solidarietà, della flessibilità
che risulti finalizzato alla massimizzazione dell’occupazione.
La sottoscrizione di questo Contratto Collettivo Nazionale, vuole essere strumento per la definizione dei
minimi retributivi, per la composizione di un quadro normativo e di prescrizioni necessarie a configurare
un rapporto di lavoro corretto ed al passo con i tempi.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si pone quindi come strumento idoneo a garantire sia la tutela
dei Lavoratori che le necessità competitive delle Aziende.
Le Parti, al fine di massimizzare i principi di questo CCNL confermano la volontà di amplificare la
contrattazione collettiva di secondo livello come strumento volto alla soluzione di eventuali situazioni di
crisi occupazionale nel territorio e per i diversi settori produttivi.
Le Parti, nella contrattazione, defi niscono il ruolo dell’ Ente Bilaterale di Formazione, e delle sue
articolazioni territoriali.
Interpretazione contrattuale
Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi relativi alle disposizioni di questo CCNL saranno risolti dalla
Commissione Bilaterale sull’interpretazione Contrattuale che opererà con parere vincolante.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Art. 1 – Ambito di applicazione CCNL
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro subordinato sotto
qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati ed il relativo
personale dipendente
Il presente CCNL disciplina in ottemperanza vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro
subordinato, e anche quelli speciali, e le prestazioni effettuate durante periodi di “stages”, dagli addetti
occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal
presente contratto.
Non ne è ammessa la parziale applicazione delle norme del presente CCNL salvo eventuali deroghe,
consentite dalla contrattazione di secondo livello.
L’Azienda che applica questo CCNL dovrà darne comunicazione immediata alle associazioni datoriali
firmatarie.
Le quote ed i contributi ver sati all’ Ente Bilaterale sono obbligatori per le Aziende che applicano il
presente CCNL in quanto sono, a tutti gli effetti di legge, parte del trattamento contrattualmente dovuto
al Lavoratore.
Il datore di Lavoro è tenuto, in caso d’omissione dei contributi all’Ente, a rispondere delle mancate
prestazioni contrattualmente previste.
Il presente CCNL prevede il versamento obbligatorio delle quote di contributi all’assistenza contrattuale
(Co.As.Co.) e il rispetto di tutto quanto previsto nel presente CCNL da parte dei soggetti che lo applicano
puntualmente.
Le Parti convengono che le Aziende, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e
fiscale, si impegnino ad applicare integralmente il presente CCNL, così da poter accedere ai benefici
previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, ai finanziamenti agevolati, alle agevolazioni fiscali
e contributive, all’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, nonché
ai Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge.
Art. 2 – Partecipazione alla vita sindacale
Le Parti fanno espresso rinvio alla Legge 300/70 per la normativa riguardante partecipazione dei
Lavoratori alla vita sindacale.
A pena di decadenza il monte ore previsto per i permessi sindacali retribuiti dovrà essere utilizzato entro
il 31 dicembre d’ogni anno.
Non si prevede sostituzione con alcun tipo di indennità.
Art. 3 – R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita, cioè nominata, ad iniziativa delle associazioni sindacali tanto
nazionali che territoriali firmatarie del presente CCNL, in ogni unità produttiva, la “ Rappresentanza
Sindacale Aziendale – RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio
1970, n. 300.
In aggiunta a quanto sopra stabilito, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di
contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui
prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
Art. 4 – Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale o la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha diritto di affiggere,
su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d’interesse
sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, ivi
comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza,
alla Direzione aziendale.
Art. 5 – Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui
prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore
annue retribuite su richiesta sempre delle organizzazioni territoriali o nazionali.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso
di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà
essere sostituito da indennità.
Le assemblee saranno preventivamente concordate ed autorizzate dall’azienda con un preavviso di
almeno 5 giorni per esigenze di natura tecnica/organizzativa e produttiva.
Art. 6 – Referendum
Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum
indetto dalla RSA o RSU, su materie inerenti all’attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i
Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.
Art. 7 – Rappresentanza dei Lavoratori – Trattenuta sindacale
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze
e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati
all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità
definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei Dipendenti che ne facciano
richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta con il consenso
dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà validità annuale con
scadenza al 31 dicembre di ogni anno e tacitamente rinnovata fino alla revoca del Lavoratore
interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese in
cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal
Lavoratore.
Le Aziende, forniranno semestralmente, entro il mese di luglio e di dicembre, ai Sindacati sottoscrittori
il CCNL, l'elenco dei Lavoratori iscritti.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari, è pari all’1% della Paga Base
Nazionale Mensile in vigore alle singole scadenze per 13 mensilità, in caso di rapporto part -time la
stessa se pur riparametrata non potrà essere comunque mai inferiore a € 7,00.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla
Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha aderito,
mensilmente e di norma contestualmente all'erogazione delle retribuzioni e, comunque entro il mese in
corso. La delega dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e
sensibili.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
13
La trattenuta po trà essere altresì versata attraverso le apposite convenzioni stipulate con l’INPS da
parte dei sindacati accreditati. In tal caso l’azienda è obbligata ad inserire il codice convenzione INPS
nei moduli telematici di comunicazione periodica predisposti dall’INPS.
Art. 8 – Finalità della Contrattazione
Le Parti stabiliscono che la finalità della contrattazione collettiva non riguarda solo l’ambito retributivo,
ma si configura come un vero e proprio impianto negoziale che comporta una visione unitaria degli
obiettivi, delle strategie e dei comportamenti, mirati soprattutto alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Quindi il ruolo del presente CCNL sarà di estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti
firmatarie, così da adeguare il presente CCNL alle singole realtà aziendali.
L’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti farà fede per l’ utilizzo ufficiale ed esclusivo del
presente CCNL.
Art. 9 – Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all’obiettivo della creazione di nuova
occupazione e della crescita fondata sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile, sull’incremento
delle retribuzioni.
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale e/o di settore.
Art. 10 – Contrattazione Collettiva
Il presente contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa;
esso disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli
aspetti normativi.
La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività
produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque
impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che
territoriale od aziendale.
Il C.C.N.L. individua, per la contrattazione di secondo livello, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica,
previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del
livello nazionale.
Art. 11 – Contrattazione di Secondo Livello - Contrattazione aziendale
Le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alla mutevolezza dello
scenario economico, oggi estremamente variegato alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL.
La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle oo.ss.
nazionali stipulanti il C.C.N.L..
La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate
a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Tali programmi avranno come obiettivo incrementi per :
- produttività;
- qualità;
- redditività;
- efficacia;
- innovazione,
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati
all’andamento economico della singola impresa. A uspicano che la contrattazione aziendale si sviluppi
in tutte le realtà ove essa è possibile, prevedendo strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in
cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. In ogni caso la contrattazione collettiva ha carattere
sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostitui ta nelle singole
disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte
degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e
situazioni particolari può anche portare a risultati inferiori rispetto alla contrattazione collettiva sostituita,
quando ciò avviene ad esempio per la salvaguardia di posti di lavoro minacciati.
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate dal presente C.C.N.L., e come
tassativamente indicate dalla legge.
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.
Art. 12 – Flessibilità parziale e verticale
Le parti, l’azienda, le associazioni dei lavoratori firmatarie del presente accordo hanno inteso
interpretare ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 che consente ai CCNL
nazionali di derogare alla L. 78/2014, D.Lgs. 81/2015 e D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018 nel rispetto
della Costituzione in materia di flessibilità. Pertanto atteso:
- Che l’istituto della flessibilità dell’orario di lavoro può costituire uno strumento di fondamentale
importanza nel favorire la conciliazione tra il lavoro e le esigenze personali del lavoratore, nonché
uno strumento utile a consentire la puntuale e corret ta gestione e programmazione da parte del
datore di lavoro per esigenze tecniche ed operative differenziate nel corso del tempo;
- Che la durata normale dell’orario di lavoro è articolata in 6 giornate. Con l’intensificazione dell’attività
lavorativa l’azienda può adottare iniziative produttive che favoriscono e favoriranno l’incremento
occupazionale di lavoratori altrimenti disoccupati e precari garantendo una occupazione certa,
finalizzata alla soddisfazione della domanda;
- L’azienda, per far fronte all’incremento esponenziale della domanda, soprattutto durante alcuni
periodi dell’anno, potrà adottare una organizzazione del lavoro ottimale e costante ma limitata alla
natura stessa dell’ordine o commessa atteso che quasi tutti sono esclusivamente inerenti a eventi
contingenti che devono soddisfare l’utente finale;
- Le parti, in ottemperanza alla normativa vigente, possono definire accorgimenti economici e
normativi che limitano nel corso dell’anno il costo del lavoro, soprattutto attuando la flessibilità per
garantire un servizio rapido ma non programmabile e/o prevedibile nel tempo;
- Ridurre l’orario ordinario di lavoro, a fronte di una successiva prevedibile intensificazione;
- Il personale è tenuto, in relazione alle specifiche funzioni assegnate e ove richiesto per esigenze di
servizio, a prestare la propria opera anche oltre l’orario normale di lavoro;
- La durata giornaliera deve essere correlata alle esigenze della propria attività, agli incarichi affidati,
all’orario di lavoro della struttura, alla funzionalità dei servizi con orario regolamentato;
- A fronte della prestazione di ore aggiuntive l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso
dell’anno e nel periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore in riduzione con la stessa
articolazione del periodo precedente;
- I lavoratori interessati, percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale;
- La flessibilità può essere utilizzata per posticipare l’orario di lavoro di inizio o per anticipare l’orario
di uscita ovvero per avvalersi di entrambe le facoltà prevedendo i relativi recuperi entro e non oltre
6 mesi, previa consultazione con la RSA;
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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- Il personale cui sia richiesta la presenza in servizio per un numero di ore superiore a quello del
normale orario di lavoro settimanale, può utilizzare tali ore in eccesso esclusivamente per il recupero
dei periodi di calo attività, fermo restando che potranno essere accorpate a ferie e permessi, previsto
dalla normativa contrattuale;
- Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale per esigenze aziendali la
prestazione lavorativa potrà essere distribuita diversamente nell’ambito della giornata, della
settimana o del mese secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/2015 e prolungata fino al
limite della durata normale del lavoro a tempo pieno, con un preavviso di 2 giorni lavorativi;
- Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e compravate esigenze organizzative
o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzativa derivanti da concomitanti assenze di
personale nel limite massimo annuale previsto dalla contrattazione collettiva;
- Al termine del rapporto verrà effettuato il conguaglio delle ore effettivamente lavorate ed eventuali
ore in eccedenza e sarà effettuato il conguaglio.
Art. 13 – Indennità di mancata contrattazione di secondo livello
Per i Dipendenti delle Aziende che non percepiscono trattamenti economici collettivi eccedenti quelli
spettanti in base al presente CCNL, sarà riconosciuta un’indennità di mancata contrattazione.
L’indennità sarà erogata entro i primi 10 giorni di luglio.
Qualora, invece, fosse presente una contrattazione di secondo livello tale indennità non verrà erogata.
Art. 14 – Esame congiunto territoriale
Su richiesta di una delle Parti, per il livello regionale/provinciale od aziendale, le Associazioni
imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie, s’incontreranno
al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale, suddiviso per comparto merceologico e settore
omogeneo, disposto al raggiungimento d’intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive
di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione,
concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, “franchising”, utilizzo di contratti di
lavoro cosiddetti “ atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge,
formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla
professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitat iva dell'occupazione, con
particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile
Art. 15 – Commissioni Paritetiche
Con cadenza annuale di norma entro il primo semestre, le Parti, su richiesta di una di esse,
esamineranno congiuntamente il quadro sociale ed economico del settore, le sue dinamiche strutturali,
le prospettive di sviluppo, i più importanti processi d’innovazione.
Saranno valutati:
1 il processo di riforma del settore e i relativi processi di sviluppo e di che abbiano riflessi diretti o
indiretti sull'esercizio delle singole attività tra loro omogenee;
2 sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo e professionale di tutti gli addetti le
conseguenze dei suddetti processi di riforma sulla struttura del settore;
3 lo stato e la dinamica dell’occupazione: occupazione giovanile, i rapporti di praticantato breve o
“stages” e di Apprendistato, i rapporti di formazione e lavoro, dei contratti, di collaborazione
coordinata e continuativa, a tempo determinato, il telelavoro “atipici.
Saranno affrontate e definite, su richiesta di una delle Parti, in appositi incontri:
a. gli indirizzi e gli obiettivi sui fabbisogni occupazionali, formativi e sulla riqualificazione professionale;
b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria
integrativa;
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c. la costituzione, a tutti i livelli, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. prevedere l'elaborazione e l’adozione di un codice etico di condotta sulla tutela della dignità della
persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie
sessuali, mobbing);
e. la nomina dei membri e arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come
previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Art. 16 – Efficacia del contratto
Per quel che concerne l’efficacia del contratto in essere va fatta un’armonizzazione per tutti i dipendenti
in essere salvando tutti i diritti acquisiti fino a quel momento dallo stesso. In modo particolare si intende
salvaguardare tutti gli aspetti di natura retributiva fermo restando che gli aspetti di natura normativa
troveranno applicazione nel contratto in essere.
Le parti intendono che alla scadenza naturale del presente CCNL verrà automaticamente rinnovato per
6 mesi salvo disdetta da una delle stesse.
Art. 17 – Edizione
Il presente CCNL, nella sua forma di Testo Ufficiale, sarà editato nel testo conforme all’originale dalle
Parti stipulanti che, insieme, ne hanno l’esclusività a tutti gli effetti.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono
l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici, che
si riservano, in caso contrario, ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, I.T.L. Territoriali, ecc.), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove
si applica questo CCNL, potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su
supporti informatici o stampandolo su carta.
In caso di controversia, sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle Organizzazioni
firmatarie con le eventuali modifiche disposte dalla Commissione Bilaterale sull’interpretazione
contrattuale.
Art. 18 – Copie e deposito
Le Parti contraenti invieranno copia del presente CCNL al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali interessati, e a tutti gli
aventi diritto per Legge.
Art. 19 – Distribuzione
Il Datore di lavoro deve distribuire gratuitamente ad ogni singolo Lavoratore dipendente, in servizio o
neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la
consegna. Inoltre, il Datore di lavoro esporrà, in luogo accessibile ai Lav oratori, almeno l’estratto della
parte disciplinare del presente CCNL.
Art. 20 – Efficacia del C.C.N.L.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed
esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro delle Aziende del settore
imprese di pulizia e servizi integrati
Codici ATECO:
- 81 Attività di pulizia
- 81.1 Attività di servizi integrati agli edifici
- 81.2 Attività di pulizia
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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- 81.3 Attività di servizi per la cura del paesaggio
Art. 21 – Definizioni
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
a. “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” o “PBNCM”: comprende gli importi della
retribuzione contrattualmente definita nella apposita Parte Speciale nei vari livelli per la generalità
dei Lavoratori ed è comprensiva dell’indennità di contingenza.
b. “Paga Base Conglobata Oraria” o “PBCO”: la quota oraria che si ottiene dividendo la Paga Base
Nazionale Conglobata Mensile per il divisore convenzionale 173 per i lavoratori che svolgono
l'orario settimanale di 40 ore. Per i lavoratori con orario ordinario settimanale superiore alle 40 ore,
il divisore si ottiene mediante la seguente formula = 173:40 x Orario settimanale, arrotondata alle
cifre intere.
c. “Paga Base Conglobata Giornaliera” o “PBCG”: si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale
Conglobata Mensile per il divisore convenzionale 26;
d. “Retribuzione Lorda Mensile Normale” o “RLMN”: s’intende quella costituita dai seguenti
elementi:
- paga base nazionale conglobata mensile;
- eventuali scatti d’anzianità;
- eventuali superminimi ed assegni “ad personam” continuativi;
- elemento perequativo regionale (EPR);
- tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla contrattazione individuale o collettiva che siano
stati previsti utili per le retribuzioni differite ed il TFR.
Le retribuzioni condizionate quali premi presenza, indennità sostitutiva di trasporto, premi di
produttività, indennità correlate ai modi della prestazione (quali indennità di trasferta, indennità
trasfertisti, maggiorazioni di turno, indennità di maneggio denaro, ecc.) non rientrano nella RLMN
e, quindi, non sono utili ai fini della determinazione delle aliquote orarie/giornaliere per le
integrazioni d’infortunio o malattia, sia professionali sia extraprofessionali. Inoltre, tali voci
retributive sono già comprensive dei ratei afferenti ferie, festività, riposi, tredicesima e TFR e,
pertanto, sono ininfluenti nella determinazione retributiva di tali Istituti.
e. “Retribuzione Oraria Normale” o “RON”: si ottiene dividendo convenzionalmente la
“Retribuzione Lorda Mensile Normale” per 173 per i Dipendenti che svolgono l’orario settimanale
di 40 ore. Per i Lavoratori con orario ordinario settimanale superiore alle 40 ore, il divisore si ottiene
mediante la seguente formula = 173:40 x Orario settimanale, arrotondata alle cifre intere.
f. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “RGN”: si ottiene dividendo la Retribuzione Mensile Lorda
Normale per il divisore convenzionale 26.
g. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “RMGG”: è la retribuzione che si calcola con i criteri
indicati dall’INPS, normalmente pari a 1/26° ( per gli Impiegati ) o 1/30° ( per gli Operai )
dell’imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei ratei di tredicesima mensilità,
salvo che la stessa non sia stata frazionata o già contabilizzata in ratei mensili.
h. “Retribuzione Lorda Mensile di Fatto” o “RLMDF”: s’intende la somma mensile dovuta al
Lavoratore quale retribuzione, comprensiva di tutte le voci stabili dovute nel periodo considerato.
Essa non comprende gli importi dovuti per lavoro extraorario contrattuale (supplementare e/o
straordinario), gli importi dovuti per i particolari modi della prestazione quando possono essere
reversibili, quali indennità di trasferta, di turno di maneggio denaro e simili, gli importi condizionati
e variabili, conseguenti ai “Premi di risultato” e simili, le indennità sostitutive (di permessi, di ferie,
di preavviso, ecc.). Sono altresì esclusi gli importi dovuti al Lavoratore a ristoro di spese da egli
sostenute in nome e per conto del Datore di Lavoro, quali rimborsi spese, r imborsi chilometrici e
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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simili. Nel caso in cui la retribuzione del Lavoratore preveda un’integrazione mensile variabile, al
fine di garantire un certo importo lordo mensile fisso, l’importo mensile garantito coincide con la
“Retribuzione Lorda Mensile di Fatto”.
i. “Divisori Convenzionali”:
Orario: 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i quali il divisore sarà dato dall’orario
settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento
all’unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari
a 0,5 l’arrotondamento sarà all’unità inferiore.
Giornaliero: 26.
j. “Rimborso spese”: s’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per conto
del Datore, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, nei limiti della normalità o
preventivamente concordate, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale di
lavoro.
k. “Giorni”: salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell’art.
2963 c.c.
l. “Giorni lavorabili” : il computo si effettua deducendo dai giorni dell’anno di calendario i giorni
festivi, i giorni di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste ed i giorni di festività infrasettimanali
cadenti nell’anno;
m. “Giorni lavorati”: coincidono con i giorni lavorabili nei quali vi sia effettivamente stata prestazione
lavorativa. Al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i “giorni lavorati” sono pari ai gruppi
di 8 ore ordinarie lavorate nel mese, con arrotondamento al q uoziente intero superiore quando il
resto di ore ordinarie lavorate è pari o superiore alla metà dell’orario ordinario giornaliero.
n. “Azienda”, “Società”, “Datore di lavoro” e “Datore”: sono termini utilizzati come sinonimi del
soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
o. “Lavoratore”, “Dipendente” : sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di
lavoro subordinato. Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione del presente CCNL con la
dizione Lavoratore e/o Dipendente s’intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole
che interessino una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di Impiegato e di
Operaio.
p. “Orario di Lavoro Normale” : è la preventiva definizione dei termini iniziale e finale dell’orario di
lavoro che, nel periodo considerato, compone il tempo di Lavoro Ordinario contrattualmente
previsto (esempio 8:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00 nel caso di 8 ore giornaliere distribuite s u 5 giorni
lavorativi per settimana).
q. “Lavoro supplementare” : nel contratto a tempo parziale è così definito il lavoro prestato oltre
l’orario contrattuale pattuito (orizzontale, verticale o misto) e l’orario contrattuale previsto a tempo
pieno, entro il limite previsto dalla normativa vigente salvo accordi di secondo livello.
r. “Lavoro Straordinario” : è il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziale e finale dell’Orario di
Lavoro Normale.
s. “Linee a Catena”: quando i lavoratori sono impegnati all’interno di un processo produttivo in serie,
con ritmo determinato dal flusso dei pezzi da lavorare presentati autonomamente ai lavoratori
(nastri, catene, robot o simili) che non possono determinare il tempo di sequ enza lavorativa.
Normalmente vi sono più postazioni in serie che concorrono all’insieme delle operazioni con
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale.
t. “Anno Solare”: spazio temporale di 365/366 giorni.
u. “Anno di Calendario”: spazio temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
v. “Turni Avvicendati”: sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più turni giornalieri,
fissi o periodici. I turni avvicendati possono essere distribuiti sui c.d. “semi turni”, nel qual caso si
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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svolgerà, alternativamente, dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 o con altro simile profilo
aziendale concordato; altra soluzione prevede il “turno continuo giornaliero”, che prevede la
distribuzione su tre turni nelle 24 ore, normalmente dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 o
dalle 22,00 alle 6,00. Quest’ultimo turno, nella settimana si svolgerà all’interno degli estremi 6,00
del lunedì e 6,00 del sabato. Vi è poi la possibilità del lavoro a turni a “ciclo continuo”. In tal caso, i
nastri orari prevedono la continuazione dei turni senza soluzione di continuità e i riposi settimanali
saranno calendarizzati con distribuzione all’intero dell’intera settimana.
w. “Professionalità Omogenea” : s’intendono mansioni lavorative rientranti nei contenuti
professionali classificate nella medesima declaratoria, anche se appartenenti a profili diversi. Esse
saranno nello stesso livello di inquadramento contrattuale, per cui determineranno lo stesso
trattamento economico e normativo. Sono, quindi, mansioni con tra loro integrabili e/o
intercambiabili.
x. “Lavoratore Assistito”: così si qualifica il Lavoratore che, normalmente in un contenzioso con
l’Azienda, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o
conferisce mandato, per quanto previsto dalla Legge, per esempio: per la presentazione delle
giustificazioni alle contestazioni disciplinari e assistenza presso il Collegio di Conciliazione ed
Arbitrato ai sensi dell’art. 7 della L. 300/1970; o in caso di richiesta di Convocazione Facoltativa
presso la DTL ai sensi dell’art. 410 del c.p.c.; o in caso di Conciliazione Obbligatoria per
licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966, o, in particolare
quando acconsente ad un accordo transattivo (ex art. 411 c.p.c.) ecc.
y. “Fine Settimana”: il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì.
z. “Ferie Estive”: il periodo che va dal primo luglio al 30 settembre.
aa. “Vacanze Natalizie”: il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il
7 gennaio.
bb. “Vacanze Pasquali” : il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla
Pasqua.
cc. “Periodo di Comporto”: è il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente
per malattia od infortunio. Il periodo di comporto può essere secco, quando considera solo un
evento morboso o frazionato quando considera più eventi morbosi in un arco temporale. N el
presente CCNL, il periodo di comporto, è frazionato. Entro tale periodo, il Datore di lavoro, salvo i
casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, non potrà
licenziare il Lavoratore.
dd. “Generalità dei lavoratori” : s’intende che il fatto in questione riguarda tutti i lavoratori di una
determinata categoria (operai od impiegati) o di un reparto (servizio, settore aziendale ecc.) o
dell’intera Azienda.
ee. Nel presente CCNL si definiscono:
- “Piccola Impresa” o “Piccola Azienda”, quando essa ha fino a 5 dipendenti.
- “Media Impresa” o “Media Azienda”, quando essa ha da 6 a 15 dipendenti.
- “Grande Impresa” superiore ai 16 dipendenti.
Art. 22 – Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a
tempo indeterminato.
A far data dall’entrata i n vigore del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato è sottoscritto ai sensi della L. 183/2014 (Jobs Act) e della L. 96/2018 e s .s. (ex Decreto
Dignità) con tutele crescenti per il dipendente.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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La scelta riguardo la tipologia contrattuale a tempo determinato o indeterminato è demandata alla
discrezionalità delle parti.
Art. 23 – Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
A. Nuovo mercato del lavoro
Tempo parziale
Con il contratto “a tempo parziale”, l’orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione
può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell’ambito di alcuni giorni della settimana o del
mese (tempo parziale verticale); nell’ambito di alcuni periodi dell’anno (tempo parziale ciclico); oppure,
contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo
parziale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Tempo determinato
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo nel rispetto delle disposizioni previste
dagli artt. 19 e ss . del D.Lgs. 81/2015. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e limitazioni e
disposizioni particolari in materia di superamento dei termini inizialmente concordato, di proroga dello
stesso e di reiterazione del contratto a termine. È vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con
contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullit à, deve
risultare da atto scritto.
Contratti di solidarietà
Consistono nella riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione. Fronte il mantenimento di
tutti i posti di lavoro si può procedere alla decurtazione del salario dal 15% al 30% con il coinvolgimento
di tutti i lavoratori . Si precisa che, se, il lavoratore non è interessato può procedere alle dimissioni
senza il diritto del preavviso.
Lavoro a domicilio
Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in
locali di pertinenza del Datore di lavoro. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che
ne precisi tutte le condizioni. Si precisa che il datore di lavoro è tenuto alla stregua di tutti i lavoratori
a formare tali lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal T.U. 81/2008. In
questo caso il datore di lavoro deve avere libero accesso nel luogo di lavoro al fine di organizzare e
verificare tutto quello che prevede la legge ed il contratto stesso.
Contratto Telelavoro
È una forma di organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e
dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l’Azienda,
che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le
esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte
dell’organizzazione dell’Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e,
spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l’identica attività nei
locali aziendali. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo
e di controllo del Datore di lavoro. Si precisa che il datore di lavoro è tenuto alla stregua di tutti i
lavoratori a formare tali lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal T.U.
81/2008.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Lavoro intermittente
Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione di un Datore
di lavoro in periodi predeterminati che ne può utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o
intermittente, a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo
determinato. Il Contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL ma, in ogni caso, si può
stipulare per certe classi di età. Deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Somministrazione di lavoro
In relazione alla specificità dell’organizzazione aziendale e al fine di rispondere alle mutevoli esigenze
di mercato il limite fissato è del 30%, come stabilito dal decreto legge 87/2018 convertito in L. 96/2018.
Si specifica che , in determinati periodi dell’anno per eventi imprevedibili e non programmabili , le
assunzioni vengono liberalizzate, previa consultazione con le RSA aziendali e segreterie territoriali
firmatarie del presente CCNL. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto
scritto.
B. Lavori atipici
Lavoro parasubordinato (co.co.co non eterorganizzato)
Il Collaboratore è tenuto all’iscrizione in apposita “gestione separata” dell’INPS e la contribuzione è
per due terzi a carico del Committente e per un terzo a carico del Collaboratore. L’assicurazione INAIL
è quella prevista per l’attività svolta e la classificazione del Datore di lavoro (pari a quella che sarebbe
dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le medesime mansioni). Agli effetti fiscali il lavoro
parasubordinato è “assimilato” al lavoro subordinato. Il contratto di lavoro parasubordinato deve
risultare da atto scritto, a pena di nullità e non deve essere eterorganizzato od essere eterodiretto, a
mente del disposto di cui all’art 2 D.Lgs. 81 del 2015. Si precisa che la collaborazione che si intrattiene
con il lavoratore, deve essere comunic ata all’Ispettorato del Lavoro nei modi e nei tempi previsti
dall’attuale normativa.
Tirocini
Costituiscono una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, al fine di realizzare
alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del
mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi,
ecc.). Non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso idonea
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne
all’Azienda, svolte dal tirocinante.
I tirocini si possono svolgere, anche su proposta degli Enti Bilaterali, con apposite Convenzioni
stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati.
La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall’art. 7 del D.M. 142 /1998.
Al tirocinante, il Datore di lavoro - Azienda Ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno,
un rimborso spese di almeno € 400,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della
legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Azienda Ospitante e Tirocinante.
Si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia (art 1 commi da 720 a 726 L. 234/21)
Art. 24 – Lavoro a tempo parziale: Definizione
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento d’attività lavorativa con orario ridotto
rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad
agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed a rispondere alle esigenze delle imprese e
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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dei Lavoratori, concordano che il rapporto di lavoro a tempo parziale, per le nuove assunzioni o per il
personale in servizio, possa essere di tipo:
1) orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;
2) verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del
mese o dell’anno;
3) misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità orizzontale e
verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi
ad orario ridotto o di non lavoro.
Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l’orario parziale pattuito e l’orario a tempo pieno.
Art. 25 – Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Clausole flessibili:
a. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita, ordinariamente, della volontarietà
di entrambe le Parti (Azienda e Lavoratore). Tale volontà deve risultare da atto scritto, nel quale
devono essere indicati la durata della prestazione lav orativa e l’orario di lavoro, con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali
sono proporzionati all’orario concordato, sulla base del rapporto tra l’orario ridotto ed il
corrispondente orario ordinario a tempo pieno.
b. Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del Lavoratore formalizzato con
atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di tempo
parziale orizzontale, verticale o misto) e/o la possi bilità di variare anche in aumento la durata della
prestazione lavorativa (nei casi di tempo parziale verticale o misto). Le variazioni devono essere
richieste al Lavoratore con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. È fatta salva, in caso di
oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del Lavoratore di chiedere il
ripristino della prestazione originariamente concordata, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Le variazioni temporanee (meno di un mese) della collocazion e temporale della prestazione
lavorativa, richieste dal Datore di lavoro, comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse sono
effettuate, una maggiorazione retributiva, a titolo risarcitorio, del 10% della Retribuzione Oraria
Normale.
c. sempre con il consenso del lavoratore, nei casi di più intensa attività, necessità di sostituzione di
Lavoratori assenti, provate esigenze produttive/organizzative, il datore di lavoro può ottenere una
prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro
mensile. La prestazione supplementare darà diritto a una maggiorazione del 28% della retribuzione
oraria normale. Se il part –time è verticale, può essere consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative ulteriori rispetto ai giorni concordati. In quest'ipotesi la maggiorazione riconosciuta sarà
del 28% della retribuzione oraria normale.
d. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa su richiesta
del Lavoratore va contemperata alle esigenze organizzative dell’Azienda. Le richieste di
trasformazione fondate su gravi motivi (familiari, personali e/o produttivi) hanno diritto di precedenza
Il Datore o il Lavoratore, di fronte alla prestazione sistematica di lavoro supplementare, hanno diritto di
consolidare nell’Orario Normale il lavoro supplementare effettivamente prestato con sistematicità.
Il Lavoro supplementare s’intende prestato con sistematicità ogniqualvolta sia richiesto ed effettuato
oltre il 50% dei giorni/periodi lavorabili per almeno sei mesi solari.
Il consolidamento determina la comprensione della parte sistematica del lavoro supplementare
nell’Orario Ordinario, con i conseguenti riflessi sulla determinazione delle retribuzioni differite, TFR,
indennità, ecc. Dalla decorrenza del consolidamento e per la parte di lavoro consolidato, non sarà più
dovuta la maggiorazione per lavoro supplementare.
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Nell’ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL saranno forniti, a richiesta, alle strutture
bilaterali territoriali o nazionale, i dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità
interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Descrizione lavoro parziale Maggiorazione R.O.N*
a. Variazione prestazione a tempo parziale; 10%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (entro i limiti del 25% del
Normale Orario di lavoro mensile); 28%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti. 28%
*Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Art. 26 – Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto conterrà i seguenti elementi:
1. il patto di prova;
2. la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi d’orario
esistenti. La prestazione individuale sarà fissata tra Datore di lavoro e Lavoratore, in misura non
inferiore ai seguenti limiti:
a. 14 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b. 60 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c. 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore.
Solo con il preventivo consenso delle parti, i limiti di cui sopra non trovano applicazione.
3. il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione
lavorativa ordinaria ridotta;
4. l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno;
5. l’eventuale previsione concordata della possibilità di lavoro supplementare o straordinario e
richiamo della relativa regolamentazione;
6. l’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari periodi dell’anno
(per stagionalità, festività, ecc.).
7. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede
sindacale, potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale,
potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale per il week-end e/o festivi, cui
possono accedere anche studenti e/o Lavoratori occupati a tempo parziale presso altro Datore di lavoro.
In tal caso non opera alcun limite minimo alla durata settimanale della prestazione.
Sulla base di accordi aziendali, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale
territoriale o, in mancanza nazionale, possono essere definite differenti modalità relative alla
collocazione temporale della giornata di lavoro,
Ugualmente possono essere raggiunte intese differenti sulla durata della prestazione nel secondo livello
di contrattazione, in presenza di specifiche realtà territoriali aziendali o in particolari condizioni
soggettive dei lavoratori
Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge.
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Art. 27 – Lavoro a tempo parziale post Partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l’assistenza al bambino fino al
compimento del terzo anno d’età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso
indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare
temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nei Reparti/Uffici a professionalità omogenea, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo
indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell’orario per post Partum un solo Lavoratore; tra 20 e
50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell’unità.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della
fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione
della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 30
giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
La durata complessiva non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l’accettazione (nei termini e
con le precedenze contrattuali) di una nuova domanda permetterà l’eventuale prosieguo dell’orario a
tempo parziale.
Art. 28 – Lavoro a tempo parziale temporaneo per esigenze di assistenza o cura
La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano genitori di invalidi,
tossicodipendenti, o parenti di primo grado riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio
sarà verificata con apposita documentazione consegnata nelle mani del datore di lavoro.
Art. 29 – Assunzione - Documentazione
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente, nel rispetto della normativa
vigente e del D.Lgs. 104/2022, le seguenti indicazioni:
‒ la tipologia del contratto di assunzione;
‒ la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro
che consentono l’apposizione del termine;
‒ la località in cui presterà la sua opera;
‒ la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la
retribuzione;
‒ l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
‒ la durata del patto di prova;
‒ le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice
fiscale del Datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.
Deve essere consegnato gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del
presente CCNL.
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
‒ documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
‒ documentazione e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
‒ altri documenti e certificati che la parte Datoriale richiederà per le proprie esigenze, se dovuti.
Il Lavoratore dipendente dovrà dichiarare al Datore di lavoro la sua residenza e/o dimora e notificare
tempestivamente i successivi mutamenti.
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Art. 30 – Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima - Deroghe – Precedenze
Avendo le Aziende una forte variabilità periodica degli adempimenti è necessario prevedere strumenti
di flessibilità così come prevede anche la Legge (Banca delle ore, lavoro straordinario e lavoro
straordinario con permesso compensativo, contratti a tempo determinato e lavoro somministrato).
Le Parti, pertanto, prevedono tutte le deroghe ammesse dalla Legge e raccomandano un uso corretto
delle deroghe contrattuali e, al fine di evitare abusi.
Inoltre, è diritto del Lavoratore o del Datore richiedere alla Commissione Bilaterale Nazionale di
Certificazione il parere di conformità sul Contratto a Tempo Determinato, previo inoltro dell’analitica
documentazione sulla gestione del rapporto di lavoro e versamento del relativo contributo fisso.
Le parti stipulanti il presente CCNL, vista la nuova L. 96/2018 che regolamenta i contratti a tempo
determinato ed evidenziando difficoltà di natura organizzativa per eventi non preventivabili derivanti da:
incrementi di commesse esistenti, in maniera temporale, acquisizioni di nuove commesse, start -up per
nuove produzioni e comunque per eventi di qualsiasi natura che non possono essere preventivati anche
afferenti l’ordinaria produzione aziendale, stabiliscono che il numero massimo di proroghe per ogni
contratto a tempo determinato è pari a n. 6 e che la durata massima complessiva del rapporto a tempo
determinato verso lo stesso lavoratore, anche interrotto, a parità di categoria legale, livello e mansioni
è pari a 36 mesi. Si fa rinvio, per il resto al D.Lgs. 81/2015 e s.s.
Art. 31 – Tredicesima mensilità
A partire dall’applicazione del rinnovo del presente CCNL la tredicesima mensilità verrà ripartita in
numero 12 rate mensili ed erogata contestualmente alla retribuzione mensile.
In alternativa, l’impresa potrà corrispondere una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile
globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà
diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l’azienda nel periodo di riferimento.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come
mese intero se superiori ai 15 giorni.
Art. 32 – Quattordicesima mensilità
A partire dall’applicazione del rinnovo del presente CCNL la quattordicesima mensilità verrà ripartita in
numero 12 rate mensili ed erogata contestualmente alla retribuzione mensile L’impresa in alternativa,
potrà corrispondere entro il 15 luglio una 14° mensilità pari a una retribuzione globale mensile.
Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà
diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l’azienda nel periodo di riferimento.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come
mese intero se superiori ai 15 giorni
Art. 33 – Trattamento di Fine Rapporto
Alla scadenza del contratto a tempo determinato sarà corrisposto al Lavoratore il trattamento di fine
rapporto maturato. Tanto come previsto dal D.Lgs. 81/2015.
Art. 34 – Contratti di lavoro difensivi: definizione
Tramite accordo sindacale, nell’Azienda che abbia avviato procedure di riduzione del personale, è
possibile ridurre l’orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al fine
di ridurre i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione, a norma di Legge, delle retribuzioni
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ridotte conseguenti alla riduzione dell’orario concordato potrà essere tra il 15 e il 30% della retribuzione,
previo coinvolgimento dei lavoratori.
Art. 35 – Contratti di lavoro difensivi: Solidarietà Difensiva
Per periodi di prevista lunga riduzione di lavoro, dove si potrebbero configurare licenziamenti, con
Contratto di secondo livello, il Datore di lavoro, con l’accordo della maggioranza dei Dipendenti assistiti
dalle Associazioni Sindacali firmatarie, può accordarsi per una redistribuzione dell’attività lavorativa, con
riduzione anche della retribuzione, onde evitare o ridurre i licenziamenti e la perdita di maestranze
specializzate.
Art. 36 – Contrattazione di secondo livello e prossimità
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato
di approfondire:
• l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di
lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni
Aziendali;
• il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
• l’eventuale fascia di reperibilità;
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del
tempo di lavoro al telelavoratore;
• le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.
Art. 37 – Telelavoro: definizione
Il Contratto di Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell’opera dall’abitazione del
lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale di lavoro, si presta particolarmente a conciliare
i tempi di vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti o dei genitori di minori di anni 12 (dodici) o di disabili
o che siano impegnati nell’assistenza di familiari ammalati o anziani. In tale caso, le leggi prevedono la
possibilità di utilizzare apposite agevolazioni, alle quali si rinvia. Per le s ue caratteristiche, il Telelavoro
si presta particolarmente ad essere applicato in ambito impiegatizio. Il Telelavoro è una forma
d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza
di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e la Società .
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è soggetto alla
disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione
è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore. Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi
diritti e doveri dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in
tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo
aziendale.
Art. 38 – Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b) remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non
coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
c) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell’Azienda.
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Art. 39 – Telelavoro: ambito
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo
determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità
produttiva autonoma dell’Azienda.
Art. 40 – Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto
nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso
del normale rapporto di lavoro, di s volgere Telelavoro. Il compito d’individuare i modi per esercitare il
diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi
individuali assistiti. La Società dovrà fornire al Telelavoratore le relat ive informazioni, in particolare sul
Responsabile di riferimento o ogni altra figura cui potrà rivolgersi per questioni di lavoro e le modalità di
comunicazione.
La Società renderà note, per scritto, le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le
relative sanzioni.
Art. 41 – Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli
strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti,
conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica
attività.
Art. 42 – Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della
prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative
alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro,
nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso
immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o un
eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione
sostenute e comunicate al telelavoratore all’atto della sottoscrizione del contratto di telelavoro, siano
pro-quota temporale a carico del telelavoratore.
La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, si fa carico
dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché
dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata
diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.
Art. 43 – Telelavoro: Protezione dei dati
L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a
garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali;
essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e le regole applicabili,
relative alla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore.
È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l’uso
d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, l’Azienda
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informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. Il lavoratore è tenuto al rispetto
dei dati personali, alla non divulgazione ed alla protezione degli stessi. In mancato rispetto di tali
normative troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Art. 44 – Telelavoro: Tempo di lavoro
Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Non sono applicabili al
telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003, in riferimento all’orario di lavoro.
Art. 45 – Telelavoro: Diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei
Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica. Il Lavoratore ha
diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i
Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di
professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche
precedentemente acquisite.
Art. 46 – Telecontrollo
L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 e s.m., della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun
teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 47 – Competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere
definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Alla Contrattazione Aziendale di secondo livello è demandato di approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di
lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni
aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del
tempo di lavoro al telelavoratore;
5. il diritto alla reversibilità.
Art. 48 – Lavoro Agile o Smart Working
Ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81 Capo II articolo 18 e seguenti, il presente CCNL regola il
Lavoro Agile subordinato, la prestazione lavorativa svolta dal lavoratore che mediante accordo
organizza il lavoro per obiettivi, fasi o cicli di lavoro senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
Art. 49 – Definizione di Lavoro Agile
1. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno
senza una postazione fissa entro i limiti di orario di lavoro previsti dal presente CCNL.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L’accordo, relativo alla modalità di lavoro agile, stipulato per iscritto, disciplina l’esecuzione della
prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, gli strumenti da utilizzare, i tempi di
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riposo e di lavoro, la disconnessione del lavoratore. L’accordo può essere a tempo termine o
indeterminato. In entrambi i casi il recesso non può avvenire, con un preavviso inferiore ai 15 giorni.
I rapporti di Lavoro Agile possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in
essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il lavoratore agile è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso
di instaurazione "ex novo", presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di lavoro agile saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di
trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si
determinino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di Lavoro Agile, quali
la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di
contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi
dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a
quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o
telematica;
8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento
della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) inapplicabilità al lavoratore agile o smart worker delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti
direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di
lavoro.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono
rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca
mandato, potrà essere assistito dalla R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura
territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L.
10) Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite Lavoro Agile concordate
tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della
modalità di lavoro.
11) il lavoratore può richiedere l’accesso al lavoro agile per cause di salute, di propria sicurezza,
(Mobbing, molestie sessuali) a salvaguardia della propria incolumità o altre cause che possono
ledere la salute o la sicurezza della persona, il datore di lav oro in tali casi e, ove possibile, può
concedere l’accesso al Lavoro Agile o smart working.
12) In tutti i casi il datore di lavoro provvede a fornire al lavoratore agile le informazioni relative alla
Direttiva 2019/1152, la specificità del lavoro da svolgere, la durata, se a tempo pieno o parziale
considerando che le ore di lavoro sono quelle previste dal presente CCNL, i tempi di pausa o
distacco dai sistemi informatici, il/i giorni in cui il lavoratore è a disposizione nella sede di lavoro nei
casi di contratto a tempo pieno, la consegna dell’hardware, del software inclusi antivirus, password,
webcam e tutti gli altri dispositivi ritenuti idonei dal datore di lavoro per garantire la sicurezza dei
dati aziendali e della protezione alla privacy del lavoratore.
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Art. 50 – Diritti collettivi
Gli smart workers hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda
incluso il premio di produzione. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei
lavoratori e si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze
rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste. Gli smart workers sono inclusi nel calcolo per
determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente a quanto
previsto dal presente CCNL.
I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione dello smart working
conformemente a quanto previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
Art. 51 – Retribuzione Lavoro Agile
Le parti convengono che la retribuzione per il lavoratore agile è quella prevista dal presente C.C.N.L. lo
smart workers fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal presente CCNL, previsti per
un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di tener conto delle
peculiari caratteristiche del lavoro agile, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura
collettiva e/o individuale. In ogni caso il datore di lavoro deve fare riferimen to al CCNL per tutti gli altri
istituti contrattuali, incluso il premio di produzione, che non possono in alcun modo o caso essere
peggiorativi rispetto ai lavoratori in sede aziendale.
Art. 52 – Particolari indennità
Il Datore di lavoro nell’accordo scritto per l’accesso allo smart working del lavoratore, può comprendere
anche un rimborso per il consumo di energia elettrica e del collegamento internet che deve essere
proporzionale all’effettivo consumo che sopporta il lavoratore, nel caso di Home office, per le sole ore
di lavoro, inclusa la pausa – disconnessione, previste dal contratto collettivo di riferimento e
dall’eventuale contratto aziendale.
Art. 53 – Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun lavoratore agile - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una
fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa
per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità,
il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza dello smart worker. L’eventuale installazione di
qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere
effettuata nel rispetto della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Art. 54 – Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il
lavoratore agile dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della
riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività
lavorativa.
Art. 55 – Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche
a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n.
300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al lavoratore agile le modalità di funzionamento
e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza
dei controlli.
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Nell’accordo individuale di lavoro agile il datore di lavoro potrà comunicare al lavoratore le ulteriori
modalità di svolgimento dei controlli, anche indiretti, delle prestazioni rese.
Art. 56 – Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino lavoro agile viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si
svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di
connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai lavoratori agili di
accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale
in corso nella struttura lavorativa. L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto
definito dal vigente C.C.N.L.
Art. 57 – Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il lavoro Agile, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera
modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del
lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere
direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a comunicare anticipatamente al datore
il/i luogo/luoghi esterni all’azienda dove svolgerà il lavoro assegnato.
Art. 58 – Diligenza e riservatezza
Il lavoratore agile è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle
istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il lavoratore agile non può eseguire lavoro per conto proprio o
per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Art. 59 – Formazione
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di
interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un
adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al lavoro agile.
Art. 60 – Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una
informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono
meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad
inviare via email al lavoratore agile copia del presente C.C.N.L., considerando con ciò assolto l'obbligo
di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di
legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali,
anche con supporti telematici/informatici. Il datore di lavoro provvede anche ad una forma di
assicurazione contro danni accidentali dei beni aziendali messi a disposizione.
Art. 61 – Postazioni di lavoro
Le prestazioni di lavoro agile possono essere svolte dal lavoratore in ogni luogo idoneo, che garantisca
una adeguata connessione internet e telefonica, il rispetto della privacy delle comunicazioni con il datore
di lavoro, la sicurezza del lavoratore. In tal senso, l’accordo individuale di lavoro agile può meglio definire
le caratteristiche del luogo ritenuto idoneo allo svolgimento della prestazione in lavoro agile.
Il lavoro agile può svolgersi anche presso l’abitazione del lavoratore.
Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda
il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dallo smart worker per fini
professionali. Il datore di lavoro provve de ad informare lo smart worker in ordine a tutte le norme di
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legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. Lo smart worker è responsabile del
rispetto di tali norme e regole. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in
merito:
a) ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici,
ecc.;
b) alle sanzioni applicabili in caso di violazione.
Strumenti di lavoro
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita
nell’accordo scritto in conformità di quanto previsto dalla legge, così come ogni questione in materia
di costi.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli
strumenti necessari ad un lavoratore agile svolto regolarmente, salvo che lo smart worker non faccia
uso di strumenti propri.
3. Ove il lavoro agile venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla proporzionale
compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi al
collegamento internet, al consumo elettrico presunto e ad un buono pasto giornaliero.
4. Il datore di lavoro fornisce allo smart worker dei supporti tecnici e software necessari allo svolgimento
della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto dalla legislazione, si fa carico dei costi
derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dallo
smart worker.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro lo smart worker dovrà darne
immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. lo smart worker avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà
materiale illegale via internet.
8. Il lavoratore, nei casi previsti dal precedente comma 7, potrà essere soggetto a provvedimenti
disciplinari previsti dal presente CCNL.
Art. 62 – Verifica dell’attività lavorativa
Il datore di lavoro o suo incaricato, ha diritto alla periodica verifica dell’andamento del lavoro assegnato
allo smart worker alle medesime condizioni di verifica che il datore di lavoro farebbe con un lavoratore
di pari mansione in presenza nei locali aziendali.
Allo stesso modo di cui al precedente comma, lo smart worker ha diritto a dialogare con il Responsabile
preposto per qualsiasi chiarimento inerente il lavoro a cui è stato assegnato.
Nell’accordo scritto va indicato il responsabile aziendale che può procedere alla verifica e all’assistenza.
Allo stesso modo, nell’accordo scritto va indicato il Rappresentante Sindacale Aziendale o
Rappresentante Sindacale Unitario o il Rappresentante Sindacale Provinciale e il Rappresentante per
la Sicurezza. In questo caso lo smart worker può collegarsi col proprio rappresentante sindacale o
Rappresentante per la Sicurezza solo durante la pausa-disconnessione.
La verifica da parte del datore di lavoro o suo incaricato, deve essere accompagnato da un codice di
identificazione e da un conta- tempo diverso da quello della pausa- disconnessione e da altre cause
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impellenti che possono accorrere al lavoratore costringendolo alla disconnessione temporanea. Il conta
– tempo va comunque sempre previsto. Gli strumenti informatici devono consentire tale operazione.
Art. 63 – Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e
comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà
ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qu alora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è
facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al
tempo necessario per ripristinare il sistema.
Il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro tempestivamente, e comunque non oltre 1 h
dall’evento, della interruzione o del malfunzionamento degli strumenti informatici o telefonici necessari
al corretto svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile.
Art. 64 – Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, saranno
consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura
lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro, se individuata, e alle attrezzature
tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al lavoro agile è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro, se fornita dal
datore di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non
consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette
disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione
dei locali, se predeterminati, in cui si svol ge la prestazione di lavoro agile, nonché della persona e dei
terzi che fisicamente vi accedono. In caso di lavoro agile con postazione fissa è previsto che sia
installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori
dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso, all'accordo
applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 allegato al presente C.C.N.L.
Art. 65 – Comunicazione dell’Accordo
L’azienda dovrà entro il termine di una settimana dall’attivazione del lavoro agile, fornirne
comunicazione ad E.B.T.I. (Ente Bilaterale Terziario Italiano per i soli fini statistici sull’estensione
dell’applicazione di tale strumento di flessibilità. La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello
di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell’accordo. Nessun dato sensibile
dovrà essere inviato ad E.B.T.I . che, quindi, non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi del D.l gs.
196/2003.
Art. 66 – Infortunio
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle Istituzioni preposte
al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del lavoro agile nei locali
domestici.
Art. 67 – Lavoro Intermittente: definizione
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a disposizione di
un’Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:
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a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento
di lavoro straordinario come:
- guardiani e personale di sorveglianza;
- addetti a centralini telefonici privati;
- fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età,
ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di collocamento, anche
pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie
e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente
articolo, s’intende:
- per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
- per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
- per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 d icembre al sabato
seguente il 10 gennaio;
- per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme alla domenica successiva
a quella pasquale.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell’Azienda, ai fini
dell’applicazione di normative di Legge.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve
indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione
di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le Rappresentanze Sindacali Aziendali,
ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Si fa rinvio, per il resto, alle
disposizioni di legge vigenti.
In considerazione della variabilità nella frequenza, durata e collocazione temporale degli interventi da
svolgersi presso i punti vendita, è consentita la stipulazione con gli addetti al marketing operativo di
contratti di lavoro intermittente, senza limitazioni rispetto alle fasce di età dei lavoratori ed al numero dei
lavoratori occupati nell'impresa a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni e con le modalità
stabilite in sede di contrattazione di secondo livello.
Art. 68 – Lavoro Intermittente: trattamento economico
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in
modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva
delle retribuzioni dirette, differite e in natur a equivalenti a quelle spettanti, per lo stesso tempo lavorato
e a parità di condizioni e mansioni, a un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello.
Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:
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1) Retribuzione Diretta:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere 1/173° della Retribuzione
Individuale Mensile.
2) Retribuzione Differita:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere, quale quota oraria della
retribuzione differita per Tredicesima Mensilità, 1:1904 della Retribuzione Individuale Mensile.
Le ferie saranno riconosciute nella parte effettivamente maturata dal Lavoratore e, in deroga al
principio generale secondo il quale il rateo mensile matura per ogni mese o frazione di mese
superiore ai 14 (quattordici) giorni, il Lavoratore Intermittente matura 1:1904 ore di ferie per ciascuna
ora effettivamente lavorata. Le ferie così maturate saranno godute dal Lavoratore o, in caso di
recesso, monetizzate con le competenze di fine rapporto.
3) Trattamento di Fine Rapporto:
Il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità, al
netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate (indennità di viaggio, maggiorazioni per
lavoro straordinario o notturno, indennità di cassa o di maneggio denaro, indennità mensa o
controvalore del servizio o del buono pasto).
4) Enti Bilaterali:
Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate per il tramite degli Enti Bilaterali, al fine di
essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro
Intermittente, manca la garanzia di “soglia minima” dell a prestazione lavorativa e, quindi, del
corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni integrative sanitarie.
Per quanto precede, le Parti concordano quanto segue:
1) per i Lavoratori Intermittenti, i Datori di lavoro non dovranno versare la contribuzione afferente la
“Gestione Speciale”, né dovranno riconoscere l’Elemento Perequativo Sostitutivo, contrattualmente
previsto per i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi;
2) I contributi per le prestazioni dell’Ente Bilaterale (Certificazioni, Interpretazioni contrattuali, ecc.)
dovuti alla “Gestione Ordinaria”, in tutti i casi di ricorso al lavoro intermittente, saranno stabiliti
dall’E.B.T.I.
3) Ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata un’Indennità
Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad € 0,24. Tale
indennità, non sarà utile alla determinazione della ret ribuzione oraria spettante e, quindi, anche al
calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
Art. 69 – Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata,
garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest’ultimo è
tenuto a corrispondergli mensilmente una “ indennità di disponibilità” che non può essere inferiore al
20% della retribuzione mensile normale (RMN).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento
dell'indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo
provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore dall’inizio
dell’impedimento, il Datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell’impedimento.
Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato di rispondere
alla chiamata è compreso nella fattispecie dell’assenza ingiustificata, ed esperite le procedure ex art . 7
L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto all’indennità di disponibilità con eventuale
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richiesta del Datore di lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa
previsione del contratto individuale.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto
all’indennità di disponibilità. Qualora il lavoratore dovesse non rispondere alla chiamata senza
giustificazione, può incorrere nel licenziamento o può perdere o dover restituire la quota di indennità
riferita al periodo successivo al rifiuto.
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo delle
retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella determinazione del TFR.
Art. 70 – Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1 qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
2 al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3 quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle identiche mansioni,
nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
4 quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con ricorso
all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
Art. 71 – Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: Retribuzione e condizioni dei lavoratori
somministrati
Ai Lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo presso l’utilizzatore, sono
riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel presente CCNL, salvo le aree
d’esclusione direttamente derivanti dalla natura de l rapporto di lavoro e, salvo diversi accordi, le
prestazioni dell’Ente Bilaterale.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso l’Azienda che
adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare
normalmente il 35 % dei tempi indeterminati, ad eccezione di aperture stagionali, start -up, commesse
non prevedibili e preventivabili, sostituzioni per malattia o maternità e per figure la cui presenza in
organico non può essere considerata duratura. Tutte queste figure non troveranno l’applicazione tanto
per il numero quantitativo tanto per le causali previste dalla L. 96/2018.
Art. 72 – Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1 qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
2 al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3 quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle identiche mansioni,
nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
4 quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con ricorso
all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
I Lavoratori occupati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di Legge
o dei limiti previsti dal CCNL.
L’utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d’ogni anno, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro
alla quale aderisce o conferisce mandato, all’Ente Bilaterale il numero ed i motivi dei contratti di lavoro
a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall’Azienda.
Art. 73 – Assunzione
L’assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
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L’assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a. tipo di contratto;
b. mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavoratore;
c. data di assunzione;
d. luogo e/o posto di lavoro;
e. orario di lavoro;
f. termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
g. durata del patto di prova (entro i limiti contrattuali);
h. trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
i. CCNL applicato.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare con chiarezza il Datore di lavoro: il cognome e nome e/o
la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
L'Azienda è tenuta a consegnare al Lavoratore, la lettera di assunzione.
Art. 74 – Visita medica preventiva
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preve ntiva. Tale
accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica
preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preventiva sarà effettuata - a scelta del Datore di lavoro - dal Medico Competente, dal
Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni
cui è destinato, sarà effettuata dal Medico Competente.
Il lavoratore è tenuto a segnalare eventuali problematiche inerenti la sua salute in maniera preventiva
per una attenta e puntuale analisi delle mansioni assegnate. Il dolo o la mala fede se accertata porterà
ad un’immediata rescissione del contratto senza preavviso.
Art. 75 – Mansioni Promiscue del lavoratore
Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di prevalenza ad una mansione e che effettui con
frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori,
sarà inquadrato nella qualifica di categor ia superiore e ne percepirà la retribuzione, quando essa rilevi
per oltre il 50% del tempo sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano
richieste da esigenze particolari, quali la copertura di pausa pranzo del titolare delle mansioni o parziale
completamento di un turno o simili, il Lavoratore percepirà un’indennità di mansione commisurata alla
differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo
mediamente dedicato alla mansione superiore. Tale indennità sarà dovuta solo per il tempo o periodo
nel quale il lavoratore è stato effettivamente adibito alla mansione superiore. S’intende che le mansioni
superiori sono “svolte” con continuità quando esse siano previste per un tempo superiore al mese di
calendario. Quando le mansioni sup eriori non sono prevalenti e quando è percepita l’indennità di
mansione spettante, al Lavoratore non sarà applicabile il 3° comma del successivo articolo.
Art. 76 – Mutamento di mansioni
Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente adibito, per almeno un mese solare, a mansione
superiore, limitatamente al tempo in cui vi è adibito, sarà riconosciuta la retribuzione propria di tale
mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle mansioni superiori prevalenti si prolunghi oltre 3 mesi consecutivi, il Dipendente
dovrà essere inquadrato nella categoria superiore salvo che l’assegnazione a mansioni superiori non
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38
sia avvenuta per sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
entro i limiti di tempo contrattualmente e legalmente previsti.
Art. 77 – Jolly
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed all’interno dell’intero
orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche che si articolino su più categorie.
L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.
Art. 78 – Orario di lavoro: definizione
Per la durata dell’orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali
Ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale
della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo
non superiore a sei mesi.
Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a
necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche,
produttive ed organizzative settoriali.
Per quanto concerne l’orario multiperiodale. il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La
prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di
pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
Per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l’altro
giorno di riposo può essere fruito nell’arco della settimana, andando in deroga a quanto già previsto.
L’attuazione e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà data conoscenza
ai lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo e comunque con congruo anticipo.
Con le rappresentanze sindacali aziendali, o con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle
Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione
alle esigenze aziendali.
Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate,
con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base.
Negli accordi di secondo livello, le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale
maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento
strutturale, superiore al minimo contrattuale, dell’orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra
le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell’orario concordato.
La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni.
Il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate
da due frazioni di lavoro durante la giornata .
In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive.
È abolita la possibilità di concordare un 3° turno giornaliero ex art. 22, comma 8 del C.C.N.L. 13
dicembre 1977.
Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25%
calcolata sulla retribuzione base.
Le percentuali di maggiorazione (prestazione nel 6° giorno della settimana e prolungamento orario) non
sono cumulabili fra di loro (la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le
maggiorazioni previste per lavoro straordinario, notturno, festivo.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività
lavorativa.
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Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un’ora di pausa, non
retribuita, per la consumazione del pasto.
Le domeniche e le ore notturne saranno equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a
ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia
tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando
sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a
disposizione dell’impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche
quando fossero quelli abituali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e
come tale retribuita.
Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione
giornaliera sono rimborsate dall’impresa.
Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di
lavoro, per l’inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio.
Art. 79 – Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e, quindi, ai
mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di un adeguamento dell’attività e al fine di
ridurre l'utilizzo di altri strumenti più onerosi per i Lavoratori e per l’Azienda, essa potrà realizzare diversi
regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la
Banca delle Ore, con accordo di secondo livello con RSA e segreterie territoriali
La durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con
i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno
luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da
compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa
all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45°
ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve
le relative maggiorazioni che verranno c orrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a
quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di
gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal
caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di
effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un
preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del
3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione
all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse
compatibilmente con le esigenze aziendali.
Resta inteso che, in caso di cambio d’appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo
non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia
negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.
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Art. 80 – Orario di lavoro: interruzione e sospensione
In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1. per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’impresa, sarà corrisposta la retribuzione globale.
L’impresa potrà adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2. per le ore perdute, per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, senza un preavviso
utile in relazione alla prevedibilità dell’evento, sarà corrisposto per la prima giornata di sospensione
il 70% della retribuzione tabellare;
3. per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta
alcuna retribuzione.
Nei casi di contrazione totale o parziale dell’attività lavorativa per le cause previste dalle leggi l’impresa
potrà richiedere l’intervento della Cassa Integrazione guadagni.
Nel caso di sospensione di lavoro per un periodo maggiore di 8 giorni l’operaio ha facoltà di dimettersi
con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 81 – Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia (custodi,
guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto
agli impianti di condizionamento e riscaldamento, addetti al marketing operativo quali ad esempio
merchandiser e promoter ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione
contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto
d’assunzione in 45 ore settimanali, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata
all’orario settimanale ordinario pattuito.
La maggiorazione per lavoro straordinario si applica a partire dalla 46° ora settimanale
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito
d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto
legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art.
4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere
inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del
servizio, potrà essere effettuata in qual siasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al
Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Le parti firmatarie del presente accordo, unitamente alla R.S.U. ovvero, ove non costituita, alle R.S.A.,
si incontreranno a livello territoriale per un confronto finalizzato a verificare le modalità attuative le norme
contenute nel presente articolo.
Art. 82 – Personale non soggetto a limitazione d’orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario
di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi
e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo di personale viaggiante o di altre
persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato
da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica
o amministrativa dell’Azienda o di un reparto con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come
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prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la
qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Conglobata Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di
eventuale lavoro supplementare o straordinario, effettuato nei primi cinque giorni lavorativi, nei limiti
della normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà
essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Il Datore di lavoro, in alternativa al pagamento, potrà
retribuire la sola maggiorazione ed accreditare al Lavoratore le ore di straordinario effettuate onde
permetterne il recupero mediante riposi, anche attivando la Banca delle Ore.
Art. 83 – Orario di lavoro dei minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
Art. 84 – Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
La domenica sarà considerata giorno lavorativo per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni
di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana. Sarà considerato festivo a tutti gli
effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Se per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro
giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che
tale spostamento non comporti il superamento del limi te di 6 giornate di ininterrotta prestazione - il
lavoratore avrà diritto a un’indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa.
È considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo p er tutti i lavoratori che svolgono
le loro prestazioni in 5 giornate lavorative. Il lavoratore ha comunque diritto ogni sette giorni a un periodo
di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le
ore di riposo giornaliero.
Per le giornate lavorative svolte in deroga il trattamento economico sarà quello previsto per il lavoro
straordinario festivo.
Art. 85 – Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Potranno essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL
nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale o di Azienda
Nell’attesa della regolamentazione particolare e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo
livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere
frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle
seguenti ipotesi:
1 – cambio della turnistica;
2 – lavoro prestato in regime di reperibilità;
3 – interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
4 – tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari;
5 – attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
6 – fase d’avvio di nuove attività (cioè, entro 90 giorni);
7 – tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari
previsti dalla legge con termini inferiori a mesi 4.
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Sono previsti i seguenti permessi:
Tipo di
permesso Ore giorni Condizioni Retribuzione
Permessi
retribuiti 72 ore
Al Lavoratore saranno concessi brevi
permessi retribuiti per giustificati motivi
(visite mediche, colloqui
insegnanti/genitori, etc.), maturati per
quote di 1,33 ore per ciascun mese
integralmente lavorato.
Richiesta con almeno 1 giorno di
anticipo, salvo casi di imprevedibilità e
urgenza, concessione compatibilmente
alle esigenze aziendali inderogabili.
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni.
In caso di mancata fruizione (in
tutto o in parte) delle ore, il
Lavoratore ha diritto alla
corresponsione della relativa
indennità sostitutiva, da liquidare
unitamente al saldo delle
competenze del mese di gennaio
dell’anno successivo a quello di
maturazione.
Periodo delle
consultazioni elettorali e
referendarie.
I Lavoratori che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo corrispondente alle operazioni).
Richiesta con almeno 1 giorno di anticipo.
Permessi
straordinari
3 giorni Matrimonio di un figlio Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni
3 giorni Nascita o adozione di un figlio Permessi o congedi D.Lgs. 151/01
3 giorni
Decesso o grave infermità documentata
di padre/madre, fratello/sorella, coniuge,
figli, nonno, suocero, convivente, purché
risulti stabile convivenza con il lavoratore
da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il Lavoratore, ferma restando la
compatibilità organizzativa, potrà
concordare con il Datore di lavoro diverse
modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni
Permessi
non
retribuiti
Gruppi di 8
ore, per un
limite
complessivo
di 48 ore
annuali.
Per gravi e comprovate esigenze
personali e/o familiari, al Lavoratore
potranno essere concessi periodi di
aspettativa, senza oneri a carico
dell’Azienda e gravi compromissioni
dell’attività lavorativa.
Retribuzione non prevista.
Non maturazione di tutti gli istituti
contrattuali, esclusa l’anzianità di
servizio.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata
prestazione di lavoro nei giorni di festività.
Art. 86 – Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale
(RGN), i giorni appresso specificati:
1 festività nazionali:
a. 25 aprile - Festa della Liberazione;
b. 1 maggio - Festa dei Lavoratori;
c. 2 giugno - Festa della Repubblica;
d. 4 Ottobre: S. Francesco d'Assisi;
2 festività religiose:
a. 1 gennaio - Capodanno;
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b. 6 gennaio - Epifania;
c. Pasqua;
d. Lunedì di Pasqua;
e. 15 agosto - festa dell’Assunzione di M.V.;
f. 1 novembre - Ognissanti;
g. 8 dicembre - Immacolata Concezione;
h. 25 dicembre - Santo Natale;
i. 26 dicembre - Santo Stefano;
j. la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla
Retribuzione Mensile Lorda Normale, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata
prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.
Inoltre, ai Lavoratori con retribuzione mensilizzata del lavoro ordinario (quindi indipendente dalle ore
lavorabili del mese) non spetterà la retribuzione o l’accreditamento delle giornate festive coincidenti con
il sabato o, comunque, con il giorno di riposo.
Art. 87 – Riduzione di Lavoro
Per periodi di prevista lunga riduzione di lavoro, dove si potrebbero configurare licenziamenti, con
Contratto di secondo livello, il Datore di lavoro, con l’accordo della maggioranza dei Dipendenti assistiti
dalle Associazioni Sindacali firmatarie, può accordarsi per una redistribuzione dell’attività lavorativa, con
riduzione anche della retribuzione, onde evitare o ridurre i licenziamenti e la perdita di maestranze
specializzate.
Art. 88 – Pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30
minuti per i turnisti ad un massimo di 2 ore non retribuite per il turno centrale, ed è concordata tra RSA
e il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle
familiari o personali.
Art. 89 – Congedo Matrimoniale
Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo straordinario retribuito
della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio e percepisce la
Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di congedo matrimoniale è da presentarsi
dal Lavoratore al Datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 15 giorni.
Prima dell’inizio del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del
certificato di matrimonio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Lavoratori in prova
e ai Lavoratori con contratto a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Art. 90 – Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice
dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il
certificato medico, rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale,
indicante la data presunta del parto.
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Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare
al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità giornaliera pari
all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria.
Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell’indennità economica a carico dell’INPS.
L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo importo è posto a conguaglio con
i contributi e le altre somme dovute all'INPS.
Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede direttamente
al pagamento delle prestazioni di maternità.
I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di
gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, quindi, il
divieto di licenziamento, salvo in caso di:
a. licenziamento per giusta causa;
b. cessazione dell’attività dell’Azienda;
c. ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o risoluzione del rapporto
di lavoro per scadenza del termine.
Art. 91 – Ferie
Il Lavoratore dipendente, con un’anzianità di 12 mesi, matura un periodo di ferie annuali nella misura di
22 giornate se lavora su 5 giorni lavorativi, oppure 26 se lavora su 6 giorni indipendentemente
dall'anzianità di servizio.
Le ferie saranno godute in periodi settimanali e non potranno essere frazionate in più di due periodi.
Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore di lavoro
fissare, in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la
quarta settimana.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel corso
del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in
epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale.
L’impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il
godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione- disinfestazione
e derattizzazione.
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la
sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non
usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni
successivi.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all’Azienda, ne
sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo articolo.
In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un
momento successivo, previo accordo con l’Azienda.
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In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle
ferie maturate e non godute.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la Parte che lo riceve.
Art. 92 – Malattia od infortunio non professionali
In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni: L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque prima dell’inizio
dell’orario di lavoro nella giornata in cui si verifica l’assenza, alla direzione aziendale mentre la
certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all’Azienda entro il giorno successivo
dall’inizio dell’assenza.
I datori di lavoro dovranno acquisire l’attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i servizi on line
messi a disposizione dall’INPS; Il lavoratore fornirà all’azienda il numero di protocollo identificativo del
certificato inviato dal medico in via telematica.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate ragioni d’impedimento, le assenze saranno
considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e le sanzioni disciplinari per il
ritardo o la mancata comunicazione.
Art. 93 – Periodo di comporto
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di
infermità raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi.
Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi
nell’arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia
considerato.
La disposizione di cui al precedente comma vale anche se i 36 mesi consecutivi sono stati raggiunti
attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore.
A tal fine il datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a rilasciare
una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nei
periodi di lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni.
Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo
di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli
effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Detto periodo di aspettativa
potrà essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa impresa.
Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa, ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il
trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro eventualmente
maturato.
Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il
contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la
decorrenza dell’anzianità.
Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo nelle
fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle 19.00; sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite,
prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva
informazione all’azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra
indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere
tempestivamente comunicato all’impresa.
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Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale
posto di lavoro.
Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate,
decade dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’INPS non
erogherà l’indennità di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito
durante l’assenza.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo
accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale
Trattamento economico per malattia e infortunio per gli impiegati
Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non determinati da eventi
gravemente colposi imputabili all’impiegato, verrà accordato all’impiegato non in prova il seguente
trattamento:
- corresponsione, ad integrazione dei trattamenti INPS, dell’intera retribuzione (stipendio e
contingenza) per 5 mesi e della metà di essa per gli altri 7 mesi.
Uguali diritti spettano all’impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora l’impiegato con più periodi di malattia, raggiunga nel
complesso, durante 36 mesi consecutivi, il limite massimo previsto per il comporto dal presente articolo.
Trattamento economico per malattia e infortunio per gli operai
Per le assenze per malattia all’operaio sarà corrisposto: a) a partire dal primo giorno lavorativo di
assenza e fino al 180° giorno, un’integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della
retribuzione globale (art. 18, ultimo comma) netta; b) dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50%
della retribuzione globale.
Nei casi di infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, all’operaio sarà corrisposto il 100% della
retribuzione globale a decorrere dal 2° giorno e fino a guarigione clinica.
Controllo dell’assenza per malattia
È diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto dell’art. 5, comma 2,
della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e
legalmente previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi di forza
maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio
(per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia a sanzione
disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
Art. 94 – Malattia Professionale od Infortunio Professionali
In caso di malattia od infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni: L’assenza deve essere comunicata, con tempestiva diligenza e salvo i casi di giustificata
impossibilità, entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul
lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò
inoltrare la denuncia all’INAIL od all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni
responsabilità derivante dal ritardo ed il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà
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considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla
Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
Integrazione datoriale: ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia
od infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali
scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL,
ed un’integrazione atta a garantire il 75% della Retribuzione Giornaliera Normale lorda spettante
al Lavoratore.
Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto
dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale
spettante entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha anticipato il trattamento e, qualora
per qualsiasi motivo il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla
immediatamente al Datore di lavoro.
In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà
al Lavoratore l'eccedenza.
L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi
motivo, l’indennità a proprio carico.
Nel caso in cui l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS
per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con
trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per l a malattia o per l’infortunio
extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto.
Previdenza: copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.
Controllo dell’assenza per infortunio : è diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del
Lavoratore, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi
all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermit à
extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi di forza
maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio
domicilio (per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia a
sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
Art. 95 – Aspettativa non retribuita
È prevista la seguente aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:
Salvo impossibilità derivante dall’obbligo di rispettare scadenze tassativamente previste dalla Legge od
altri simili gravi impedimenti aziendali, al Lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne
faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari, può essere concesso
un periodo d’aspettativa continuativo senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun
effetto (ivi compreso il TFR), pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturata, fino ad un massimo di
6 mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Il periodo d’aspettativa sarà senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun altro effetto,
ivi compreso il TFR.
Il Lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non
si presenti per riprendere servizio sarà considerato, a tutti gli effetti, dimissionario.
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L’Azienda qualora accerti che durante il periodo d’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, può richiedere al Lavoratore dipendente di riprendere il lavoro entro il
termine di 7 giorni di calendario.
Il Lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è
passibile di licenziamento per giusta causa (c.d. “in tronco”).
Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il
Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo senza riconoscimento del preavviso contrattuale.
Art. 96 – Aspettativa allo scadere del periodo di comporto
Il Lavoratore dipendente, ammalato od infortunato sul lavoro, prima del compiersi del periodo di
comporto contrattuale, potrà richiedere un periodo d’aspettativa
Art. 97 – Prestazioni Assicurative
Salvo obbligo concordato tra le Parti, per gli infortuni professionali od extraprofessionali, le Aziende
potranno eventualmente garantire ai Lavoratori, per il tramite degli Organismi Bilaterali, prestazioni
assicurative per morte e/o per invalidità permanente.
Le Aziende potranno comunque provvedere a stipulare polizze assicurative per gli infortuni professionali
od extraprofessionali.
Quanto sopra si aggiunge, fino a concorrenza, ad eventuali trattamenti già aziendalmente in atto.
L’erogazione degli importi di cui sopra sarà regolamentata dalle relative Convenzioni stipulate
dall’E.B.T.I. nell’ambito delle prestazioni previste dal presente CCNL.
Art. 98 – Tredicesima e quattordicesima mensilità.
La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica soluzione a
Natale.
La quattordicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica soluzione
al 1° Luglio (Rateo 15 giorni).
Art. 99 – Trattamento di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il trattamento di fine rapporto.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del
novellato Art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell’anno e delle quote di
tredicesima mensilità spettanti.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i
rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per
Banca ore, i compensi o maggiorazioni flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo
risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione quali indennità di turno notturno
e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello.
Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’Art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno
di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Mensile e
Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni
di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Art. 100 – Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del mese di cessazione
dal servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto dal Dipendente. Ai fini della corretta elaborazione
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del tasso di rivalutazione è ammesso liquidare il TFR entro 30 giorni dalla scadenza del normale
pagamento delle competenze di fine rapporto.
Dalla scadenza di cui al precedente comma, nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al Lavoratore,
sarà corrisposto un interesse del 3% superiore al tasso ufficiale di sconto. Resta comunque
impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale.
L'importo così determinato s’intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro,
relativa al trattamento di fine rapporto.
Art. 101 – Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Ai sensi dell’Art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l’Azienda, quando
mantiene presso la stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di rapporto di lavoro,
un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato al momento della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al comma
precedente, e comunque del 4% del numero totale dei Dipendenti, con il minimo di uno.
Ai sensi dell’Art. 7 della L. 8 marzo 2000, 53, il Trattamento di Fine Rapporto può essere anticipato
anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’Art. 7, comma
1, della L. 30 dicembre 1971, 1204, e di cui agli Artt. 5 e 6 della L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di
inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al
Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate, spettanti a Lavoratori dipendenti di Datori di
lavoro pubblici e privati.
Ai sensi dell’Art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra,
anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione
che il Lavoratore produca all’Azienda il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1 l’atto costitutivo della società cooperativa;
2 la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio, che
attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo richiesto per la
costruzione sociale;
3 la dichiarazione che attesti l’impegno del Socio dipendente a far pervenire all’Azienda il verbale
d’assegnazione;
4 l’impegno del Socio dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante ritenuta
sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta alle fattispecie
di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse anche:
1 in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa d’abitazione del Lavoratore, purché
entro l’importo di spesa idoneamente documentata;
2 al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture sanitarie
pubbliche;
3 alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso d’utilizzo dell’intero
periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza frazionamenti e senza soluzione di continuità
rispetto al periodo obbligatorio;
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4 in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali di cui all’Art.
26, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, 151, per le spese da sostenere durante il periodo di
permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea
documentazione.
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità di sostenere
spese sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.
L’anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al Lavoratore al
momento dell’erogazione dell’anticipazione.
Art. 102 – Tutela della salute del Lavoratore
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro,
convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona
tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
L’Azienda s’impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le informazioni
dovute in forza del D.Lgs. 81/2008, facendo primario riferimento al relativo Accordo Interconfederale ed
alle specifiche indicazioni di “buona prassi” elaborate dalla Commissione “Sicurezza e Igiene del Lavoro”
dell’Ente Bilaterale.
I Lavoratori hanno diritto, e le Aziende hanno l’obbligo di dare, alla formazione prevista dagli articoli 36,
37 e 43 del D.Lgs. 81/2008, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009.
A norma dell’art. 37 del D.Lgs . 106/2009, tale formazione dovrà essere erogata tramite l’Organismo
Bilaterale Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.Lgs . 106/2009, l’accertamento della mancata
formazione comporta la sanzione penale dell’arresto da 2 a 4 mesi o di pesante ammenda.
Art. 103 – Tutela delle Diversità
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla
reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato
basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e
convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella
lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
Art. 104 – Impianti di video sorveglianza
Per gli impianti di videosorveglianza si rimanda alla normativa vigente, precisando che si può stipulare
un accordo con tutte le parti in essere.
Art. 105 – Corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto a ricevere il corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario mensile a scadenze
prestabilite, cioè entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese seguente.
Art. 106 – Ente Bilaterale
Fermi restando gli adempimenti di legge obbligatori in tema di imprese artigiane le parti, così come
previsto nell’accordo preliminare al presente CCNL, utilizzeranno il già costituito “ Ente Bilaterale
Terziario Italiano” (E.B.T.I.)
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione
professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al
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rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua
formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con
percorsi formativi in lingua natia;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei
dipendenti;
c) sociali, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di
prestazioni sanitarie integrative al SSN;
d) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di
trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso,
idee politiche, sindacali e religiose;
e) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs . 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell’Organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) costituzione della banca dati delle RSU;
h) costituzione della banca dati delle RLS;
i) interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di risoluzione di eventuali
controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il
compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative
adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione
e qualificazione professionale, nonché di verifica del l’andamento della contrattazione di secondo
livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e
Conciliazione;
k) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti
formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
l) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno
perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
m) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente
dalle Parti stipulanti.
L’Ente Bilaterale Nazionale o gli Enti Bilaterali Territoriali, a richiesta della/e Parte/i e dopo la necessaria
istruttoria, effettuano la certificazione dei seguenti contratti:
a) di appalto/subappalto;
b) di apprendistato;
c) a tempo determinato e di retribuzione dei contratti a tempo determinato;
d) di telelavoro;
e) di somministrazione;
f) di Co.Co.Pro;
g) di modifica dell’orario settimanale di lavoro (da 5,6 o 7 giorni lavorativi alla settimana, da tempo
pieno a tempo parziale o viceversa, ecc.);
h) di conformità del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato;
i) di conformità dell’allineamento contrattuale in caso di passaggio o rinnovo di CCNL o di
rimodulazione dell’inquadramento contrattuale.
Art. 107 – Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Fermi restando gli adempimenti di legge obbligatori in tema di imprese artigiane, Le Parti, condividendo
l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei Lavoratori all’interno dell’E.B.T.I.,
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
52
concordano che esse sono parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal presente CCNL e,
pertanto, per quanti lo applicano, vi è l’obbligatorietà della iscrizione delle Aziende e dei Lavoratori, così
come da Regolamento dell’E.B.T.I.
Sono considerate aziende aderenti all'E.B.T.I. le aziende iscritte in Camera di Commercio che abbiano
formulato formale richiesta di adesione e/o che abbiano posto in essere atti concludenti quali
l'applicazione dei CCNL che demandano le funzioni della bilateralità all'E.B.T.I. o, ancora, che abbiano
effettuato dei versamenti a mezzo F24 utilizzando la causale contributo E.B.T.I. istituita dall'Agenzia
delle Entrate.
La formale adesione ad E.B.T.I. avviene inviando, a mezzo PEC a: ebti@pec.it, o tramite posta ordinaria
o raccomandata a/r, il relativo modulo di iscrizione presente sul sito internet di E.B.T.I. L’azienda sarà a
tutti gli effetti aderente, ex art.1326 c.c., qualora dopo aver effettuato versamenti a E.B.T.I. e dopo aver
ricevuto missiva di benvenuto da parte dell’Ente, non procedesse ad alcun riscontro o a formale disdetta.
Le Aziende iscritte all'E.B.T.I. sono tenute al rispetto del regolamento e delle delibere dallo stesso
adottate.
Compilazione del modello di pagamento F24:
- riportare la causale “ E.B.T.I.” nella Sezione “INPS”, nel campo “ Causale Contributo” , in
corrispondenza, esclusivamente, della colonna “Importi a debito versati” indicando:
a) nel campo “CODICE SEDE” il codice della sede INPS competente;
b) nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, la matricola INPS dell’Azienda;
c) nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “da mm/aaaa” , il mese e l’anno di
competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
d) la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata
- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste
direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano, causale: “Contributo per il
finanziamento dell’E.B.T.I. ”; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente –
www.ebti.it.
L’iscrizione all’Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. dovrà avvenire a cura dell’Azienda utilizzando
la modulistica predisposta dall’Ente Bilaterale ed è ricavabile dal sito dello stesso www.ebti.it.
Nessuna prestazione sarà comunque dovuta dall’Ente Bilaterale al Lavoratore dipendente qualora
l’Azienda non sia in regola col versamento integrale. Resta a carico del Datore di Lavoro ogni
responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore in caso di contributi mancanti.
Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste nel
presente C.C.N.L. e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori dell e perdite delle
relative prestazioni, ove previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del danno e
ferme le sanzioni di Legge.
L’Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. potrà pretendere i contributi dovuti per i soggetti iscritti.
Art. 108 – Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni
sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente bilaterale da medesimo
incombente.
L’Ente, tuttavia, ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni integrative al SSN
Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore la quota per prestazioni sanitarie integrative
che è obbligatoria, sarà moroso nei confronti del lavoratore e si profilerà inadempienza contrattuale.
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L’importo dovuto all’E.B.T.I. di ciascun versamento è in termini percentuali nella misura dello 0,50%
della base imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico
del lavoratore. In alternativa è possibile versare il dovuto all'E.B.T.I. in euro 20,00/per ciascun rapporto
di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal
caso totalmente a carico dell'azienda). Le Parti, concordano ed accettano di confermare l’Ente Bilaterale
Contrattuale di riferimento denominato “Ente Bilaterale Terziario Italiano” (E.B.T.I.) concordano inoltre
di utilizzare “Ente Bilaterale Terziario Italiano” (E.B.T.I.) come Ente Bilaterale già costituito e già in
possesso della Convenzione per adesione con Circolare INPS n° 35/2015 per la riscossione dei
contributi, codice causale: “EBTI” finalizzati all’applicazione del presente CCNL e dei rispettivi servizi
derivati almeno fino all’ottenimento di detti codici anche da parte dell’Ente Bil aterale Contrattuale
E.B.T.I..
Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a
ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 50,00 mensili per 13 mensilità annue. Tale importo, non
è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli
istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il T.F .R. Nel caso di
lavoratori assunti con contratto part - time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di
lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal C.C.N.L. Per gli
apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Art. 109 – Omissioni – Responsabilità
Il Datore di lavoro che pur applicando il presente CCNL ometta, totalmente o parzialmente, il versamento
delle quote o dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale, così come stabiliti dalle Parti stipulanti, è
responsabile verso i Lavoratori della perdita de lle relative prestazioni, fermo restando il diritto del
Lavoratore al risarcimento del maggiore danno subito ed il diritto dell’Ente Bilaterale di pretendere i
contributi non versati.
Detti versamenti sono obbligatori per tutti coloro che applicano il presente CCNL, poiché essi
concorrono alla determinazione dei servizi resi ai Datori ed ai Lavoratori, dei benefici assicurativi,
sanitari e mutualistici dovuti ai Lavoratori e concorrono a determinare i costi complessivi previsti dal
CCNL, oltre a finanziare gli Istituti Bilaterali per i compiti previsti dalla Legge e dal Regolamento.
Art. 110 – Composizione delle controversie
In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito al contratto di lavoro
individuale, fermo quanto previsto dal precedente articolo riguardo alla Commissione Nazionale di
Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, potrà essere attivato, a norma di Regolamento, il ricorso agli
Enti Bilaterali locali o presso la competente Commissione di Certificazione e Conciliazione, ferme
restando le previsioni legislative che regolano la materia.
Art. 111 – Previdenza Complementare
Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa, si
riservano di istituire un sistema di previdenza complementare volontario, mediante la costituzione di un
Fondo Pensione o mediante l’adesione ad un Fondo gi à costituito. L’Azienda potrà, in alternativa,
provvedere a forme di previdenza complementare utilizzando un fondo o un’assicurazione di Sua fiducia
Art. 112 – Patronati
Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni sindacali firmatarie il
presente CCNL, hanno diritto di svolgere la loro attività all’interno delle aziende associate.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di svolgimento della loro
attività al loro interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Art. 113 – Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici
competenti, le Parti, in attuazione delle disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della
bilateralità la facoltà di concorrere all’attività d’ attestazione di regolarità contributiva, in regime di
convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni.
Le Parti demandano all’Ente Bilaterale la possibilità di procedere al perfezionamento delle pratiche per
il rilascio di tale certificazione attraverso apposita convenzione con l’INPS.
Art. 114 – Contributo d’Assistenza Contrattuale (Co.As.Co)
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota
obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 13 mensilità, a copertura dei costi connessi
alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale, tuttavia le parti concordano la derogabilità
dell'ammontare di tale contributo, in accordi di secondo livello. Il contributo, in ogni caso, non potrà
essere inferiore a 10 euro per lavoratore per ognuna delle mensilità previste.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni
firmatarie, ivi inclusa la convenzione INPS se stipulata. In tale caso la datrice di lavoro è obbligata ad
utilizzare il codice convenzione nei modelli UNIEMES e a versare attraverso tale codice le trattenute
sindacali operate sui dipendenti.
Il mancato versamento della quota Co.As.Co equivale ad inadempimento contrattuale e comporta la
sospensione delle prestazioni.
Art. 115 – Privacy
Per quanto concerne la disciplina della privacy si rimanda al GDPR nonché al D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 116 – Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono
con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli
obiettivi dell’impresa, in ampi settori aziendali specifici o, con responsabilità generale, in organizzazioni
di ridotta dimensione e struttura, anche decentrata.
Art. 117 – Quadri: orario part-time speciale
Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part -time senza il limite
orario minimo mensile.
L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà, salvo diverso
accordo tra le Parti, in giornate lavorative di almeno 4 ore ciascuna.
Art. 118 – Quadri: formazione e aggiornamento
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma delle lavorazioni
e dei servizi, le Aziende favoriranno l'accesso dei Quadri a specifici corsi di formazione per le materie
di loro diretta competenza.
Le Parti convengono che presso l’E.B.T.I. si elaborino per i Quadri progetti professionali di formazione,
aggiornamento e riqualificazione, anche con particolare riferimento a particolari settori professionali.
Art. 119 – Quadri: assegnazione della qualifica
L'assegnazione al Lavoratore dipendente delle mansioni superiori di Quadro, che non siano avvenute
in sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si
sia protratta per il termine previsto dalla Legge. Resta inteso che, per il tempo d’assegnazione alla
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
55
categoria superiore, al Lavoratore spetterà il riconoscimento della differenza tra la PBNM del livello
Quadro e la PBNM del livello di appartenenza.
Art. 120 – Quadri: assistenza sanitaria
A favore dei Quadri compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto sarà istituita tramite
l’Ente Bilaterale, conformemente al Regolamento ed al Periodo neutro previsto, l’assistenza sanitaria
integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
In caso di mancato versamento da parte del Datore di lavoro dei contributi di Assistenza Sanitaria
Integrativa dovuti all’Ente Bilaterale, il Quadro sarà legittimato a richiedere al Datore il risarcimento del
danno per prestazioni non assicurate dall’Azienda che siano spettanti per effetto di detti accordi
bilaterali.
Nelle Aziende in cui non si applica la L. 300/70, la prescrizione al diritto al risarcimento che precede
decorrerà dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Azienda potrà, in alternativa all’assistenza sanitaria integrativa fornita dall’Ente, provvedere a forme
di previdenza complementare utilizzando un fondo o un’assicurazione di Sua fiducia
Art. 121 – Classificazione Unica
I lavoratori, dipendenti: Quadri, Impiegati ed Operai, sono compresi in un’unica scala classificatoria
articolata su 9 livelli.
L’inquadramento nelle varie mansioni nei singoli livelli dovrà essere effettuato solo sulla base delle
declaratorie, dei profili e delle esemplificazioni previste dal presente CCNL.
Resta perciò fermo che l’assegnazione dei Lavoratori ai 9 livelli professionali dovrà effettuarsi
esclusivamente rispetto alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi, indipendentemente dalle
denominazioni della mansione in uso prima dell’applicazione presente CCNL.
Le esemplificazioni riportano solo il “titolo” della mansione, mentre il “contenuto” deve essere
corrispondente alla Declaratoria ed al Profilo presenti per il livello professionale d’inquadramento.
Pertanto, il livello professionale sarà così determinato:
a) ricercando la declaratoria che indichi l’effettivo livello generale di autonomia, competenza e
responsabilità richiesto dalla mansione;
b) individuando il profilo che, nella declaratoria, meglio si adatta alle caratteristiche effettivamente
richieste al Lavoratore, anche rispetto alla sua categoria (art. 2095 c.c.);
c) nell’individuato profilo, si ricercherà l’esemplificazione che rappresenterà il “titolo” della mansione.
Per quanto precede, vi potranno essere esemplificazioni anche su più livelli, il cui contenuto
professionale sarà determinato dalle rispettive diverse declaratorie e profili.
Le esemplificazioni dovranno, quindi, intendersi non esaustive, prevedendo sempre in aggiunta ad esse
tutte le altre mansioni di professionalità equivalente.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
56
Classificazione Autonomia Qualifiche Mansioni Titolo del livello
Quadro
Elevata ed estesa:
Rappresentativa,
Gestionale,
Organizzativa e
Funzionale
Quadro Elevate ed Estese
Funzioni Direttive
Direttore Aziendale o di
Settore rilevante
1° Livello
Elevata ed estesa:
Organizzativa,
Gestionale e
Funzionale
Impiegato
Direttivo
1°
Estese Funzioni
Direttive
Direttore di Settore
Aziendale
2° Livello Estesa: Organizzativa
e Funzionale
Impiegato
Direttivo
2°
Funzioni Direttive
- Capo Servizio
(Responsabile di più uffici)
- Capo settore
(Responsabile più reparti)
3° Livello Organizzativa e
funzionale 3°
Elevato
Concetto/Specializzato
Multisettoriale e
Gestore
- Capo Ufficio
- Capo reparto
4° Livello Funzionale 4°
Concetto e
Gestore/Specializzato
Provetto Intersettoriale
e Coordinatore
Gestore con
responsabilità di risultato
4° Livello Elevata
Professionalità 4° Elevata Qualificazione
plurisettoriale
- Impiegato di concetto
(elevato)
- Lavoratore altamente
specializzato
5° Livello Professionale 5°
Elevata Qualificazione
Settoriale e di
coordinamento
Impiegato di Concetto
Lavoratore Specializzato
6° Livello Elevata Esecutività 6° Qualificato settoriale - Impiegato Qualificato
- Lavoratore Qualificato
7° Livello Esecutiva 7° Attuative complesse
- Impiegato Elevato
Ordine
- Lavoratore Comune
8° Livello Ottempera a semplici
disposizioni 8° Generiche e Semplici - Lavoratore Generico
- Impiegato d’ordine
Qualora le mansioni richieste o svolte mancassero di esemplificazione contrattuale, si assegnerà al
Lavoratore il titolo in uso, facendo riferimento, ai fini dell’inquadramento, al Profilo ed alla corrispondente
declaratorie.
- Rappresentativa: quando il Lavoratore opera come “Alter Ego” dell’Imprenditore con relative deleghe
di poteri e di firma in importante settore di grande Azienda od in Azienda con meno di 50 Dipendenti.
- Organizzativa: quando il Lavoratore effettua l’autonoma scelta di quanto necessario al
raggiungimento degli obiettivi aziendali (mezzi, programmi, organizzazione del lavoro) e coordina
gruppi di Lavoratori rispondendo del risultato dell’intero gruppo di lavoro.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
57
- Funzionale: quando il Lavoratore, con le proprie specifiche ed elevate competenze, nell’ambito del
proprio settore di attività sceglie programmi, procedure, alternative, linee di difesa, soluzioni tecniche
ecc. Inoltre, per il proprio gruppo di lavoro specialistico ha la responsabilità della disciplina del lavoro,
della formazione dei sottoposti e dei risultati complessivi.
- Esecutiva: quando il Lavoratore, nel rispetto delle procedure e/o delle disposizioni generali ricevute,
per la propria specifica competenza e fatta salva la subordinazione al Capo Ufficio/Preposto, può
scegliere la successione delle operazioni, concrete soluzioni, i mezzi di utilizzare, gli utensili ed i
tempi di lavoro, garantendo il rispetto del risultato, inteso come rispetto della qualità richiesta e dei
tempi di esecuzi one previsti. Può coordinare l’organizzazione di un gruppo di altri lavoratori
“Qualificati”, “Comuni” e/o di “Ordine” di livello/i inferiore/i senza responsabilità tecnica diretta per il
lavoro da essi svolto.
- Operativa: quando il Lavoratore, in forza delle proprie competenze e nell’ambito delle sue mansioni,
utilizza correttamente programmi, attrezzature, scegliendo la sequenza delle lavorazioni, le tecniche
d’intervento ecc.
- Semplice: quando il Lavoratore ottempera disposizioni dettagliate o ripetitive con competenze
acquisite dopo breve periodo formativo e/o di affiancamento. Normalmente opera con la presenza
di altro lavoratore di livello superiore.
NOTA
- (Al fine di contenere le ripetizioni, i Profili sono normalmente più dettagliati nei livelli inferiori della
medesima esemplificazione. Con ciò però s’intende che le mansioni superiori normalmente
comprendono sempre quelle inferiori:
• con esecuzione diretta nelle Piccole aziende;
• mediante esecuzione coordinata da altro sottoposto nelle Medie aziende.
- La dicitura “uno o più compiti/uffici” deve intendersi letteralmente nelle Micro e Piccole imprese.
Nelle aziende maggiori deve intendersi “un ufficio e più compiti”.
- Con la dicitura “Ausiliario” s’intende il Lavoratore che, in generale, assiste altro Lavoratore di livello
superiore con il quale collabora nell’esecuzione del lavoro. Tale qualifica è compatibile con lavori
svolti eccezionalmente in modo autonomo se conco mitanti all’assenza dal lavoro del Lavoratore di
livello superiore.)
- In tutti i casi in cui sia incerto l’inquadramento, per l’esistenza di fattispecie non previste o per
difficoltà interpretative, su sollecitazione di una delle Parti, sarà compito della Commissione
Bilaterale Nazionale sull’Interpretazione Contrattuale emettere parere vincolante che, se di
applicabilità generale, sarà pubblicato anche nel sito dell’Ente Bilaterale per regolare tutti i casi ad
esso riconducibili.
- Le Declaratorie, i Profili e le Esemplificazioni, sono espressi, per maggiore facilità di lettura, nel
genere maschile, ferma restando la fungibilità professionale di genere che qui si intende
esplicitamente affermata.
- I limiti dimensionali delle Micro aziende, Piccole aziende e Medie aziende sono riportati nell’art. 28
del presente CCNL.
Art. 122 – Classificazione Quadri, Impiegati ed Operai
Quadri
- Lavoratori con responsabilità direttive, discrezionalità di poteri nella gestione aziendale e/o nelle
trattative con i committenti esterni e con responsabilità nel perseguire gli obiettivi prefissati.
- Lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali dell'impresa,
ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione,
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
58
di rilevante importanza e responsabilità anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo
dell'impresa.
- Lavoratori preposti, in condizione d’autonomia decisionale, di responsabilità e di elevata
professionalità di tipo specialistico, allo sviluppo ed attuazione degli obiettivi generali dell'impresa
di ridotte dimensioni, garantendo adeguato supporto sia nell a fase d’impostazione sia in quella di
sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati
complessivi
Livello 1°
Appartengono al 1° livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, interni o esterni, che hanno
funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i Quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto
svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive
generali loro impartite.
Vengono inquadrati in questo livello a titolo di esempio:
- Vice Direttore
- Responsabile di Struttura
- Capo Servizio Approvvigionamenti
- Direzione Qualità: Impiegato Amministrativo di “ Estese Funzioni Direttive” che, coordina e gestisce
tutte le attività di controllo della qualità di un processo produttivo, Sulla base degli elementi
individuati, adotta un Sistema di Gestione della Qualità per assicurare che il prodotto finale
corrisponda alle specifiche tecniche desiderate.
- impiegato Tecnico con “ Elevate Funzioni Direttive” che esercita autonoma gestione delle attività
tecniche quali rifacimenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- impiegato area Commerciale con “Elevate Funzioni Direttive” preposto quale responsabile a
coordinare un gruppo di colleghi, il quale propone la politica commerciale, assicura il raggiungimento
degli obiettivi di vendita sotto l’aspetto sia temporale che economico, elabora e propone le politiche
di vendita e il budget relativo e dimensiona, in funzione degli obiettivi di risultato, i costi di struttura
ed i costi variabili.
- impiegato area Personale con “ Elevate Funzioni Direttive” , alle dipendenze del Direttore
Generale/Amministratore Delegato elabora e gestisce le politiche dell’Azienda nell’ambito delle
risorse umane (relazioni industriali/sindacali, comunicazioni interne ed esterne), cura la selezione,
la formazione, lo sviluppo organizzativo ed i piani retributivi. Assicura una corretta amministrazione
del personale, approva le previsioni di spesa e la determinazione dei costi del personale. Coordina
gli interventi atti a migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, studia e attua le politiche relative
al contenzioso del lavoro o Responsabile del Personale;
- impiegato area Legale con “Elevate Funzioni Direttive” che, in grande Azienda, esercita in
autonomia la gestione del contenzioso legale aziendale. Risponde della stesura dei contratti
aziendali (di acquisto, fornitura, cessione etc.) e della modulistica aziendale per tutti gli aspetti di
natura contrattuale e giuridica. Coordina la struttura organizzativa dell’ufficio legale, rispondendo
dei risultati complessivi o Responsabile Legale e contenzioso;
- altri Impiegati con “Elevate Funzioni Direttive” i cui profili sono riconducibili a quelli precedenti;
Livello 2°
Appartiene al livello secondo l’impiegato con “ Funzioni Direttive” d’importante settore o, intersettoriale,
nelle piccole aziende che, con specifica collaborazione ed in condizioni di elevata autonomia
Organizzativa e Funzionale e con delega di poteri e di firma, svolga nelle aree di propria competenza,
attività che rich iedono ampie conoscenze d’area, comunque acquisite, esercitando funzioni
organizzative, di coordinamento, responsabilità e controllo d’altri Lavoratori, garantendo i risultati del
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59
servizio o degli uffici coordinati. In autonomia può gestire i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, Enti)
dando soluzione ai problemi gestionali, organizzativi, tecnici e amministrativi, facendo riferimento e
rispondendo al Responsabile apicale di settore.
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che svolgono attività tecnico-amministrative
specializzate, caratterizzate - sia pur nei limiti delle procedure e delle direttive valevoli per il loro campo
di attività - da una limitata autonomia operativa e che richiedono una particolare preparazione
professionale e/o formazione tecnico-pratica.
Appartengono al 2° livello gli impiegati di concetto, sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, non
classificabili nel 1° livello.
Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
- altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
- capo ufficio selezione e formazione;
- capo ufficio logistica;
- capo magazzino;
- contabili anche se esplicano la loro attività mediante prima nota, purché con discrezionalità e
autonomia e per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per
la formazione del bilancio;
- supervisori operativi o servizio clienti;
- cassieri e impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
- corrispondenti in lingua italiana o estera;
- responsabile servizio di prenotazione
- impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
- impiegati con mansioni autonome incaricati dei servizi di produzione
- impiegati con mansioni autonome incaricati dei servizi approvvigionamenti
- impiegati con mansioni autonome incaricati dei servizi magazzini materie prime e materiali
- impiegati con mansioni autonome incaricati dei servizi spp, sicurezza cantieri, direttore dei lavori
Livello 3°
Appartiene a questo livello:
- impiegato con mansioni esecutive d'ordine che richiedono generica preparazione professionale
acquisita mediante conoscenze scolastiche di base o esperienze o addestramento, gli operai che
svolgono mansioni per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica capacità tecnico- pratica
acquisita mediante preparazione scolastica professionale o attraverso l'esperienza o che
coordinano altri lavoratori sia pure nell'ambito di procedure o di istruzioni;
- impiegato di “Elevato Concetto”, cui sono richieste specifica collaborazione, particolari conoscenze
ed elevatissima esperienza, comunque acquisita, nel settore amministrativo, legale, del personale,
commerciale o tecnico, che, anche per la presenza di deleghe nell'ambito delle proprie mansioni,
opera in condizioni di elevata autonomia Funzionale ed elevata autonomia Esecutiva. Inoltre,
nell’ambito di un ufficio articolato su diverse competenze d’area, coordina un gruppo di altri
Lavoratori, con responsabilità dei risultati, anche formativi, dell’intero gruppo di lavoro;
- operaio “Provetto Specializzato multisettoriale” che, in condizione di elevata autonomia Funzionale
ed Esecutiva ed in possesso di elevate ampie competenze tecniche e capacità documentali,
coordina un gruppo di operai specializzati e qualificati, di diversi settori. Risponde dei risultati ottenuti
dal gruppo di lavoro, del rispetto dei parametri operativi richiesti dall’Azienda, del rispetto delle
norme legali e di buona tecnica, del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro
ed ambientale e garantisce gli elevati livelli di competenza settoriale richiesta;
- impiegato di “Elevato Concetto” che coordina un gruppo di lavoro intersettoriale di impiegati tecnici,
amministrativi, commerciali, ecc. e che concorre alla formazione del personale inserito, anche con
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
60
responsabilità dei percorsi formativi e dei risultati dell’intero gruppo di lavoro coordinato o Capo
Ufficio;
- impiegato di “Elevato Concetto” che coordina uno specifico gruppo di impiegati amministrativi
concorrendo alla formazione del personale inserito, con responsabilità dei percorsi formativi e dei
risultati dell’intero gruppo coordinato e che è responsabile della correttezza delle scrittur e contabili,
predispone i versamenti fiscali, contributivi ed assicurativi ed i pagamenti dei fornitori. Cura la
fatturazione e verifica la regolarità delle rimesse. Predispone la bozza del bilancio fiscale
dell’Azienda ed op era con specifica delega di poteri e di firma per le operazioni bancarie, Capo
Contabile;
- impiegato di “Elevato Concetto” che coordina uno specifico gruppo di impiegati amministrativi
concorrendo alla formazione del personale inserito, con responsabilità dei percorsi formativi e dei
risultati. Cura la costituzione, l’evoluzione e la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro dal punto di vista
amministrativo e gestionale, sovrintende all’elaborazione della retribuzione e dei relativi
adempimenti contrattuali e di legge. Mantiene gli opportuni rapporti con i diversi istituti pubblici
attinenti il lavoro. Predispone gli strumenti necessari per un efficace controllo del costo del lavoro e
per l’elaborazione delle previsioni periodiche. Cura le statistiche relative ai diversi aspetti del
rapporto di lavoro, Capo Ufficio Paghe e contributi;
- impiegato di “Elevato Concetto” che coordinando uno specifico gruppo di lavoro di impiegati tecnici
o amministrativi, concorre alla formazione del personale con responsabilità dei percorsi formativi e
dei risultati dell’intero gruppo coordinato. Coordina l’attività di analisi e programmazione secondo
tempi e norme concordate, definisce gli standard operativi curando la costante manutenzione dei
programmi, esegue valutazioni di costo su applicazioni in fase di studio, concorda i tempi di
realizzazione dei pr ogetti, le caratteristiche e la periodicità di emissione e di distribuzione degli
elaborati. Pianifica l’attività del settore ripartendo i singoli compiti, in funzioni delle necessità richieste
dai singoli progetti assicurando l’attività di documentazione ed aggiornamento delle procedure.
Dispone per la definizione della forma e contenuti dei documenti di input, segue la realizzazione di
ciascun progetto, al fine di individuare possibili miglioramenti in relazione alle attese delle funzioni
interessate. Cur a le prove pratiche di funzionamento dei programmi per la loro messa appunto
finale, Responsabile Sistemi informativi;
- impiegato di “Elevato Concetto” che coordina uno specifico gruppo di lavoro di impiegati tecnici
concorrendo alla formazione del personale inserito, con responsabilità dei percorsi formativi e dei
risultati dell’intero gruppo di lavoro coordinato. Negli interventi sugli impianti, nell’a mbito del settore
di propria competenza: stima in autonomia i fabbisogni, individua le soluzioni, richiede preventivi e
li valuta; propone autonomamente la scelta dei materiali e dei fornitori, gestendo i relativi rapporti
tecnici ed amministrativi. Cura l’approntamento e la documentazione sugli interventi effettuati e
risponde nell’area coordinata, del rispetto delle condizioni legali di sicurezza, igiene del lavoro ed
ambientale, potendo avere la delega di responsabilità penale o Responsabile tecnico;
- impiegato di “Elevato Concetto” che coordina uno specifico gruppo di lavoro di impiegati che si
occupano di Programmazioni Macchine a Controllo Numerico
- impiegato di “Elevato Concetto” che coordina uno specifico gruppo di lavoro di impiegati
concorrendo alla formazione del personale inserito, con responsabilità dei percorsi formativi e dei
risultati dell’intero gruppo di lavoro coordinato. Nel caso di ristrutturazioni edilizie, effettua rilievi dal
grezzo, progetta soluzioni di manutenzione e recupero, appronta i necessari permessi e
documentazione, segue l’intera esecuzione dell’opera rispondendo nell’area coordinata, del rispetto
delle condizioni legali di sicurezza, igiene del lavoro ed ambientale, potendo avere la delega di
responsabilità penale o Progettista Edile;
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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- impiegato di “Elevato Concetto” che coordina uno specifico gruppo di lavoro di impiegati tecnici
concorrendo alla formazione del personale inserito, con responsabilità dei percorsi formativi e dei
risultati dell’intero gruppo di lavoro coordinato. Negli interventi sugli impianti, nell’a mbito del settore
di propria competenza: stende capitolati, raccoglie e valuta preventivi di esecuzione dei lavori,
coordina gli interventi delle ditte esterne ed il personale sottoposto. Cura l’approntamento e la
documentazione sugli interventi effettuati e risponde nell’area coordinata, del rispetto delle
condizioni legali di sicurezza, igiene del lavoro ed ambientale, potendo avere la delega di
responsabilità penale o Responsabile Manutenzioni;
- impiegato di “Elevato Concetto” esperto legale che segue il contenzioso, esamina contratti e
procedure, ne verifica la rispondenza alla Legge, alle norme di buona tecnica e di corretta prassi.
Cura agli interessi della parte tutelata, indicando eventuali azioni correttive o Capo Ufficio Legale;
- Impiegato di “Elevato Concetto” che, normalmente nella Media o Piccola azienda, coordina in uno
o più uffici e reparti uno specifico gruppo di lavoro specialistico che effettua le manutenzioni di
stabilimento richieste, concorre alla formazione del personale inserito, con responsabilità dei
percorsi formativi e dei risultati dell’intero gruppo di lavoro coordinato.
- impiegato di “Elevato Concetto” che assicura stoccaggio, rotazione, conservazione, uscita dal
magazzino e correttezza contabile. Coordina l’ottimizzazione degli spazi secondo schemi di
efficienza e proponendo eventuali modifiche ad investimenti per il raggiungimento dell’obiettivo.
Organizza e controlla gli inventari periodici e annuali delle giacenze. Organizza e controlla stivaggio,
scadenze, rotazione e conservazione dei beni a magazzino, usando al meglio le attrezzature in
dotazione ed il personale in organico. Assicura la richiesta dei rifornimenti necessari nei modi e nelle
qualità stabilite. Garantisce la correttezza formale e sostanziale della contabilizzazione delle merci
movimentate. È responsabile del pieno rispetto di disposizione di sicurezza ed igiene del lavoro per
tutto il personale coordinato. Coordina, controlla e motiva il personale affidatogli o Responsabile
Magazzino;
Altri Impiegati di “Elevato Concetto” i cui profili sono riconducibili a quelli precedenti:
- contabili d'ordine e aiuti contabili;
- impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
- impiegati addetti alla Programmazione della produzione
- agenti esterni consegnatari di merci con il carico scarico spedizioni di merci;
- impiegati addetti al servizio di esazione, sempre che siano autorizzati a quietanzare e a versare;
- caposala
- Esperto in materie giuridiche aziendale
- magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempre che non
compiano abitualmente mansioni manuali;
- fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
- fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in
banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.;
- operaio “Specializzato Provetto” che, in possesso di conoscenze specialistiche settoriali;
- operaio “Specializzato Provetto”
- altri Operai “Specializzati Provetti” i cui profili sono riconducibili a quelli precedenti;
Livello 4°
Appartiene a questo livello:
- l’Impiegato di “ Concetto” in possesso di elevate competenze settoriali che, con specifica
collaborazione, opera in condizioni di autonomia Funzionale e di adeguata iniziativa nell’ambito delle
proprie mansioni e coordina e forma, nel proprio ambito di competenza, altri lavoratori, con
responsabilità diretta dei risultati da loro conseguiti. Avendo padronanza dei programmi gestionali e
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
62
applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato
nello specifico ambito di competenza, è incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che
richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o
commerciali approntando i conseguenti interventi operativi, anche con utilizzo di lingue straniere;
- il Lavoratore “Specializzato” che, con specifica collaborazione ed in condizioni d’autonomia
Funzionale, sceglie l’impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i
parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto,
complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze tecniche settoriali.
Coordina un gruppo omogeneo di altri lavoratori qualificati rispondendo dei risultat i nel loro ambito
di competenza;
Appartengono inoltre a questo livello gli impiegati d'ordine non inquadrabili nel 3° livello che svolgono
un'attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite e/o di istruzioni dettagliate; gli operai non
inquadrabili nel 3° livello addetti a mansioni che richiedono una generica capacità tecnico-pratica
acquisita attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale, ad esempio:
- gli impiegati d'ordine:
- fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello;
- impiegato di “Concetto” che, con i suoi sottoposti, svolga più compiti nell’area amministrativa,
responsabile di una sezione nell’ambito della contabilità generale
- impiegato di “Concetto” che, con i suoi sottoposti, cura la gestione delle reti e la loro sicurezza,
sceglie il materiale informatico in funzione dei fabbisogni, propone soluzioni per il salvataggio dei
dati e la loro sicurezza, per i sistemi antintrusione e per la scelta dei pacchetti gestionali o Esperto
informatico;
- impiegato di “Concetto” che, con i suoi sottoposti, svolge, a livello individuale o nel contesto di un
gruppo di lavoro, l’attività di documentazione e aggiornamento delle procedure esistenti e l’analisi
informatica per la definizione per le nuove procedure.
- impiegato di “Concetto” che, in autonomia funzionale, normalmente in una Media azienda, anche
coordinando dei sottoposti, amministra il flusso dei materiali e dei prodotti, dalle fonti delle materie
prime ai luoghi di utilizzazione.
- impiegato di “Concetto” che, con i suoi sottoposti, imposta e segue il piano operativo da cui trarre i
budget annuali, coordina le attività relative alla contabilità industriale, assicura il rispetto dei tempi
fissati per la preparazione del budget. È responsabile del controllo costi e della contabilità analitica
o Addetto al controllo di gestione;
- impiegato di “Concetto” che, con i suoi sottoposti, coordina, controlla e motiva il personale
affidatogli. Garantisce la correttezza formale e sostanziale delle imputazioni previste. Organizza e
controlla l’ottimizzazione dei turni di lavoro, le supplenze, il godimento dei ripos i e delle ferie per
tutto il personale coordinato garantendo nel contempo il raggiungimento dei risultati previsti ;
- impiegato di “Concetto” tecnico, o amministrativo o commerciale, esperto linguistico che, con i suoi
sottoposti, con competenza nella lingua italiana ed in almeno una lingua straniera, intrattiene
abitualmente in lingua straniera i rapporti tecnici, o amministrativi, o commercia li con Collaboratori,
Enti, Clienti, Banche o Fornitori o Operatore in lingua straniera;
- impiegato tecnico di “Concetto” che, con i suoi sottoposti, individua gli interventi tecnici da effettuare
e pianifica le manutenzioni e le operazioni periodiche necessarie, curando l’approntamento e la
conservazione della relativa documentazione, trasmettendo i dati necessari al riscontro delle fatture
ricevute ed alla ripartizione dei costi degli interventi o Responsabile manutenzioni ed interventi
tecnici;
- impiegato di “Concetto” che, con i suoi sottoposti, effettua rilievi, computi metrici ed estimativi ed
intrattiene i rapporti tecnici con gli esecutori interni o esterni delle opere commissionate, anche al
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
63
fine di coordinare la successione degli interventi. Provvede a raccogliere, per tutti gli interventi
coordinati, la documentazione prevista dalla Legge e della Norme e quella necessaria al pagamento
dei fornitori. Quale Coordinatore dei lavori nei cantieri esterni, si assicura anche che negli stessi
siano rispettate le disposizioni legali ed aziendali in termini di sicurezza, Preventivista, Responsabile
dei lavori nei cantieri esterni,
- impiegato di “Concetto” che, con i suoi sottoposti si occupa degli Uffici Approvvigionamenti
- Altri Impiegati di “Concetto” i cui profili sono riconducibili a quelli precedenti;
- lavoratore “Specializzato” che coordina, con specifica competenza tecnica, dei sottoposti sceglie la
successione e le modalità degli interventi, cura la definizione dei fabbisogni e coordina qualsiasi
riparazione di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio o manutenzione di mac chine, impianti o
attrezzature, curandone la messa a punto ed effettuandone la certificazione o Manutentore o
Riparatore;
- altri Lavoratori “Specializzati”, con sottoposti, i cui profili sono riconducibili a quelli precedenti;
- Responsabile Ricevimento e Portineria
- Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste dalla
Declaratoria del 4° livello i cui Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente
descritti.
Livello 5°
Appartiene a questo livello:
- L’Impiegato di “Elevata Qualificazione” in possesso di ampie competenze settoriali che, con
specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Esecutiva e di adeguata iniziativa
nell’ambito delle proprie mansioni. Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando
procedure operati ve complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello
specifico ambito di competenza, può coordinare l’organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di
livello/i inferiore/i senza responsabilità per i singoli lavori da essi effettuati.
- operai addetti a mansioni manuali per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e
conoscenza professionale di tipo elementare;
- uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage, e custodia dello
stesso);
- operai comuni di manutenzione di garage e di officina.
- il Lavoratore di “Elevata Qualificazione” che, in autonomia Esecutiva e con specifica collaborazione,
sceglie l’impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definisce i parametri di
lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto, complessi
interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze settoriali. Può coordinare
l’organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i senza responsabilità tecnica per
i singoli lavori da essi effettuati;
- altri Impiegati di “Elevata Qualificazione” i cui profili sono riconducibili a quelli precedenti, quali o
Specialista di controllo qualità o Specialista Addetto all’esecuzione di pr ogetti, Segretario di
Direzione.
- ogni altro Operaio Qualificato i cui profili siano riconducibili a quelli di 4° livello, ma che coordina
sottoposti senza responsabilità tecnica diretta per i singoli lavori da essi effettuati e che svolga
direttamente le attività di cui alla declaratoria;
- altri Lavoratori di “Elevata Qualificazione” che svolgono direttamente le attività di cui alla declaratoria
del secondo Alinea di 5° livello e che coordinano sottoposti o Coordinatore Addetti al risanamento
ambientale o Coordinatore Addetti al trattamento/pulitura delle facciate o Coordinatore di squadra
operativa polivalente che in autonomia opera, con esperienza, flessibilità, su più aree di intervento;
- manutentori specializzati di opere e manufatti non rientranti del settore edile;
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
64
Livello 6°
Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni puramente manuali o a compiti di semplice
sorveglianza o custodia per le quali occorrono semplici conoscenze professionali:
- l’Impiegato Contabile e addetto all' amministrazione del personale, al servizio ced, coordinatore
addetto controllo attività di più servizi nella singola area territoriale, Tecnico, Amministrativo o
Commerciale “Qualificato” che, con specifica collaborazione opera in condizioni di elevata
autonomia Operativa, per la provata esperienza e le proprie competenze, garantendo il
raggiungimento del risultato. Egli sceglie soluzioni e svolge con personale responsabilità mansioni
specialistiche settoriali. Risponde al proprio Capo Ufficio o Coordinatore;
- il Lavoratore “Qualificato” che, a fronte di specifiche richieste e/o interventi previsti a calendario,
effettua in elevata autonomia operativa lavori richiedenti conoscenze tecniche particolari ed
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite rispondendo ad un Coordinatore di settore;
- impiegato Amministrativo “Qualificato” che, con specifica competenza, diligenza ed elevata
collaborazione, svolga uno o più compiti quali: raccolta di dati, registrazione di schede, compilazione
di registri o reperti obbligatori, situazioni contabili, tenuta di scadenziario o di estratti conto, solleciti
ecc., rispondendo al proprio Capo Ufficio o Segretario con gestione pratiche riservate ed uso della
strumentazione elettronica d’ufficio o Addetto Ufficio Paghe e Contributi o Contabile Clienti/Banche
e Fornitori o Fatturista o Addetto CED o Pr eparatore di commissioni o Addetto di biblioteca
circolante o Addetto a pratiche doganali e valutarie o Creatore o redattore di rapporti negli istituti di
informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi o Insegnante di
autoscuola o di scuola nautica o Addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redaz ione
documentazione procedurale;
- impiegato “Qualificato” che, con apporto di propria specifica personale ed adeguata competenza, in
elevata autonomia operativa, effettua servizi a favore delle aziende, delle persone;
- altri Impiegati “Qualificati” i cui profili siano riconducibili a quelli precedenti;
- manovali comuni;
- lavoratore “Qualificato” che, in possesso delle normali conoscenze richieste dalla natura dei lavori,
effettua in caso di guasto i primi interventi di messa in sicurezza degli impianti e, se richiesto, assiste
e coordina i manutentori esterni; segnala i tempi previsti di arresto e di ripristino delle funzionalità;
verifica che gli interventi eseguiti abbiano risolto i guasti segnalati e/o rilevati, attraverso prove
funzionali;
- Addetto Amministrativo
- Addetto Contabile
- Addetto Ufficio Personale
- Addetto CED
- Addetto Acquisti
- Addetto Produzione
- Addetto Qualità
- Addetto Magazzini e Logistica
- Addetto Ufficio/Servizio Tecnico
- Addetto Ufficio/Servizio Produzione
- Impiegato Commerciale
- Addetto Pubblicità
- Addetto Grafico
- Addetto vendite Italia/Estero
- Addetto Servizio Clienti
- Addetto Post Vendita
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
65
- manutentore elettrico;
- manutentore meccanico;
- riparatore;
- L’Operaio di “Elevata Qualificazione Settoriale” che, nel rispetto delle disposizioni generali ricevute
in elevata autonomia operativa effettua, la scelta della successione delle operazioni e delle tecniche
di intervento:
- conduce impianti ed effettua manovre anche complesse, concorre alla definizione dei parametri di
lavorazione e delle fasi di esecuzione, con scelta delle attrezzature da utilizzare, anche in caso di
introduzione di nuovi processi di lavorazione:
- conduce macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata
ed esegue gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla messa a punto e alla
regolazione, per l'ottenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste. Provvede al
controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema nel rispetto delle disposizioni generali
ricevute. Interviene sulla base delle informazioni fornite dal sistema per l'individuazione delle
anomalie evidenziabili dal sistema stesso e per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilità
e casualità che richiedano interventi di normale difficoltà:
- Altri Operai di “Elevata Qualificazione Settoriale” che operano in modo conforme alla declaratoria
del “Secondo Alinea di Sesto Livello” ed i cui profili professionali e gli ambiti operativi siano
riconducibili a quelli precedenti.
- manutentori non specializzati di opere in genere non rientranti nel settore edile;
Livello 7°
Appartiene a questo livello:
- l’Impiegato “Qualificato” che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro, e con specifica
collaborazione, svolga in condizioni di autonomia Operativa uno o più lavori che richiedano
competenze, acquisite anche mediante prolungata esperienza nel s ettore in cui operano e con la
conoscenza di una lingua straniera, ove richiesta, garantiscono il raggiungimento del risultato.
Risponde nelle Piccole aziende al Titolare o Responsabile Apicale e nelle Medie aziende al Capo
Ufficio;
- l’Operaio “Qualificato” che, con specifica esperienza e collaborazione, esegue in condizioni di
autonomia Operativa interventi di normale complessità e lavori per la cui esecuzione sono richieste
conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico- pratiche, comunque acquisite.
Risponde al Capo Reparto o Capo Squadra o Capo Turno o ad altro Lavoratore inquadrato a livello
superiore;
- il Lavoratore, Impiegato od Operaio, di prima assunzione nella mansione che svolga lavori del livello
superiore (VI livello) nei primi 27 mesi d’inserimento.
- addetto alle pulizie che in maniera coordinata esegue la propria attività;
- impiegato amministrativo con compiti d'ufficio, inserimento dati e compilazione documenti e fatture;
- portiere con videosorveglianza e registrazione ingressi/uscite;
- addetto al lavaggio manuale di suppellettili, stoviglie e simili;
- addetto alla spazzatura, vuotatura cestini, portacenere ecc.;
- addetti ai lavori con uso di lucidatrici, aspiratori, lavaggio vetri, anche con uso di scaletta non
superiore al metro di altezza;
- altri Lavoratori d’”Ordine” i cui profili sono riconducibili a quelli precedenti;
- addetti al servizio d’ordine.
- conduce una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste
multiple, o a trasferimento, ed esegue normali sostituzioni di utensili e le relative registrazioni
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
66
effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o
preregolati:
- Guida macchine attrezzate
- conduce impianti ed effettua manovre di normale difficoltà nel rispetto dei parametri di lavorazione
stabiliti:
- esegue lavori di normale difficoltà per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinari con
nastri già controllati in lavorazioni precedenti.
- Altri Operai “Qualificati” che operano in modo conforme alla declaratoria del “Secondo Alinea di
Settimo Livello” ed i cui profili professionali rientrano tra i precedenti;
Livello 8°
l’Impiegato d’”Ordine” che, in semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute o
sotto la direzione o il controllo di altro responsabile, esegue operazioni, anche diverse e concatenate,
con l’uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano modesta formazione teorica e/o
specifica esperienza pratica. Risponde al proprio diretto Responsabile;
l’Operaio “Comune” che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute o
sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici lavorazioni, ripetitive o anche
diverse e concatenate, con l’uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano modesta
formazione specifica e/o breve esperienza pratica. Risponde al Capo Reparto o Capo Squadra o Capo
Turno o altro Lavoratore di livello superiore;
il Lavoratore, Impiegato od Operaio, di prima assunzione nella mansione, che svolga lavori del livello
superiore (VII livello) nei primi 24 mesi d’inserimento.
Appartiene a questo livello:
- lavoratori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze
professionali;
- il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto
la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici operazioni, anche diverse e
concatenate, con l’uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano modesta
formazione specifica e/o breve esperienza pratica;
- impiegato “Comune”;
- Addetto al riordino di schede, dati e documenti in successione numerica, ordine alfabetico per
cliente/fornitore, per tipologia ecc.
- l’Operaio “Comune” che svolga uno o più compiti, quali: trasporto di materiale a bordo di mezzi
provvedendo anche alle operazioni di carico e scarico;
- l’Operaio “Comune” che esegue lavori di normale complessità per l'imballaggio in casse o in gabbie
di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti, costruendoli secondo le specifiche esigenze,
provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opp ortuni sostegni e tiranti, sui mezzi di
trasporto o in container:
- l’Operaio “Comune” che, coordinato da un lavoratore di livello superiore, concorre ad effettuare
interventi di manutenzione sugli ascensori, montacarichi e simili:
- l’Operaio “Comune” addetto ad una o più operazioni semplici o elementari o ripetitive “in linea” quali:
- l’Operaio “Comune” quale:
- Addetto alle pulizie anche con l’uso di pulitrici automatiche
- Sabbiatore
- Lucidatore
- Usciere
- Addetto alle minute manutenzioni dell’azienda quali pulizie, sfalcio dell’erba, potatura siepi, cambio
lampa- dine
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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- Addetto alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di palificazioni e staccionate o alla
potatura di potenza, che opera in squadra con Lavoratori di livello superiore
- Addetto ai servizi quali distribuzione posta interna, apertura uffici, portierato, ecc.
- Altri Operai “Comuni” che operano in modo conforme alla declaratoria del “Secondo Alinea di Ottavo
Livello” ed i cui profili professionali e gli ambiti operativi siano riconducibili a quelli precedenti.
- addetto a disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, diserbo chimico, ecc.;
- addetto alle operazioni ausiliarie alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione;
- addetto alle bonifiche ambientali dei siti e/o serbatoi e cisterne che opera con la supervisione di
lavoratori di livello superiore;
- addetto al risanamento ambientale, che opera con lavoratore di livello superiore;
- addetto alle potature, allo sfalcio con mezzi di potatura;
- addetto al risanamento ambientale;
- Addetto alle attività di pulizie, spazzamento e raccolta
- Addetto alle pulizie e diserbo delle aree verdi
- addetto alle pulizie generico;
- altri Lavoratori “Comuni” i cui profili sono riconducibili a quelli precedenti.
- Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità con
specifica collaborazione e competenza, svolge servizi comuni alla persona in ambito socio-
assistenziale, assistendo soggetti autosufficienti (pazienti, partorienti, pu erpere, disabili, malati e
anziani), ivi comprese le pulizie del corpo, il cambio biancheria e la pulizia ambientale: Operatore
Socio Sanitario che assiste soggetti autosufficienti, Addetto all’assistenza di base o ai servizi
tutelari, Lavori domestici , Assistenza nell’igiene personale,
Art. 123 – Patto di prova
L’assunzione del Lavoratore con periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non sono ammesse né
la protrazione, né il rinnovo, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un periodo
superiore a giorni 10 di calendario, il Lavoratore, previo assenso scritto Aziendale, sarà ammesso a
completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 2 mesi, anche
superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista
per la prova dal presente CCNL salvo che non sia diversamente disposto dallo stesso.
La durata del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i seguenti limiti:
Livello di Destinazione Periodo di Prova IMPIEGATI
Quadro 6 mesi*
I 6 mesi*
II 4 mesi*
III 3 mesi*
IV mesi*
V 3 mesi*
VI, VII e VIII 3 mesi*
* di calendario
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Livello di Destinazione Periodo di Prova OPERAI
V 30 giorni
VI 30 giorni
VII e Apprendisti 30 giorni
VIII 26 giorni
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione
s’intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
Art. 124 – Paga Base
Dal 20.04.2026 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 13 mensilità, per
ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello Importo 2026
Quadro € 2.350,00
I € 2.336,60
II € 2.181,50
III € 1.954,50
IV € 1.671,00
V € 1.571,00
VI € 1.488,50
VII € 1.413,50
VIII € 1.338,50
Livello Importo 2027
Quadro € 2.480,00
I € 2.437,60
II € 2.273,50
III € 2.034,00
IV € 1.734,00
V € 1.630,50
VI € 1.542,00
VII € 1.464,00
VIII € 1.384,50
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Livello Importo 2028
Quadro € 2.548,53
I € 2.520,00
II € 2.356,96
III € 2.100,89
IV € 1.792,63
V € 1.683,27
VI € 1.590,89
VII € 1.500,17
VIII € 1.425,66
Livello Importo 2029
Quadro € 2.538,71
I € 2.510,00
II € 2.375,40
III € 2.121,85
IV € 1.805,47
V € 1.695,00
VI € 1.600,72
VII € 1.518,10
VIII € 1.434,50
Art. 125 – Trattamento economico
La normale retribuzione del Lavoratore dipendente è costituita dalla Retribuzione Lorda Mensile
Normale o RLMN.
Art. 126 – Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15
giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori,
che comporti l’obbligo di accollarsi le eventual i differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e
della responsabilità, un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3% sulla retribuzione
tabellare della sua categoria di appartenenza.
Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note,
eccetera, di importo complessivo superiore a € 4.65, sarà corrisposta un’indennità nella misura del 5%
sulla retribuzione base.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Art. 127 – Scatti d’Anzianità
Scatti biennali per impiegati
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda o gruppo aziendale il Dipendente ha diritto
per ogni biennio di anzianità di servizio, a una maggiorazione del 6,25% calcolata sulla retribuzione
tabellare del livello di appartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto e sull’indennità
di contingenza di € 279,60.
L’impiegato ha diritto a maturare un massimo di 8 scatti biennali d'anzianità, fino al raggiungimento del
50% della retribuzione tabellare dell’ultimo livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza di €
279,60.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di
merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello
in cui si compie il biennio d'anzianità di servizio. Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene
l’importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza. La frazione di biennio in corso al
momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Anzianità forfettaria di settore per gli operai
Agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse del
3,50%. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti.
Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione
tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di
preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio.
L’anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore.
Sarà corrisposto a partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel
settore, fatti salvi i passaggi di appalto.
Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del
dipendente medesimo presso l'impresa.
Livello Importo 01/04/2026
Quadro € 82,90
I € 81,00
II € 67,50
III € 63,00
IV € 62,50
V € 58,10
VI € 55,50
VII € 54,20
VIII € 51,02
Art. 128 – Lavoro supplementare e straordinario
Il lavoro straordinario, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente
predeterminato, escluse le deroghe ed eccezioni di Legge, salvo quello svolto in regime di flessibilità
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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(Banca delle Ore) e escluso anche l’eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od
assenze.
Il lavoro supplementare nel tempo pieno è l’effettivo lavoro richiesto e svolto oltre l’orario giornaliero
contrattuale predeterminato, ma entro i limiti settimanali d’orario contrattuale (cosiddetti recuperi).
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel
limite massimo di 150 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro
giornaliero/settimanale.
Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile.
Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne devono essere compensati
con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale 25%
2) lavoro straordinario notturno 50%
3) lavoro straordinario festivo 65%
4) lavoro straordinario notturno festivo 75%
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30%
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento
della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che
la maggiore assorbe la minore.
Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6
del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere
computata nei seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) 13a mensilità;
d) 14a mensilità;
e) TFR;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia e infortunio.
Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior favore.
Art. 129 – Riposi compensativi per lavoro straordinario
Il Datore, nei casi e limiti consentiti dal presente CCNL, può stabilire che il lavoro straordinario anche
se svolto nelle giornate festive o di riposo settimanale, sia recuperato da riposo compensativo entro le
otto settimane lavorative successive all’evento in questione, secondo calendario programmato
dall’Azienda, purché il Lavoratore sia preventivamente informato del fatto che l’Azienda intende
avvalersi del regime previsto al presente articolo.
Il riposo compensativo non potrà essere sostitutivo di altri regimi più favorevoli applicati alla generalità
dei lavoratori (quali, ad esempio, sospensione dal lavoro con integrazione salariale ecc.).
Art. 130 – Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Il Trasferimento, la trasferta ed il distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore, per un tempo
significativo, sia tenuto a prestare la sua opera in luoghi diversi dalla sede abituale di lavoro.
Nelle Aziende plurilocalizzate, il Trasferimento o il Distacco possono essere giustificati anche al fine di
salvaguardare le risorse lavorative, che siano esuberi in una sede od una unità produttiva ma richieste
in altra.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Art. 131 – Trasferimento
Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda.
Esso avviene normalmente con il consenso del Lavoratore, salvo che per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per
altre ragioni inerenti alla sfera personale, e non è mai possibile senza il consenso dell’interessato
quando lo stesso sia eletto a cariche sindacali o pubbliche, o quando l’interessato sia genitore di figlio
o equiparato minore di anni uno.
Il trasferimento non può in ogni caso assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il
trasferimento dà diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
a. rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, avvenuto conformemente
alle disposizioni Aziendali ed al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di
domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco nei
limiti della normalità e previo accordo con l’Azienda;
b. qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6, fino a concorrenza di tale termine, il
rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio;
c. un’indennità di trasferimento pari ad almeno 9 settimane di retribuzione settimanale normale.
L’indennità sarà ridotta di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto;
d. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 48 ore di permesso straordinario retribuito
o, se vi rinuncia, alla relativa indennità sostitutiva;
e. nel caso di Lavoratore capofamiglia, il rimborso delle spese di trasporto di cui al punto 1 che precede
dovrà comprendere le spese effettivamente sostenute e documentate, anche per ciascun
convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per il coniuge a caric o presente nello Stato di famiglia,
con i criteri di cui al punto 3 che precede, un’integrazione del 25% dell’indennità dovuta al
capofamiglia.
Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità poste a carico del Datore di lavoro si
giustifica con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la sua ragionevole
permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento dovuto.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per
sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.).
Le modalità ed i termini dovranno essere preventivamente concordati con l’impresa.
È dovuta inoltre la indennità nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe
senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione globale mensile, oltre a 1/15 della
stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia. Qualora per effetto
del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto
di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione
del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4
mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di
un mese.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Art. 132 – Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avvenga per
l’intero Orario Normale Giornaliero, ad almeno 50 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo
della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile dalla sede abituale in un tempo normalmente
superiore ad un’ora con i mezzi normali, ivi compresa se autorizzata l’autovettura del dipendente, si
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, al Lavoratore dovrà essere
corrisposto quanto segue:
a. rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo del lavoro comandato e delle altre
eventuali spese sostenute per conto dell’Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti
della normalità o dell’autorizzazione aziendale ricevuta;
b. rimborso spese non documentabili, purché analiticamente indicate dal Dipendente, fino ad un
importo massimo giornaliero di € 6,00;
c. diaria giornaliera, anche detta “Indennità di Trasferta”, pari a 1/52° della Paga Base Nazionale
Conglobata Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale prolungamento
d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di
viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario
effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con
le normali maggiorazioni.
Qualora l’Azienda richieda al Lavoratore l’utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di proprietà
del Lavoratore, dovrà essergli corrisposto, il rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio
d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al 60% del costo chilometrico
ACI.
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale, in
quanto costi totalmente indipendenti dall’uso Aziendale, mentre comprende l’assicurazione RCA per il
rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all’estero,
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 8
giorni.
Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle
spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, un rimborso spese non documentabili ed una diaria
giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui
ai punti b) e c) che precedono.
La condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori
dello stesso. Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro
dipendente solo se sostenute con mez zi di pagamento tracciabile. L’obbligo di tracciabilità riguarda
anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano
a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con
mezzi diversi dal taxi e NCC - come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi - e i rimborsi effettuati sotto
forma di indennità chilometrica.
Trasfertisti
I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del
rapporto, si definiscono “trasfertisti”.
Ai trasfertisti (autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei
limiti della normalità o nei limiti indicati dall’Azienda, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al punto
b) che precede, avente solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a), alle condizioni
ivi precisate.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato
effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato
dall’Azienda.
La condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori
dello stesso. Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
74
dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. L’obbligo di tracciabilità riguarda
anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano
a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con
mezzi diversi dal taxi e NCC - come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi - e i rimborsi effettuati sotto
forma di indennità chilometrica.
Art. 133 – Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a
favore del Lavoratore, il quale dovrà però rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale
è distaccato.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore
interessato e, nel caso in cui comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta, per il tempo
relativo, PBNM del livello professionale in cui effetti vamente opera. Nel caso di distacco, poiché la
disciplina del lavoro è determinata dall’Azienda presso la quale il lavoratore è distaccato, la prestazione,
fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, deroga alle previsioni legali e
contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore secondo il presente CCNL.
Il tempo del distacco sarà, quindi neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti.
Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore
è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero, conserverà
il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle
condizioni locali o ai particolari modi di render e la prestazione presso la sede di origine e che non
ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il Lavoratore acquisirà, sino
a concorrenza, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori ivi
impiegati, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del
personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti.
Al Lavoratore in distacco all’estero, per un tempo inferiore a 6 mesi, dovrà essere corrisposto il
medesimo trattamento previsto per la trasferta estero. Per un tempo previsto superiore, salvo diverso
accordo tra le parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
Art. 134 – Reperibilità
La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa mediante il
quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire ad esigenze normalmente impreviste,
o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o
la sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà preventiva informazione alla RSA/RST, di norma
in apposito incontro, illustrando le esigenze Aziendali che giustificano il ricorso alla reperibilità, il numero
dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano normalmente l'istituto della reperibilità, su richiesta della RSA/ RST,
illustreranno annualmente l'applicazione dell'istituto, anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo
giornaliero.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
75
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale
programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7
giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori
coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le aziende
provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la
priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, di compiere turni di reperibilità.
La chiamata di reperibilità sarà normalmente effettuata tramite telefono cellulare, normalmente fornito
dall’Azienda al Lavoratore per usi di servizio.
Durante i turni di reperibilità il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di
permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei tempi d’intervento, il Lavoratore in reperibilità sarà libero di
spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi
immediatamente per far fronte all'intervento richiesto , rispettando il tempo di attivazione
preventivamente concordato.
Quando, per qualsiasi ragione il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto
dei tempi d’intervento, ne darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del
Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda
tempestivamente alla richiesta di intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera
o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 ore nei giorni lavorati o 24 ore nei giorni di riposo o festivi;
b) settimanale.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere le due settimane su quattro e non dovrà
comunque coinvolgere più di sette giorni continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al Lavoratore una specifica
indennità, in aggiunta a quella dovuta per il tempo di intervento, conforme ai seguenti valori in euro:
Liv.
Indennità in €
16 ore in Giorno
Feriale
24 ore in Giorno di
riposo
24 ore in Giorno
Festivo
QUADRO 14,00 20,00 52,00
1 11,56 18,00 45,67
2 10,46 16,04 39,60
3 9,35 14,50 34,14
4 8,90 13,24 32,01
5 8,43 12,81 28,93
6 7,60 11,39 27,38
7 7,00 10,44 25,35
8 6,91 10,00 23,00
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è a disposizione per effettuare
tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte dell'azienda o di un cliente.
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
76
Per il tempo di viaggio, necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di rientro, sarà riconosciuto
un trattamento pari al 70% della PBCO.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di
trasporto, ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo
dell'intervento, le spese di viaggio saranno analiticamente rimborsate secondo gli accordi e le prassi
aziendali in atto.
Le ore di intervento effettuato in Reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo
dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, per accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi
compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il
lavoro straordinario con riposo compensativo o straordinario diurno, notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità, sono permesse le deroghe al riposo giornaliero ma con il limite annuale di 24
(ventiquattro) giorni lavorativi.
Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale.
Il lavoratore in Reperibilità, impossibilitato all’intervento, ha l’onere di provare al datore l’impossibilità
sopravvenuta.
L’impossibilità all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del lavoratore ed impedisca
l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non determinerà il diritto alla relativa Indennità di
Reperibilità.
La presente disciplina è cedevole rispetto analoga definita negli eventuali contratti aziendali di secondo
livello.
Art. 135 – Disponibilità all’intervento
Ogniqualvolta la reperibilità sia richiesta per la sicurezza delle persone (riparazione impianti di sicurezza
antincendio ecc. o pronto intervento per blocco ascensori e simili) con obbligo di garantire il servizio
anche in condizioni di oggettiva impossib ilità del titolare della reperibilità (per malattia improvvisa,
infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate che richiedano l’intervento immediato), l’Azienda
potrà istituire il servizio di “disponibilità d’intervento”. In tal caso, il Lavoratore s’impegna ad effettuare i
singoli eccezionali interventi urgenti, richiesti come fosse in Reperibilità, in alternativa al Titolare della
Reperibilità rientrante nella turnistica ma impossibilitato e quindi, “non reperibile”.
In questa ipotesi, non sarà dovuta l’indennità di Reperibilità ma la seguente “Indennità d’intervento”.
Liv. Indennità d’intervento*
in €
1 9,29
2 8,40
3 7,52
4 6,63
5 5,97
6 5,31
7 4,86
8 4,00
* Dovuta solo ai Lavoratori in Disponibilità d’intervento per ciascun intervento urgente effettuato nel periodo di
Disponibilità disposto dall’Azienda.
Resta inteso che la Disponibilità all’intervento di un lavoratore dovrà essere correlata alla reperibilità di
altro lavoratore, avendo essa per unico scopo quello di garantire il servizio anche nel caso d’impossibilità
del lavoratore che ha l’obbligazione principale.
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Oltre all’Indennità d’intervento al Lavoratore in Disponibilità saranno dovute le retribuzioni e le
maggiorazioni per gli interventi effettuati in regime di Disponibilità, oltre ai rimborsi previsti.
Art. 136 – Diritto di chiamata
Nei giorni di riposo o festivi, in aggiunta alle indennità di reperibilità o d’intervento, a fronte di almeno
una chiamata da parte dell'Azienda o del Cliente, seguita da intervento effettivo, al Lavoratore in
reperibilità o in disponibilità al di fuori del Comune di Residenza, sarà riconosciuto un rimborso spese
non documentabili.
Art. 137 – Indennità e Modificabilità della presente disciplina
Le indennità previste dal presente Titolo sono state quantificate considerando i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensive degli
stessi. Inoltre, in attuazione di quanto pr evisto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, le parti
convengono che i trattamenti economici di cui al presente Titolo, anche in caso di continuità, siano
esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nel presente Titolo, tenuto conto della possibilità che il Contratto sia applicato in Aziende di ridotte
dimensioni, ove la contrattazione di secondo livello potrebbe non svolgersi od essere difficoltosa, si è
fatta la scelta, apparentemente contraria al principio di sussidiarietà, di definire in modo analitico le
condizioni per il trasferimento, la trasferta, il distacco, la reperibilità e la disponibilità all’intervento.
Quanto precede, intende però non essere sostituivo della contrattazione di secondo li vello che potrà,
nelle singole realtà e situazioni, modificare anche in peius i singoli aspetti disciplinati nel presente Titolo.
Art. 138 – Caso in cui l’Azienda è l’Appaltatore.
L’azienda appaltatrice che applichi il presente CCNL dovrà preventivamente accertarsi che:
• l’appalto sia lecito;
• che siano rispettate nell’ambiente di lavoro dell’appaltante le condizioni di sicurezza ed igiene;
• che siano effettuate le visite mediche preventive o periodiche del proprio personale, correlate ai
rischi eventualmente presenti presso l’appaltante;
• che il proprio personale sia assicurato ai profili di rischio presenti presso l’appaltante;
• che sia chiaro per i propri Dipendenti la disciplina del lavoro applicabile presso l’appaltante e che
siano noti i preposti cui i propri Lavoratori devono fare riferimento nel corso dell’appalto.
Resta inteso che mentre l’appaltante ha diritto di formulare le richieste connesse alla caratteristica
dell’opera appaltata, i dettagli di esecuzione e le disposizioni normative e del lavoro dovranno essere
trasmesse al personale preposto dall’Azienda appaltatrice.
Il potere disciplinare sul personale della ditta appaltatrice compete esclusivamente a quest’ultima
potendo l’Appaltante segnalare solo all’appaltatore le eventuali condotte censurabili del personale
addetto all’appalto.
La Commissione Bilaterale Nazionale o, ove presente quella Regionale, a richiesta dell’Appaltatore che
applichi il presente CCNL o dei loro lavoratori, ricevuta la documentazione ed esperita l’istruttoria, potrà
certificare a norma di Legge la regolarità del contratto d’appalto
Art. 139 – Banca delle ore
Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi d’attività ridotta, il Datore
potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a) intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b) recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione,
c) ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile
intensificazione.
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Quindi i seguenti casi:
1. superare, in regime di lavoro ordinario, l’orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per
un massimo di 24 settimane all’anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del
Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle Ore;
2. nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo recupero il Datore di lavoro
potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione
contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto
della Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1 sarà riconosciuta la normale retribuzione
ordinaria per 40 ore settimanali e la sola maggiorazione del 5% per le ore eccedenti che dovranno
essere contabilizzate, a credito del Lavoratore, nella Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2 spetterà l’intera retribuzione ordinaria
afferente 40 ore settimanali con corrispondente iscrizione a debito delle ore non effettivamente lavorate,
sul conto individuale della Banca delle Ore.
Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 168 ore, a favore del Lavoratore o del Datore di
lavoro.
Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di ciascun anno
dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo.
In caso di cessazione, il saldo della banca delle ore sarà addebitato o accreditato con le competenze di
chiusura del rapporto.
L’accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 10% (5% all’atto
dell’intensificazione e 5% al momento di chiusura del rapporto).
Esclusivamente su richiesta del Lavoratore, con l’accordo del Datore di lavoro, ed al massimo per una
volta all’anno, eventuali saldi d’intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente
maggiorata del 15%; pertanto, l’intensificazio ne non goduta determinerà una maggiorazione
complessiva del 20% (5% all’atto dell’intensificazione e 15% all’atto della liquidazione).
Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione
multiperiodale dell’orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti
delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all’eventuale intensificazione di
cui al punto che precede.
La comunicazione d’intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 72
ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
Banca delle Ore Maggiorazione RON*
Intensificazione 5%
Accredito in caso di cessazione
(5% all’atto dell’intensificazione e 5% all’atto della cessazione)
10%
Retribuzione
(5% all’atto dell’intensificazione e 15% alla liquidazione)
20%
Art. 140 – Apprendistato
Le Parti, per ragioni di conformità, per tutti gli aspetti generali, rinviano alle normative che disciplina I
rapporti del contratto di apprendistato, riservando al presente CCNL la restante disciplina di dettaglio
che, ove non coincidente, è prevalente
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Durata
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze
di seguito indicate.
La durata massima del contratto di apprendistato è riportata nella seguente tabella:
II livello 24 mesi
III livello 24 mesi
IV livello 36 mesi
V livello 36 mesi
VI livello 48 mesi
VII livello 48 mesi
In caso di assenza superiore alle 4 settimane consecutive il periodo di apprendistato verrà prolungato
in misura pari alla durata dell'assenza.
Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal V al VII livello, in possesso di diploma riguardante
la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la
professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi.
A livello territoriale le parti potranno prevedere durate maggiori per specifiche situazioni professionali
e/o operative.
Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che abbiano completato
il loro contratto di apprendistato nell’arco dei 24 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli
che, al termine del periodo di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo
contratto di apprendistato
Previdenza
Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal
D.Lgs. 81/2015, successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati:
a. per invalidità, vecchiaia, superstiti;
b. per gli assegni al nucleo familiare;
c. per la malattia e la maternità;
d. per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e. disoccupazione, così come previsto dall’Art. 2, Legge 92/2012.
Saranno esclusi, salvo diversa previsione legale in deroga, da:
a. trattamenti d’integrazione salariale;
b. fondo di garanzia TFR.
Malattia - Infortuni
Si applica quanto previsto dal Testo Unico dell'Apprendistato D.Lgs. 81/2015
Recesso in costanza di “protezione”
Premesso che esistono dei periodi di “protezione” quali, ad esempio:
- il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, fino ad un anno
dopo la celebrazione dello stesso;
- il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino all’anno di età del bambino;
- in costanza di malattia, infortunio, o congedo parentale;
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Nel caso in cui si compia il termine dell’Apprendistato entro detto periodo di “protezione” ed il Datore
intenda recedere dal rapporto, dovrà rispettare la seguente procedura:
1 Comunicherà con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente l’intenzione di esercitare il
recesso entro il termine del rapporto di Apprendistato, anche eventualmente prorogato per effetto
dei periodi di sospensione.
2 Alla fine del periodo di interdizione o di sospensione degli effetti del licenziamento, il Datore
comunicherà al Lavoratore, nei modi legalmente e/o contrattualmente previsti, il licenziamento, con
decorrenza dal giorno successivo al termine del periodo di preavviso contrattualmente dovuto. Il
preavviso potrà essere sostituito dalla relativa indennità. Durante il preavviso lavorato non operano
le cause sospensive del rapporto (per malattia, maternità, infortunio o simili).
Nel periodo lavorato oltre il compimento della durata totale dell’Apprendistato, per effetto del
temporaneo divieto o della nullità del licenziamento, l’Apprendista mantiene “ in proroga” tale qualifica,
fermo restando che i 12 mesi di proroga dei benefici contribuitivi decorreranno, in ogni caso, dal
compiersi della durata totale del periodo di Apprendistato inizialmente previsto e/o prorogato.
Nel caso di maternità o adozione all’Apprendista spettano le indennità previste a carico dell’INPS.
Assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione
della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del periodo di prova, del livello di inquadramento
iniziale, intermedio (ove previsto) e finale della durata, del piano formativo individuale e della qualifica
che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.
Il numero degli apprendisti in forza che il datore di lavoro ha facoltà di assumere, non può essere
superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate, con riferimento al singolo appalto o
servizio.
Il Periodo di Prova
L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova.
La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello
finale di qualificazione dell’Apprendista.
Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il
rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio.
Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato
dal Dipendente al momento della stipula del contratto.
Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal contratto, previsti per
gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova.
Nel contratto di apprendistato, in deroga alla previsione del presente CCNL, è ammesso interrompere
la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione.
La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche
finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche.
La sospensione proroga di ugual tempo la durata del patto di prova.
In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite
massimo di 60 giorni.
La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e
dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
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Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto
alle maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda.
In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non
può superare il 100%.
Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà
assumere al massimo 3 Apprendisti.
Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato
professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici Regionali
conformemente ai programmi certificati dall’Ente bilaterale competente (Nazionali o Territoriale).
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono
richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo
bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della
formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento
dell’Apprendista nell’Azienda.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica,
effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto
di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 ore medie annue retribuite (a seconda
dell’importanza e dell’inerenza del titolo di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post -obbligo ovvero di
attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è
ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l’Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione
dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna
e interna alle Aziende;
b. la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla
sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto
precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che
possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e
interne all’Azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell’Apprendista,
attesta l'attività formativa svolta.
Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’Apprendistato, al
trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale
formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro
ordinario dell’Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce “formazione
retribuita”.
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Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di
conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori
alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato
assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti
per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei
limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita
legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli
attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto
la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni
normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia
accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto
ai compiti affidati all'Apprendista.
Doveri dell'Apprendista
L’Apprendista deve:
1 seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
2 prestare la sua opera con la massima diligenza;
3 frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4 osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli
eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme
contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in
possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la
Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e
quattro ore nella giornata di riposo.
Diritti dell'Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale
nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a. lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite
che precede eventuale tempo di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
b. lavoro a turno notturno o festivo per le Aziende che operano su 24 ore.
Art. 141 – Indumenti da lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore di indossare speciali divise od indumenti, la relativa spesa
sarà a carico dell'Azienda.
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Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti
ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-igienico-sanitari, in applicazione della vigente
normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione
lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza
apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte
dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’Azienda, previa contestazione formale
dell’addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in dotazione
temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di smarrimento delle
suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavorator e è tenuto a provvedere personalmente alla loro
sostituzione od al rimborso.
Art. 142 – Rispetto della persona
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla
reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato
basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale.
Convengono, quindi, di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare
nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione
sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la
dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare
all’Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento
all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare
l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie
il presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Art. 143 – Corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto di ricevere il corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario mensilmente prestato
alle normali scadenze. Tali scadenze dovranno essere comprese entro i 15 giorni successivi al termine
del mese cui le retribuzioni stesse si riferiscono.
La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e, quando essa coincide
con un giorno di riposo o festivo, sarà spostata di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Eventuali ritardi nella corresponsione della retribuzione dovranno essere concordati con i Lavoratori le
loro rappresentanze. In assenza di accordo decorrerà, dalla data prevista fino a quelle di effettivo
pagamento, un interesse a favore del Lavoratore pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 3 punti.
Decorsi inutilmente 15 giorni dalla data prevista per il pagamento della retribuzione, senza che sia stato
erogato almeno il 50% della stessa ed in assenza di accordo sottoscritto dalla RSA/RST, il Lavoratore
avrà diritto di tutelare il suo credito in via giudiziale. Parimenti, il Lavoratore avrà tale diritto quando una
qualsiasi parte non sindacabile della sua retribuzione subisca un ritardo superiore a 30 giorni, sempre
in assenza di accordo sottoscritto dalla RSA/RST. Per i ritardi accumulati si conviene che il mancato
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84
pagamento di un importo cumulativamente superiore alla mensilità dia diritto alla tutela giurisdizionale,
decorsi 45 giorni dalla data di configurazione di tale importo.
Il Lavoratore ha sempre diritto di ricorrere alla tutela da lui ritenuta più favorevole.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza tra la somma pagata a quella indicata sulla busta paga o
documento equipollente, dovrà essere fatta all’atto del pagamento; il Lavoratore, dipendente che non vi
provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.
È facoltà dell’Azienda corrispondere la retribuzione mediante assegno circolare o assegno bancario. I
ritardi dei bonifici saranno trattati come I ritardi nella corresponsione della retribuzione. È diritto
dell’Azienda effettuare il pagamento del saldo dov uto anche mediante bonifico bancario, purché con
valuta effettivamente disponibile alla data pattuita per il pagamento delle competenze.
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal Lavoratore dipendente in forza, a pena
di decadenza, entro 12 mesi o, comunque, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dello
stesso.
Art. 144 – Diligenza del lavoratore
Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse
dell’Impresa. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.
Inoltre egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei locali e di tutto quanto è a
lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli
eventuali danni che siano imputabili a sua c olpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui
apportate agli oggetti in questione.
Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto d’uso di sostanze eccitanti, psicotrope,
stupefacenti od alcoliche e non assumere tali sostanze (birra compresa) durante il lavoro.
Art. 145 – Fedeltà del lavoratore
Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o
farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (art. 2105 c.c.). Tale obbligo permane anche
dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.
Dovrà, quindi, osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto
del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente
CCNL.
Art. 146 – Collaborazione del lavoratore
Il Lavoratore deve prestare la sua opera con specifica collaborazione prevenendo e risolvendo, per
quanto di sua competenza, i problemi e collaborando con i colleghi e con i superiori per concorrere a
garantire, per quanto gli è possibile, i risultati Aziendali.
Inoltre il Lavoratore ha l’obbligo di ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del
Datore di lavoro accusandone ricevuta.
Art. 147 – Riservatezza
Il Lavoratore deve osservare il più assoluto riserbo sugli interessi aziendali, evitando di diffondere,
notizie riguardanti tecniche di lavoro, strategie di mercato, elenchi clienti/fornitori, prezzi, fatturato, ecc.
Art. 148 – Correttezza
Il Lavoratore deve astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che siano in contrasto con i
doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con l’Azienda; astenersi da azioni che siano
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in contrasto con l’obbligo di correttezza e riservatezza nei confronti dell’Azienda; inoltre deve utilizzare
le dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d’uso prescritti dal Datore di lavoro ed astenersi
dall’estrarre copie di dati, archivi e simili senza apposita autorizzazione del Datore di lavoro.
Art. 149 – Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita la limitazione dell'attività professionale del Lavoratore per il tempo successivo alla
risoluzione del rapporto, essa sarà regolata dall'art. 2125 c.c.
Art. 150 – Educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati
a reciproca educazione. Il lavoratore ha il dovere di usare modi cortesi nei riguardi dei colleghi, della
clientela e dei terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l’Azienda.
Art. 151 – Orario di lavoro
Il Lavoratore deve osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il
controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni ai cartellini marcatempo od altre
metodologie di rilevazione delle stesse, di ritir are quelle di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi
modo di alterare le indicazioni dell'orologio di controllo.
Lavoratore che non avrà fatto la regolare timbratura del cartellino marcatempo o di altra metodologia di
rilevazione della presenza, sarà considerato ritardatario e, quando non possa far constatare in modo
sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro, sarà considerato assente.
Il Lavoratore dovrà evitare di accedere ai locali Aziendali e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro
prescritto, se non per ragioni di servizio e con preventiva autorizzazione.
Art. 152 – Assenze
Le assenze devono essere giustificate entro i 2 giorni successivi, salvo i casi di comprovato
impedimento.
Le assenze non giustificate potranno essere sanzionate secondo quanto disposto nel presente CCNL
Art. 153 – Permessi
Durante le ore di lavoro il Lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione
della Direzione.
Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi permessi per giustificati motivi,
con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un
lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore
licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
Al lavoratore che è stato colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un figlio, di un fratello o
del coniuge, l’impresa concederà un permesso retribuito di 3 giorni se l’evento luttuoso si sia verificato
nella città sede di lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l’evento si sia verificato
fuori dalla provincia.
Se l’evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi
immediatamente dal posto di lavoro con diritto all’intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto
previsto dal precedente comma.
Tali permessi non si computano nell’annuale periodo di ferie.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la legge 8 marzo 2000, n. 53.
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Art. 154 – Entrata ed uscita in azienda
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo
l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei
primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
Art. 155 – Divieti
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente
assunto, salvo concordata composizione del tempo pieno per i lavoratori a tempo parziale o, sempre
previo accordo con l’Azienda, nel caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti, oltre i
limiti previsti dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 156 – Visite di inventario e di controllo
Il Lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli.
Le visite personali di controllo sul Lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore non ha diritto d’introdurre in azienda bagagli o effetti personali
ingombranti.
Art. 157 – Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le
altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano
modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi
vigenti.
Le norme disciplinari in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 158 – Corresponsione della retribuzione
Il datore ha il dovere di corrispondere al Lavoratore le retribuzioni spettanti alle normali scadenze,
ovvero entro i 15 giorni successivi al termine del mese cui le retribuzioni si riferiscono.
Art. 159 – Correttezza ed educazione
In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di
collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione
sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona
cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Art. 160 – Potere gerarchico
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle
quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto
ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del
personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Art. 161 – Doveri del Lavoratore
Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere con impegno e la massima diligenza, correttezza e fedeltà, le
proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia stato successivamente adibito.
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In particolare, il Lavoratore deve:
a. rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle
presenze sul luogo di lavoro;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto
della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone
ricevuta;
d. osservare il più assoluto riserbo sugli interessi dell’Azienda, evitando di diffondere, in particolar
modo alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato messe in atto dall’Azienda stessa;
e. astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che siano in contrasto con i doveri e gli
obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con l’Azienda e da azioni in contrasto con l’obbligo
di correttezza nei confronti della stessa;
f. usare modi cortesi nei riguardi della clientela e di terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano
rapporti con l’Azienda;
g. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto, se non
per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda;
h. utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d’uso prescritti dal Datore di lavoro;
i. astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili senza apposita autorizzazione del Datore di
lavoro;
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto del potere
organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL.
Art. 162 – Disposizioni Disciplinari
Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta l’adozione
dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze
che le accompagnano:
1 rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2 rimprovero scritto;
3 multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4 sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5 licenziamento disciplinare.
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni caso
necessaria la preventiva contestazione formale dell’addebito al Lavoratore e sentirlo a sua difesa.
Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica indicazione
dell’infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie giustificazioni entro
10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazio ne e di richiedere, al contempo, di essere ascoltato
dal Datore di lavoro.
L’adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20 giorni
lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni,
e dovrà essere comunicata allo stesso mediante lettera r accomandata con ricevuta di ritorno, o
comunicazione scritta con indicazione di ricevuta.
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle
infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non
avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente dannose.
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che
sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda
involontario ma riconducibile a mancata diligenza.
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a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione;
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel
profilo del proprio livello;
d. si assenti dal lavoro per almeno un’ora senza comprovata giustificazione;
e. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora;
f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’Ente Bilaterale.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti
dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
c. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante i congedi o la
malattia;
d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione;
e. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni
che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà comportare
l’adozione di più gravi provvedimenti.
f. Venga a mancare il principio di fiducia.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare , salvo ogni altra azione legale, si applica per le
infrazioni di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno solare,
senza comprovata giustificazione;
b. commetta grave violazione
c. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
d. commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Azienda o violazione del segreto d’ufficio;
e. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o
altrui, al di fuori dell’orario di lavoro;
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro,
dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che
abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
h. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, senza trarne personale beneficio;
i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all’Azienda;
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza
manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di
reiterazione;
m. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del terzo
responsabile;
n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali
procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Azienda ai sensi
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degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le
disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che
siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per
grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
a. violi l’obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando a terzi notizie e informazioni riservate e/o
riproducendo o esportando documenti, progetti, apparecchiature o altri oggetti di proprietà
aziendale;
b. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o
altrui, durante l’orario di lavoro;
c. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
d. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, traendone personale beneficio;
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno
all’Azienda;
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di
reiterazione;
g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
h. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e
l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle
attrezzature, impianti o materiali aziendali.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui alle lettere del precedente alinea
“Licenziamento per giusta causa” , l’Azienda potrà disporne, con effetto immediato, la sospensione
cautelare, non disciplinare, per un periodo non superiore a 15 giorni, al fine di consentire l’esaurirsi della
procedura di contestazione ex art. 7, L. 300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda decida di procedere al licenziamento, il periodo di sospensione cautelare non
disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo normativo, retributivo e temporale.
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso accordo con il
Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare dovrà essere retribuito.
Il Lavoratore, a norma di Legge, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.
Art. 163 – Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 300/70, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente
Titolo, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari,
devono essere portate a conoscenza dei Lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.
Il Lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del
provvedimento stesso, potrà avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art . 7 della L. 300/70 e
successive modificazioni ed integrazioni, o di quelle previste dal presente CCNL.
Art. 164 – Recesso del Datore di lavoro
Come detto, fermo restando quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio 1970, n. 300,
così come modificate dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, e dalla L. 92/2012, il Datore di lavoro può
recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per “ giusta causa” o “giustificato motivo”, come
di seguito specificato:
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)
Si ha, ai sensi dell’Art. 1 della L. 604/1966, in caso di notevole o prolungato inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione provvisoria del
rapporto di lavoro. Può essere comminato anche nel caso di plurirecidiva specifica violazione di norme
disciplinari che abbiamo dato luogo a sanzioni. Ricadono sotto tale fattispecie i casi di cui al paragrafo
A) dell’Art. 162 che precede.
Recesso per “giustificato motivo oggettivo” (con preavviso)
Si ha nel caso di soppressione del posto di lavoro (licenziamento individuale) o di alcuni posti
(licenziamento individuale plurimo) di lavoro (fino al massimo di 5 lavoratori negli ultimi 120 giorni di
calendario).
Tale recesso è stato fortemente rinnovato dal comma 40 dell’art. 1 della L. 92/2012 che prevede una
specifica procedura tassativa alla quale si rinvia. Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell’Art. 1 62 che precede.
Art. 165 – Recesso del Lavoratore
Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, devono essere
presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso, mediante le procedure indicate dal comma 4,
Art. 55 del D.Lgs. 151/2001 e dai commi 17 e segg., Art. 4 della Legge 92/2012.
Art. 166 – Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo
matrimoniale, salvo richiesta del Lavoratore ed accordo tra le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente articolo del CCNL,
o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della
Retribuzione lorda di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso.
Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del computo del TFR. Al Lavoratore preavvisato potranno
essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
I termini di preavviso per ambedue le Parti contraenti sono:
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Quadro
I livello
75 giorni di
calendario
105 giorni di
calendario
135 giorni di
calendario
II Livello 45 giorni di
calendario
60 giorni di
calendario
75 giorni di
calendario
III Livello
IV Livello
V Livello
Operatori di Vendita di
1°, 2° e 3° categoria
VI Livello
VII Livello
30 giorni di
calendario
45 giorni di
calendario
60 giorni di
calendario
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VIII Livello 15 giorni di
calendario
15 giorni di
calendario
15 giorni di
calendario
Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di
dimissioni o di licenziamento.
La parte che risolve il rapporto senza osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere
all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità
agli effetti dell’indennità di licenziamento.
Tanto il licenziamento che le dimissioni saranno comunicate per iscritto, in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge vigenti.
Art. 167 – Misure per la detassazione e decontribuzione
Le Parti, specialmente al fine di favorire l’occupazione ed il reddito dei Lavoratori, dichiarano reciproco
interesse ad ampliare le forme di retribuzione con ridotta fiscalità e ridotti oneri previdenziali, ed a
favorire nella contrattazione gli istituti previsti dalle disposizioni di Legge per attuare la “detassazione” e
la “decontribuzione”, per le porzioni legalmente possibili della retribuzione che siano riconducibili ad
incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizz ativa ed ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina di riferimento al presente articolo qualora intervenissero
variazioni normative in materia.
Art. 168 – Risarcimento danni
I danni e le perdite imputabili a grave ed accertato dolo, colpa, o negligenza del Lavoratore, che possono
comportare trattenute per il risarcimento, devono essere preventivamente e tempestivamente contestati
dal Datore di lavoro al Lavoratore, nel rispetto della procedura di contestazione disciplinare prevista dal
presente CCNL e dall’art 7 L. 300/70.
L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato e provato, potrà essere trattenuto
ratealmente sulla retribuzione nella misura massima di 1/5 della Retribuzione Lorda Mensile di Fatto
spettante fino ad esaurimento.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà essere effettuata
sull'ammontare di quanto, a qualsiasi titolo, spetta al Lavoratore, fatte salve eventuali disposizioni e
limiti inderogabili di Legge.
Art. 169 – Allineamento Contrattuale per Lavoratori provenienti da altro CCNL
In caso di prima applicazione del presente CCNL a dipendenti precedentemente assunti con altri CCNL,
si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere
eventuali trattamenti migliorativi:
Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all’effettiva mansione
svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal
presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello
di inquadramento.
Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di
CCNL non dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo
rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pert anto, la retribuzione lorda annuale
Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Pulizia e Servizi Integrati
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complessivamente spettante al Lavoratore all’atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata,
salvo eventuali previsioni migliorative. La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall’applicazione
del presente CCNL, sarà data dall’indennità di mancata contrattazione di secondo livello annuale e
mensile per 12 mensilità, o, in alternativa, dalla contrattazione di secondo livello, dal valore annuale di
ogni altra voce retributiva dovuta al Lavoratore e da un eventuale importo a t itolo di “Superminimo
assorbibile ad personam ”, che sarà determinato fino a concorrenza con l’importo annuo
precedentemente erogato. Si precisa che la tredicesima mensilità sarà spalmata su 12 ratei mensili,
mentre la quattordicesima mensilità verrà salvata sotto la voce Superminimo assorbibile
Art. 170 – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Le Parti, specialmente al fine di favorire l’occupazione ed il reddito dei Lavoratori, dichiarano reciproco
interesse ad ampliare le forme di retribuzione con ridotta fiscalità e ridotti oneri previdenziali, ed a
favorire nella contrattazione gli istituti previsti dalle disposizioni di Legge per attuare la “detassazione” e
la “decontribuzione”, per le porzioni legalmente possibili della retribuzione che siano riconducibili ad
incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizz ativa ed ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina di riferimento al presente articolo qualora intervenissero
variazioni normative in materia.
Art. 171 – Fondo di solidarietà bilaterale
Le parti, in conformità alla normativa introdotta dalla L 92/2012 e s.m.i., si impegnano a costituire il
Fondo di Solidarietà Bilaterale Contrattuale allo scopo di garantire trattamenti integrativi a sostegno del
reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni
in materia di Cassa Integrazione, in tutte le realtà lavorative che, per le loro caratteristiche dimensionali,
non hanno diritto alle integrazioni salariali da parte di I.N.P.S.
In attesa della costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale Contrattuale, i datori di lavoro dovranno
versare il contributo legalmente previsto al Fondo di Solidarietà Residuale istituito presso I.N.P.S.
Art. 172 – Ente Bilaterale Terziario Italiano - E.B.T.I.
Le parti indicano di comune accordo che l'unico l'Ente Bilaterale di riferimento dalla firma dalla stipula
del presente CCNL sarà unicamente l'E.B.T.I. – Ente Bilaterale Terziario Italiano.