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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31113/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; zzv letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed aspecifici, avendo il ricorrente genericamente invocato la sussistenza della scriminante dello stato di necessità senza allegare la sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi previsti dall'art. 54 cod. pen.; considerato, dunque, che, anche a voler ritenere che la doglianza in questione non sia stata implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, la sua originaria manifesta infondatezza rende irrilevante in questa Sede l'omesso esame della censura che, comunque, non sarebbe suscettibile di accoglimento (cfr. Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980); ritenuto, pertanto, che, alla luce di tali considerazioni, non appare censurabile né illogica la decisione del Giudice di merito di non procedere alla escussione del teste Carlini; ritenuto che il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le argomentazioni a pagina 2 della sentenza in ordine alla non tenuità del fatto e a pagina 3 in ordine alla insussistenza di elementi positivi ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione nel minimo edittale del trattamento sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere e 'sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; zzv letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed aspecifici, avendo il ricorrente genericamente invocato la sussistenza della scriminante dello stato di necessità senza allegare la sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi previsti dall'art. 54 cod. pen.; considerato, dunque, che, anche a voler ritenere che la doglianza in questione non sia stata implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, la sua originaria manifesta infondatezza rende irrilevante in questa Sede l'omesso esame della censura che, comunque, non sarebbe suscettibile di accoglimento (cfr. Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980); ritenuto, pertanto, che, alla luce di tali considerazioni, non appare censurabile né illogica la decisione del Giudice di merito di non procedere alla escussione del teste Carlini; ritenuto che il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le argomentazioni a pagina 2 della sentenza in ordine alla non tenuità del fatto e a pagina 3 in ordine alla insussistenza di elementi positivi ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione nel minimo edittale del trattamento sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere e 'sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris