CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45436/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02XKP3E ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 6..E41(1)),05f /G(L~2,_,)43199.2 ,,e(2, «tQ /t\ Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.500,00 di ammenda per avere portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione un manganello telescopico, fatto commesso in Roma il 18 agosto 2016. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per: a) mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. perché il fatto non costituisce reato, ovvero ex art 530, comma 2, cod. proc. pen. perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto costituisca reato. E' emerso dall'istruttoria che l'autovettura all'interno della quale era stato rinvenuto il manganello era di proprietà della madre dell'imputato e che, per le sue caratteristiche, l'oggetto poteva facilmente essere sfuggito alla vista del conducente, confondendosi col vano ove era riposto, circostanze alle quali il Tribunale non ha assegnato rilievo. La difesa aveva sollecitato il giudice a disporre l'esame della madre dell'imputato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ma la richiesta, nonostante la decisività della prova, è stata respinta perché la teste avrebbe dovuto essere inserita nella apposita lista presentata dalla parte interessata alla sua deposizione; in tale modo non si è raggiunta la prova del dolo e non si accertato il reale accadimento dei fatti. b) Mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. per esaminare la madre dell'imputato sull'appartenenza alla sua persona del manganello rinvenuto. c) Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sebbene il fatto sia di particolare tenuità: infatti, il giudice ha applicato la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 4 della Legge 110/1975, con ciò riconoscendo la lieve entità del fatto e non sussiste la causa ostativa dell'abitualità della condotta, posto che l'imputato ha riportato soltanto altra condanna per reato analogo. d)Motivazione inesistente in ordine al computo della pena irrogata in misura di gran lunga superiore al minimo edittale e senza specificazioni del calcolo effettuato ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato soltanto sui precedenti penali dell'imputato, senza tuttavia tener conto del comportamento dello stesso, sempre teso alla più leale collaborazione, tanto da essersi sottoposto ad esame. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'ar, 23 dl. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; la difesa ha depositato memoria, con la quale ha proposto dei motivi nuovi per argomentare ulteriormente le censure sul diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche, sulla carenza di motivazione in ordine alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., sulla mancata specificazione dei criteri di determinazione della pena e sulla intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei termini in seguito specificati. 1.L'impugnazione all'odierno esame, senza muovere censure alle circostanze di rinvenimento e sequestro del manganello telescopico, presente all'interno del vano porta-oggetti dell'autovettura condotta dal ricorrente al momento del controllo, ne contesta la riferibilità alla sua persona. 1.1 L'assunto difensivo rassegnato col primo motivo ripropone la tesi dell'appartenenza dell'oggetto alla madre di Marraffa, proprietaria anche del veicolo, solo momentaneamente nella disponibilità del figlio all'atto della verifica da parte delle forze dell'ordine. La sentenza al riguardo ha osservato che, per quanto riferito da uno dei verbalizzanti, il controllo era stato originato dai sospetti insorti per l'atteggiamento teso del conducente del .mezzo fermato nel corso di un ordinario controllo su strada ed il manganello era stato rinvenuto nel vano porta oggetti dello sportello anteriore lato guidatore, quindi a breve distanza ed alla portata immediata di questi. Ha ritenuto non credibile e non riscontrata la versione difensiva rassegnata dall'imputato nel corso del suo esame circa l'appartenenza alla madre, oppure a qualche suo conoscente del manganello, della cui presenza egli non si sarebbe accorto: ha osservato al riguardo che, non soltanto la madre non era stata indicata come teste nella lista depositata ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. e la testimonianza avrebbe finito per indurla ad ammettere fatti incriminanti in suo danno, ma anche che la giustificazione non era in sé verosimile per avere Marraffa riferito di non avere nemmeno chiarito la circostanza con la madre dopo il sequestro. Ha conclusivamente privilegiato la valenza dimostrativa del rinvenimento dell'oggetto durante l'utilizzo del veicolo da parte dell'imputato e dei dati indicativi della sua negativa personalità di soggetto pluripregiudicato per reati gravi quali rapina e violazioni in materia di stupefacenti, tali da smentire—la l plausibilità della pretesa ingenuità ed inconsapevolezza della presenza dello strumento in contestazione. Va aggiunto che, secondo quanto rassegnato nella memoria difensiva, Marraffa ha riportato condanna precedente anche per un fatto analogo, il che, se non sufficiente a ravvisare la causa ostativa dell'abitualità della condotta, avvalora il giudizio espresso nella sentenza impugnata. 1.2 La difesa ha ribadito le medesime argomentazioni incentrate sugli aspetti fattuali della vicenda, ma trattasi di circostanze che attengono alla ricostruzione del fatto e che, oltre a non poter essere apprezzate direttamente da questo giudice di legittimità, non provano la reale appartenenza del manganello alla madre del ricorrente. Il giudizio di responsabilità è stato dunque basato su circostanze oggetto di puntuale dimostrazione e la sentenza ha respinto la tesi giustificativa della difesa con argomentazioni logiche, coerenti e compiute. 1.3 Non è censurabile nemmeno la decisione di non ammettere d'ufficio l'esame della madre dell'imputato: il rilievo sulla tardività della richiesta è incontestabile, posto che nulla impediva alla difesa, qualunque fosse il professionista che la sosteneva, di indicare la teste nell'apposita lista da depositare ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen.. Inoltre, la giustificazione che dovrebbe in tal modo acquisirsi non risulta nemmeno rassegnata nell'immediatezza del controllo. Oltre a ciò, la sentenza non si è limitata a riscontrare l'intervenuta decadenza della parte dalla prova, ma ha fornito una giustificazione logica e coerente del mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. e dell'assenza di lacune o contraddittorietà del quadro probatorio acquisito, tale da consentire la decidibilità del processo. 2. Il secondo motivo di ricorso è chiaramente inammissibile perché volto a sollecitare un potere che, a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., compete al giudice di appello, non a quello di legittimità siccome non esercitatile nei casi di sentenza inappellabile, qual è quella impugnata. 3. E', invece, fondato il motivo che lamenta come erroneo ed ingiustificato il mancato proscioglimento dell'imputato per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. La sentenza sul punto non offre nessuna indicazione esplicativa del diniego opposto, seppure il Tribunale abbia ritenuto di poter riconoscere la fattispecie attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 legge n. 110 del 1975. 3.1 L'omissione motivazionale segnalata sussiste. Per quanto possa ritenersi che per implicito il Tribunale, all'atto di apprezzare il livello di offensività della condotta, nell'applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, abbia escluso di poter riconoscere la minima e trascurabile lesione del bene giuridico protetto, tale da giustificare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. n 51261 del 07/03/2017, Pg in proc. Zharri, Rv. 271262; sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo e altro, rv. 266754), tuttavia il motivo non è certo inammissibile, ma al più infondato per le ragioni esposte. 3.2 Tale rilievo equivale a riconoscere al mezzo d'impugnazione proposto l'idoneità a radicare il rapporto processuale presso questa Corte ed a consentirle di riscontrare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato prescritto, ferma restando la statuizione, adottata dal Tribunale, di confisca e distruzione dell'oggetto in sequestro. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ferme