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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15478/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della ritenuta recidiva e del trattamento sanzionatorio rritenuto eccessivo( costituisce censura afferente a questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello / che ha fatto specifico riferimento alla gravità della condotta (così ritenendo sub-valenti gli elementi addotti dalla difesa), alla particolare pericolosità sociale che denotava la condotta seguita da numerosi precedenti penali e all'adeguatezza della determinazione della pena non distante dai minimi edittali; rilevato che la dedotta assenza di motivazione in ordine all'invocata pena sostitutiva è questione genericamente posta in sede di gravame; che, infatti, deve farsi rinvio al principio secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della ritenuta recidiva e del trattamento sanzionatorio rritenuto eccessivo( costituisce censura afferente a questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello / che ha fatto specifico riferimento alla gravità della condotta (così ritenendo sub-valenti gli elementi addotti dalla difesa), alla particolare pericolosità sociale che denotava la condotta seguita da numerosi precedenti penali e all'adeguatezza della determinazione della pena non distante dai minimi edittali; rilevato che la dedotta assenza di motivazione in ordine all'invocata pena sostitutiva è questione genericamente posta in sede di gravame; che, infatti, deve farsi rinvio al principio secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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