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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05366/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIudita la rel zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R.

Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver affermato che l'ordinanza emessa nei suoi confronti il 6 febbraio 2020, recante l'applicazione della disciplina della continuazione fra reati da costui commessi, era affetta da errori materiali in relazione al computo della pena, chiedeva la correzione degli asseriti errori.

2. Con ordinanza del 15 giugno 2021, il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza di correzione, per carenza dei presupposti.

Nel provvedimento si osserva, fra l'altro, che «esaminando con attenzione l'istanza di correzione si può agilmente verificare che il differente computo della pena operato dal giudice rispetto a quello proposto dall'istante all'interno della domanda non appare collegato ad un mero errore di calcolo, ma ad una ben differente lettura delle norme riguardanti le modalità di calcolo della nuova pena, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la base di calcolo in presenza di contemporanee continuazioni interne ed esterne e di computo del cumulo materiale.

In altre parole, la differente determinazione della pena proposta in correzione dall'istante rispetto a quella contenuta nell'ordinanza di riferimento, è al contrario riportabile in tutto e per tutto ad una questione di merito e risulta senz'altro abnorme ritenere che l'interpretazione di una norma (penale) data dal giudice all'interno di un provvedimento sia "da correggere" per il semplice fatto di risultare differente dall'interpretazione data dall'istante».

3. li difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione o falsa applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen.

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del 15 giugno 2021, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale, sia incorso in violazione di legge.

In realtà, secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare che, nella precedente ordinanza emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione il 6 febbraio 2020, la rideterminazione della pena, conseguente all'applicazione della disciplina della continuazione, era frutto di errori, per mancanza dell'indicazione dei singoli aumenti di pena per taluni reati e mancanza o erronea modalità di applicazione della diminuente per il rito abbreviato per alcuni reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché l'ordinanza del 15 giugno 2021 non è affetta dal lamentato errore di diritto.

2. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione si risolverebbe nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta.

L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di «errore materiale» suscettibile di correzione.

Viceversa, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543-01).

Perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., l'errore non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione.

Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione (Sez. 5, n. 3658 del 04/07/1994, Greco, Rv. 199841-01).

L'errore materiale, alla cui correzione si procede a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., ricorre solo quando si tratta di difformità meramente esteriori tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione, ossia tra la sua volontà e la forma in cui essa è stata espressa, quando tale difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento (Sez. 1, n. 3961 dei 06/10/1993, Rutigliano, Rv. 195447-01).

3. Nel caso in esame, non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia commesso alcun errore di diritto nel ritenere, nell'ordinanza del 15 giugno 2021, che erano carenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di correzione di asseriti errori materiali che, secondo l'istante, erano presenti nella precedente ordinanza del 6 febbraio 2020.Correttamente, infatti, il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza ora impugnata, emessa il 15 giugno 2021, ha posto in luce che nella precedente ordinanza del 6 febbraio 2020 non si ravvisavano errori materiali, e che le questioni sollevate con l'istanza - presentata dall'interessato come rivolta alla correzione di errori materiali - avrebbero dovuto essere proposte mediante l'impugnazione di tale precedente ordinanza, come previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.

Dette questioni, infatti, non riguardano, in realtà, degli errori materiali, ma l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto, compiute dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di applicazione della continuazione emessa il 6 febbraio 2020.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIudita la rel zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver affermato che l'ordinanza emessa nei suoi confronti il 6 febbraio 2020, recante l'applicazione della disciplina della continuazione fra reati da costui commessi, era affetta da errori materiali in relazione al computo della pena, chiedeva la correzione degli asseriti errori. 2. Con ordinanza del 15 giugno 2021, il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza di correzione, per carenza dei presupposti. Nel provvedimento si osserva, fra l'altro, che «esaminando con attenzione l'istanza di correzione si può agilmente verificare che il differente computo della pena operato dal giudice rispetto a quello proposto dall'istante all'interno della domanda non appare collegato ad un mero errore di calcolo, ma ad una ben differente lettura delle norme riguardanti le modalità di calcolo della nuova pena, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la base di calcolo in presenza di contemporanee continuazioni interne ed esterne e di computo del cumulo materiale. In altre parole, la differente determinazione della pena proposta in correzione dall'istante rispetto a quella contenuta nell'ordinanza di riferimento, è al contrario riportabile in tutto e per tutto ad una questione di merito e risulta senz'altro abnorme ritenere che l'interpretazione di una norma (penale) data dal giudice all'interno di un provvedimento sia "da correggere" per il semplice fatto di risultare differente dall'interpretazione data dall'istante». 3. li difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione o falsa applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del 15 giugno 2021, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale, sia incorso in violazione di legge. In realtà, secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare che, nella precedente ordinanza emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione il 6 febbraio 2020, la rideterminazione della pena, conseguente all'applicazione della disciplina della continuazione, era frutto di errori, per mancanza dell'indicazione dei singoli aumenti di pena per taluni reati e mancanza o erronea modalità di applicazione della diminuente per il rito abbreviato per alcuni reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché l'ordinanza del 15 giugno 2021 non è affetta dal lamentato errore di diritto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione si risolverebbe nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di «errore materiale» suscettibile di correzione. Viceversa, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543-01). Perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., l'errore non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione (Sez. 5, n. 3658 del 04/07/1994, Greco, Rv. 199841-01). L'errore materiale, alla cui correzione si procede a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., ricorre solo quando si tratta di difformità meramente esteriori tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione, ossia tra la sua volontà e la forma in cui essa è stata espressa, quando tale difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento (Sez. 1, n. 3961 dei 06/10/1993, Rutigliano, Rv. 195447-01). 3. Nel caso in esame, non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia commesso alcun errore di diritto nel ritenere, nell'ordinanza del 15 giugno 2021, che erano carenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di correzione di asseriti errori materiali che, secondo l'istante, erano presenti nella precedente ordinanza del 6 febbraio 2020.Correttamente, infatti, il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza ora impugnata, emessa il 15 giugno 2021, ha posto in luce che nella precedente ordinanza del 6 febbraio 2020 non si ravvisavano errori materiali, e che le questioni sollevate con l'istanza - presentata dall'interessato come rivolta alla correzione di errori materiali - avrebbero dovuto essere proposte mediante l'impugnazione di tale precedente ordinanza, come previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. Dette questioni, infatti, non riguardano, in realtà, degli errori materiali, ma l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto, compiute dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di applicazione della continuazione emessa il 6 febbraio 2020. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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