CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 17527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLaura Condemi che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12/01/2026, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Arezzo del 04/04/2025, appellata dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Firenze e da XXXXXXXXXXXXXX,ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen. e la circostanzaconseguentemente la pena inflitta in quella di anni cinque, mesi quattro di reclusione eeuro 1600,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXX, articolando motivi di ricorso chequi si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanzan. 86/2024; ricorre una riforma in peius della sentenza di primo grado; la motivazionesul punto è manifestamente illogica, svuotando di contenuto la decisione della Cortecostituzionale, anche considerato che lo stesso Pubblico ministero aveva chiesto ilriconoscimento di tale attenuante; la pena irrogata, oltre che peggiorativa, apparesproporzionata.2.2.Violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 593, comma 1,cod. proc. pen. per indebita conversione e conseguente ammissione dell’appelloproposto dal Procuratore generale.2.3.Violazione di norme processuali attesa la mancata rinnovazione dellaistruttoria dibattimentale e omessa assunzione di una prova richiesta dalla difesa(ricognizione formale dell’imputato in udienza).2.4.Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogicaquanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente; il riconoscimento non era statocerto e tale dato era il centro della contestazione della prova acquisita; anche quelloeffettuato nella immediatezza non aveva rispettato le formalità previste dalla legge aisensi dell’art. 210 e 213 cod. proc. pen.; l’affermazione della Corte di appello secondola quale una delle due persone offese aveva potuto vedere e riconoscere il proprioaggressore nel ricorrente era incompatibile con le modalità della aggressione e dellaazione posta in essere.2.5.Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogicaquanto alla esclusione della circostanza della lieve entità di cui alla sentenza dellaCorte cost. n. 24/2024; la motivazione sintetica e priva di riferimenti alle provedichiarative e documentali era sostanzialmente apparente.3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono, mentrenel resto deve essere dichiarato inammissibile.2. In via preliminare, deve essere affrontato il secondo motivo di ricorso, con ilquale il ricorrente ha contestato l’impugnazione del Procuratore generale e laviolazione dell’art. 593 cod. proc. pen. La censura è manifestamente infondata. Ilricorrente, che non ha sollevato alcuna eccezione in sede di appello, quanto allalegittimazione del Procuratore generale, non si confronta con la chiara portata deldisposto dell’art. 580 cod. proc. pen. Difatti, l’atto di impugnazione del Procuratoregenerale aveva certamente natura di ricorso per cassazione in considerazione dellacensura proposta (violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dellacondotta, con particolare riferimento al profilo circostanziale) ed è stato correttamentetrattato nel giudizio di appello, con sua evidente conversione, attesa la contestualeimpugnazione del ricorrente. La Corte di appello ha, dunque, esattamente applicato ildisposto di legge e rispettato la ratio della normativa di riferimento, ovvero la volontàdel legislatore volta ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazionedetermini esiti processuali incompatibili, sicché si deve ritenere prevalente la finalitàdell’art. 580 cod. proc. pen. rispetto ai limiti imposti alla possibilità di proporre appelloal Pubblico Ministero (Sez. 5, n. 37721 del 18/09/2025, I., Rv. 288906-01; Sez. 6, n.34097 del 28/06/2023, Iodice, Rv. 285155-01; Sez.3, n. 41709 del 22/05/2018,Bardelli, Rv. 274303-02; Sez. 5, n. 41430 del 11/07/2016, Giunta, Rv. 267867-01).3. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Il ricorrente, in primo luogo,propone una serie di censure non consentite in quanto reiterative e totalmente versatein fatto in ordine all’intervenuto accertamento di responsabilità quanto alla imputazioneallo stesso ascritta, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, nonconsentita in questa sede. Quanto alle censure così articolate occorre considerare,dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuovavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito, attraverso una lettura alternativa, sia pure anch’essa logica, dei datiprocessuali o una distinta ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un differente giudiziodi rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; in senso conforme, v.Sez. 4, n.1219del14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01;Sez. 2, n.7986del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01;). La Corte di appello haampiamente motivato, richiamando inequivoci elementi di prova a carico delricorrente, anche quanto al suo effettivo riconoscimento da parte delle persone offese(analizzando specificamente il complesso di elementi in tal senso acquisiti, ritenendolisufficienti e chiari quanto alla ricostruzione del fatto e alla riferibilità della condotta alricorrente, considerando anche la documentazione acquisita, al fine di diversamentequalificare la portata della condotta, tenuto conto delle condizioni di salute e personalidei soggetti aggrediti, con motivazione specifica in ordine al rigetto dell'istanza diricognizione formale del ricorrente - pag. 12 e segg. - ritenuta non necessaria).4. È, infine, manifestamente infondata la censura relativa alla ricorrenza diviolazione di legge e vizio della motivazione per essere giunta la Corte di appello aduna diversa qualificazione giuridica della condotta, con particolare riferimento allacaratterizzazione circostanziale, così, asseritamente, realizzando secondo la difesauna reformatio in peius in danno del ricorrente.Sul punto occorre ribadire che, come già affermato da questa Corte, ildivieto direformatio in peius, non implica un limite per il giudice di appello, fermo il principiodevolutivo, pienamente rispettato nel caso in esame, di dare al fatto la correttaqualificazione giuridica, anche più grave di quella ritenuta dal giudice di primo grado(Sez. 2, n. 46712 del 30/10/2019, Coletta, Rv. 277599-01). In tal senso si è precisato,con argomentazioni che si devono ribadire, che non viola il divieto di "reformatio inpeius" il giudice di appello che, anche in presenza della sola impugnazionedell'imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso incui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenzacostituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamentosanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena (Sez. 2, n. 6081del 13/01/2026, Scognamiglio, Rv. 289401-01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F.,Rv. 284025-01; Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, Loffredo, Rv. 280560-01).La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione argomentata, priva diaporie e manifesta illogicità, attesa la portata e gravità della condotta per comespecificamente ricostruita (pag. 12 e segg. §3) chiarendo che non si poteva ritenere inalcun modo sussistente la minima offensività della condotta, tenuto conto non solodelle modalità esecutive della condotta, mediante ripetute aggressioni alla personaoffesa, dunque caratterizata da un reiterato esercizio di violenza fisica, ma anchedell'evidente preordinazione della azione in danno di soggetti sostanziale stato didifficoltà di deambulazione.5. L’insieme di considerazioni sopra richiamate e i principi di diritto applicabilial caso di specie evidenziano, invece, la fondatezza del primo motivo di ricorso, nellaparte in cui è stata invece rilevata, correttamente, a seguito della nuova qualificazionegiuridica della condotta, una reformatio in peius, oggettiva e deteriore, del trattamentosanzionatorio, che è stato aggravato dal giudice di appello in violazione dei principiappena evocati.In primo grado il Tribunale aveva difatti dichiarato Okpuzur responsabile delreato ascritto al capo a) e riconosciuta l'attenuante di cui alla sentenza della Cortecostituzionale n. 86 del 2024 in rapporto di prevalenza sulle aggravanti contestate loaveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e euro 1000,00 dimulta. La Corte di appello, invece, ha riformato la decisione di primo grado e dopoaver escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.11) e lacircostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024ha rideterminato la pena nella misura, superiore rispetto alla decisione di primo grado,di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa. Come giàevidenziato il divieto di reformatio in peius investe il trattamento sanzionatorio in sensostretto, ossia la specie e la quantità della pana, come avvenuto nel caso di specie aseguito della legittima riqualificazione giuridica del fatto ascritto (Sez. 2, n. 6081 del13/01/2026, Scognamiglio, Rv. 289406-01).Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dello stesso in annitre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc.pen.Nel resto, come indicato in premessa, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio cheridetermina in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa; dichiara inammissibilenel resto il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.