CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21859/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7737/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaMonte Zebio, n. 28 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del direttore generale p.t. Te- resio Testa, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaE. de' Cavalieri, n. 11 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto in Roma, via A. Bregno, n. 45, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] tanelli; –interventrice volontaria – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 3579/17, depositata il 2 agosto 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La GBF di [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s. convenne in giudizio la Leasint S.p.a., per sentire accertare, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., la gratuità del contratto di leasingimmobiliare con la stessa stipulato il 9 luglio 2004, per effetto del superamento del tasso soglia previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, con la condanna della convenuta alla restituzione delle maggiori somme indebitamente riscosse a titolo d'interessi, commissioni, spese e polizze, ovvero con la compensazione delle stesse con quelle dovute da essa attrice. Si costituì il Mediocredito ItalianoS.p.a. (già Leasint) , e resistette alla domanda, della quale chiese il rigetto. 1.1. Con sentenza del 28 novembre 2014, il Tribunale di Milano rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dalla GBF è statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Milanocon sentenza del 2 agosto 2017. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che il Giu- dice di primo grado fosse obbligato a concedere il termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., osservando inoltre che la domanda di accerta- mento della nullità della pattuizione degl'interessi, che l'attrice intendeva pro- porre entro il predetto termine, doveva considerarsi rinunciata, in quanto non reiterata negli atti successivi, e comunque implicita in quella avanzata con l'atto di citazione, o altrimenti inammissibile, in quanto nuova.Ha escluso poi che l'impossibilità di precisare l'ammontare del credito conseguente alla pre- detta domanda comportasse una lesione del diritto di difesa dell'attrice, os- servando, in ordine alle istanze istruttorie dalla stessa formulate, che la c.t.u. sollecitata, oltre a risultare ininfluente ai fini della decisione, non era stata nuovamente richiesta nelle conclusioni rassegnate in primo grado, mentre le altre prove dedotte non erano state riproposte in appello, le circostanze da provarsi a mezzo dei documenti prodotti non erano state contestate dalla convenuta, e la causa aveva natura squisitamente documentale. Nel merito, la Corte ha confermato il carattere defatigatorio della do- manda, rilevando che l'attrice, oltre ad aver reiteratamente proposto piani di rientro alla creditrice, senza nulla eccepire in ordine alla liceità degl'interessi, non aveva provato l'intervenuta pattuizione né d'interessi compensativi né d'interessi moratori superiori al tasso soglia. Ha ritenuto comunque non per- tinente il riferimento a detto tasso con riguardo agl'interessi moratori, evi- denziandone la natura risarcitoria, e rilevando che l'art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, nel fornire l'interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996, aveva posto l'accento sulla componente compensativa degl'interessi, non ravvisa- bile in quelli moratori, i quali, rappresentando una liquidazione anticipata e concordata del danno derivante dall'inadempimento, attengono ad una fase patologica del rapporto negoziale, non consustanziale al meccanismo sinal- lagmatico che contraddistingue il negozio giuridico. Ha aggiunto che, in rela- zione alla predetta fase, gl'interessi sono assimilabili alla penale, e quindi su- scettibili di riduzione ai sensi dell'art. 1384, secondo comma, cod. civ., osser- vando infine che l'inclusione degl'interessi moratori tra gli elementi in base ai quali va calcolato il tasso soglia comporterebbe un incremento del tasso le- gittimamente applicabile ai finanziamenti anche nella fase fisiologica. 3. Avverso la predetta sentenza la GBF ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con contro- ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che in data 9 febbraio 2023 i difensori del controricorrente hanno provveduto a depositare in Cancelleria una nota per conto dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con cui hanno riferito che successivamente alla notificazione del controricorso il [OSCURATO:PERSONA] si è fusoper incor- porazione nella predetta società, producendo copia dell'atto di fusione per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre 2019, rep. n. 15286, e chiedendo che il giudizio prosegua nei confronti della società incorporante. In proposito, viene richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la fusione di società dà luogo ad una successione a titolo universale,corrispondente alla successione mortis causadelle persone fisiche, e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della so- cietà incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorpo- rante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti ilsoggetto incorporat o . In conformità di tale principio, le Sezioni Unite hanno affermato che, qualora sopravvenga nel cor- so del giudizio di merito, la predetta vicenda non ne comporta l'interruzione, ai sensi degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., trovando applicazione la dispo- sizione di cui all'art. 2504-biscod. civ., che prevede la prosecuzione de ll'in- corporante in tutti i rapporti giuridici già facenti capo all'incorporata, con la conseguenza che, ove intenda compiere atti processuali, l'incorporante è te- nuta soltanto a fornire la prova della sua qualità, ai fini della legittimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/07/2021, n. 21970). A maggior ragione deve poi escludersi chel'estinzione della società incorporata possa determinare l'inter- ruzione del processo qualora, come nellaspecie, sopravvenga nel corso del giudizio di cassazione,la cui struttura e disciplina, in quanto caratterizzate dall'impulso d'ufficio, risultano incompatibili con l'operatività delle cause d'in- terruzione previste dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez. lav., 29/01/2016, n. 1757; 13/02/2014, n. 3323; Cass., Sez. III, 3/12/2015, n. 24635). L'applicabilità dei predetti principi non dispensa peraltro l'incorporante, che intendapartecipare al giudizio, dall'onere di costituirsi nelle forme pre- scritte per la fase in cui ha luogo il suo intervento, nonché di rilasciare il mandato al difensore, anche nel caso in cui quest'ultimo sia il medesimo pre- cedentemente costituito per la società incorporata, dal momento che la pro- secuzione dei rapporti giuridici facenti capo alla stessa non si estende al man- dato ad litem, destinatoadestinguersi per effetto del venir meno del soggetto che lo ha conferito, fattasalva l'operatività del principio di ultrattività nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Nel giudizio di cassazione, la co- stituzione del successore a titolo universale postula, oltre all'allegazione ed alla prova di tale qualità, mediante le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il compimento di un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, non può essere semplicemente depositato in Cancelleria, come previsto per le memorie di cui agli artt. 378 e 380-bis cod. proc. civ., ma dev'esserenotificato alla controparte, in modo tale da assicurare l'instaura- zione del contraddittorio in ordine alla sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto processuale (cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2020, n. 8973; 22/02/ 2016, 3471; Cass., Sez. V, 17/07/2019, n. 19172). L'inosservanza di tali forme comporta, nella specie, la dichiarazione d'i- nammissibilità dell'intervento spiegato dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale si è co- stituita in giudizio a mezzo dei medesimi difensori che assistevano preceden- temente il [OSCURATO:PERSONA], omettendo tuttavia di conferire un nuovo mandato agli stessi, ai fini dell'attribuzione dello jus postulandi, e depositando una nota, non notificata alla ricorrente, con la quale si è limitata a segnalare l'intervenuta fusione, nonché a produrre il relativo atto pubblico. 2. Il ricorso è peraltro inammissibile. La difesa della controricorrente ha infatti eccepito che, contrariamente a quanto indicato nell'intestazione del ricorso, la sentenza impugnata è stata notificata alla GBF, producendo, a conforto del proprio assunto, la copia del provvedimento recante in calce la relata di notifica, dalla quale risulta che la stessa è stata effettuata il 6 settembre 2017 al domicilio eletto dalla ricorrente per il giudizio di appello presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Benché indirizzata alla parte personalmente, anziché agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituiti in rappresentanza e difesa della ricorrente nel giudizio di appello, la predetta notificazione deve considerarsi idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., essendo stata effettuata presso il domiciliatario, a sua volta avvocato, e dovendosi pertanto ritenere soddisfatta l'esigenza di assicurare che la sentenza fosse portata a conoscenza di una persona professionalmente qualificata ed in grado divalutare gli effetti della notificazione, nonché di esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame(cfr. Cass., Sez. I, 1/09/2004, n. 17521; Cass., Sez. lav., 26/01/2002, n. 959; Cass., Sez. III, 22/09/2000, n. 12538).Per effetto di tale notifica, l'impugna- zione deve considerarsi tardiva, essendo stata proposta successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., ve- rificatasi il 5 novembre 2017, laddove il ricorso risulta notificato soltanto il 27 febbraio 2018. 3. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par