CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9.rítite le conclusioni del PG A . „e_e, tuz_ co.0 C.41,10 A i ecc72;~0-b auf ) ••n••n• [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Monza — quale giudice della esecuzione — con ordinanza resa in data 25 ottobre 2023 ha respinto l'atto di opposizione in tema di confisca (avverso la precedente decisione emessa in data 8 aprile 2022) che era stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. In estrema sintesi il Tribunale evidenzia che: a) la decisione emessa in cognizione è divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2021 ed ha previsto la confisca diretta (per reati tributari/ evasione IVA) per un importo di 206.718,00 euro nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl ; b) solo in ipotesi di 'impossibile esecuzione' di detto provvedimento ablatorio è stata prevista la confisca per equivalente in danno di [OSCURATO:PERSONA]; c) in data 31 gennaio 2019 è stato dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl. 1.1 Ciò posto, si rileva che legittimamente è stata data esecuzione alla confisca 'per equivalente' in danno del Casiraghi (in luogo della confisca diretta in danno della società), atteso che le disponibilità economiche rinvenute sul conto corrente della procedura fallimentare (con fallimento dichiarato prima della statuizione di confisca) non possono dirsi 'nella disponibilità' della società fallita. Si aggiunge che le somme giacenti su detto conto rappresentano il risultato della gestione condotta dalla curatela (vendita di alcuni beni). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge [OSCURATO:PERSONA]. Dopo ampia premessa, il ricorrente articola censure in tema di violazione di legge. 2.1 In particolare viene evidenziato che: a) per aggredire i beni personali del Casiraghi in forma di equivalente, come lo stesso giudice della esecuzione ribadisce, doveva essere impossibile la esecuzione della confisca diretta in danno della società; b) detta esecuzione non è affatto impossibile, atteso che la dichiarazione di fallimento, pur se antecedente alla statuizione di confisca, non comporta la ineseguibilità della confisca in danno della società, come ritenuto da alcuni arresti di questa Corte di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il tema in diritto sotteso al ricorso è stato infatti risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 40797 del 22 giugno 2023 (rv 285144). In detta decisione si è affermato, tra l'altro, che l'obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari comporta la prevalenza del vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale, proprio perché i beni restano nella titolarità del fallito e non "passano" al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga del "terzo estraneo" di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Ciò anche in ipotesi di fallimento dichiarato prima della statuizione di confisca. 3. Non vi è pertanto alcun ostacolo giuridico alla esecuzione, nel caso in esame, della confisca in danno della società fallita, aspetto che impone la rivalutazione della decisione emessa dal giudice della esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza. Così deciso il 28 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]