CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.nnm.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 10/3/2023, accogliendo l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale cittadino che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione perché il fatto non costituisce reato, riformava la sentenza di primo grado riconoscendo la penale responsabilità del Giordano in ordine al reato ascrittogli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed i benefici di legge. La Corte territoriale, invero, evidenziava che non occorreva alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esaminare l'appello del pubblico ministero, in quanto la sentenza di primo grado non si fondava su prove dichiarative, bensì su quanto accertato de visu dalla P.G. e sull'assenza di dichiarazioni dell'imputato: sulla base dell'ac:quisizione integrale degli atti di indagine, effettuata dal primo giudice sull'accordo delle parti, era infatti emerso che, a seguito di ripetuti furti subiti nella villa della persona offesa, il 10/10/2025 la P.G. aveva rinvenuto nell'adiacente proprietà del Giordano una struttura di ferro ad arco - oggetto di furto denunciato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] appena otto giorni prima - tanto che la stessa era stata restituita dal pubblico ministero al denunciante, anche perché presentava recenti segni di verniciatura ed il Giordano, dopo aver riferito alla P.G. trattarsi di bene di proprietà della famiglia da tempo "risalente", si era riservato di darne documentazione fotografica, poi mai posta a disposizione della P.G. o dell'A.G. per documentare la veridicità del suo assunto. Ad avviso della Corte territoriale, non avendo prodotto il Giordano alcuna documentazione fotografica del bene, come annunciato, non avendo così fornito alcuna valida giustificazione del possesso, e risultando altresì l'arco in metallo appena riverniciato ed inserito nel contesto circostante con funzione ornamentale, nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che il Giordano non risultava aver avuto accesso alla villa adiacente la sua proprietà né che avesse avuto contezza che il bene si trovasse in quel luogo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione, con il quale prospetta la violazione di legge e l'assenza di motivazione rafforzata, per non avere la sentenza impugnata adeguatamente considerato che - come rilevato dal primo giudice - il ricorrente non poteva avere motivi di sospetto, non avendo accesso alla villa della persona offesa, e non sussistendo alcun regime particolare di circolazione di un arco di ferro. 3. Con requisitoria scritta del 16/11/2023 il RG. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, con diffuse argomentazioni volte ad evidenziare le ragioni della riconosciuta identità tra l'arco di ferro sottratto alla persona offesa e quello rinvenuto in possesso del ricorrente, si è adeguatamente confrontata con le sintetiche affermazioni del primo giudice sulle quali si fondava la sentenza assolutoria di primo grado, sicché sono stati rispettati i principi della motivazione rafforzata secondo cui, "il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato" (Cass., Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638, Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013 Rv. 257332; sez. 6, n. 1253 del 28111/2013 Rv. 258005, Sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014 Rv. 261327). Nel merito la Corte di appello, valorizzando la circostanza che il ricorrente ha annunciato di poter fornire documentazione fotografica idoena a giustificare il possesso del bene, poi mai offerta senza offrire alcuna spiegazione, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, cfr. Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023 L'estensore [OSCURATO:PERSONA] L