CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00017/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23066/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] "CHIARIOTTI", elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in AVERSA V.[OSCURATO:PERSONA] 56 EX 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4614/2023 depositata il 31/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, e solo successivamente essendo stata dal ricorrente depositata la rinunzia accettata dalla controparte; Ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, ricorrendone giusti motivi; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.