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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28152/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia sostanzialmente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (v. quanto riportato a pag. 2 della sentenza impugnata) e che denunci, senza offrirne adeguata dimostrazione, il travisamento del fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di merito; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta l'eccessività della pena inflitta all'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso il Giudice di merito ha irrogato una pena pari al minimo edittale, esercitando la propria discrezionalità nella concreta dosimetria sanzionatoria in maniera rispettosa dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e assolvendo il relativo onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia sostanzialmente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (v. quanto riportato a pag. 2 della sentenza impugnata) e che denunci, senza offrirne adeguata dimostrazione, il travisamento del fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di merito; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta l'eccessività della pena inflitta all'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso il Giudice di merito ha irrogato una pena pari al minimo edittale, esercitando la propria discrezionalità nella concreta dosimetria sanzionatoria in maniera rispettosa dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e assolvendo il relativo onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28152/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris