CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 09746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna per reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti commessi il 02/07/2018 e il 18/06/2019. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la natura omogenea dei reati, la distanza temporale tra loro, pari quasi ad un anno, renda inverosimile la loro ideazione unitaria e originaria. In entrambi i casi l'istante è stato arrestato in flagranza, mentre circolava detenendo le sostanze destinate allo spaccio, condotta indicativa della estemporaneità dei delitti. L'omogeneità delle condotte e delle modalità di consumazione dei reati sono indicative, in questo caso, di una abitualità criminosa, e non di una ideazione unitaria e originaria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e la mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. La norma dell'art. 81, comma 2, cod.pen. non richiede, per l'operatività dell'istituto della continuazione, l'unitarietà dei reati, ed anzi richiede la pluralità degli stessi, che possono essere commessi in tempi e luoghi diversi. Essi devono essere realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, elemento che presuppone l'ideazione di un programma e di un obiettivo. La giurisprudenza ha elaborato una serie di indici sintomatici della unicità di disegno criminoso, quali la distanza cronologica, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato, l'omogeneità delle violazioni, la causale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Questi elementi sono presenti nei due reati in questione, mentre l'ordinanza ha valutato solo la sussistenza dell'elemento cronologico e ha richiesto all'istante l'indicazione di elementi ulteriori che provino l'unicità di disegno criminoso, attribuendogli l'onere di una prova diabolica. 3. Il ricorso è manifestamente infondato nonché generico, e deve essere dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, ritenendo rilevante, per escludere la continuazione, il forte lasso temporale tra i due reati, che fa apparire incredibile la programmazione unitaria di entrambi. Il ricorrente contesta solo genericamente le affermazioni del Tribunale, ma non indica alcuna ragione che dimostri l'esistenza di tale programmazione unitaria ed originaria, e neppure indica da quali elementi concreti, diversi dalla mera omogeneità delle condotte, la stessa possa essere dedotta. La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente né contraddittoria, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato e inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024