Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32154/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21854-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - yfi cnff L7L - intimati - avverso la sentenza n. 1077/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativo al periodo di imposta 2015; [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente con riferimento all'IVA perché le ragioni che la società avrebbe potuto esporre in sede precontenziosa prima dell'atto di accertamento non appaiono manifestamente pretestuose in considerazione degli scritti difensivi e della documentazione prodotta dal contribuente in sede di giudizio e la [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver ritenuto valida la delega di firma al funzionario che ha redatto l'atto oggetto di lite - respingeva nel merito l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la parte contribuente ha trasferito formalmente la residenza oltre il termine di diciotto mesi dalla stipula dell'atto di acquisto nel Comune, avvenuta il 28 luglio 2011, previsto dalla legge per ottenere l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa ma lo stesso contribuente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che la parte ha utilizzato servizi per l'abitazione nel 2012, cosicché dalla predetta documentazione può fondatamente evincersi che la contribuente abbia iniziato a Ric. 2021 n. 21854 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- risiedere nell'immobile acquistato già nel 2012 e quindi la suddetta agevolazione può riconoscersi anche in assenza del trasferimento della residenza nei termini previsti dalla legge.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso accompagnato da ricorso incidentale condizionato e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e per l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale condizionato e depositava altresì istanza di sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 per la definizione agevolata del presente giudizio tributario. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto per ottenere l'agevolazione fiscale in esame occorre fare riferimento esclusivamente alle risultanze anagrafiche e non a meri elementi fattuali.

Con il motivo di ricorso incidentale condizionato la parte contribuente, rilevando di essere rimasta virtualmente soccombente relativamente alla questione - pregiudiziale - della nullità dell'atto impositivo per mancata sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio e per inesistenza di un provvedimento di delega al funzionario che ha materialmente sottoscritto l'atto, deduce nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art.115 c.p.c. per difetto della delega di firma.

Ric. 2021 n. 21854 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -3- Considerato che la parte contribuente in prossimità dell'udienza ha depositato istanza di sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 per la definizione agevolata del presente giudizio tributario; considerato che la presente causa appare suscettibile di definizione agevolata ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, che entro la data del 15 settembre 2022 non è possibile pubblicare il provvedimento di decisione della presente controversia che risulterà quindi ancora pendente alla data del 16 settembre (data di entrata in vigore della legge) e, pertanto, definibile in forma agevolata; rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione sempli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21854-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - yfi cnff L7L - intimati - avverso la sentenza n. 1077/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativo al periodo di imposta 2015; [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente con riferimento all'IVA perché le ragioni che la società avrebbe potuto esporre in sede precontenziosa prima dell'atto di accertamento non appaiono manifestamente pretestuose in considerazione degli scritti difensivi e della documentazione prodotta dal contribuente in sede di giudizio e la [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver ritenuto valida la delega di firma al funzionario che ha redatto l'atto oggetto di lite - respingeva nel merito l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la parte contribuente ha trasferito formalmente la residenza oltre il termine di diciotto mesi dalla stipula dell'atto di acquisto nel Comune, avvenuta il 28 luglio 2011, previsto dalla legge per ottenere l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa ma lo stesso contribuente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che la parte ha utilizzato servizi per l'abitazione nel 2012, cosicché dalla predetta documentazione può fondatamente evincersi che la contribuente abbia iniziato a Ric. 2021 n. 21854 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- risiedere nell'immobile acquistato già nel 2012 e quindi la suddetta agevolazione può riconoscersi anche in assenza del trasferimento della residenza nei termini previsti dalla legge. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso accompagnato da ricorso incidentale condizionato e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e per l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale condizionato e depositava altresì istanza di sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 per la definizione agevolata del presente giudizio tributario. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto per ottenere l'agevolazione fiscale in esame occorre fare riferimento esclusivamente alle risultanze anagrafiche e non a meri elementi fattuali. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato la parte contribuente, rilevando di essere rimasta virtualmente soccombente relativamente alla questione - pregiudiziale - della nullità dell'atto impositivo per mancata sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio e per inesistenza di un provvedimento di delega al funzionario che ha materialmente sottoscritto l'atto, deduce nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art.115 c.p.c. per difetto della delega di firma. Ric. 2021 n. 21854 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- Considerato che la parte contribuente in prossimità dell'udienza ha depositato istanza di sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 per la definizione agevolata del presente giudizio tributario; considerato che la presente causa appare suscettibile di definizione agevolata ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, che entro la data del 15 settembre 2022 non è possibile pubblicare il provvedimento di decisione della presente controversia che risulterà quindi ancora pendente alla data del 16 settembre (data di entrata in vigore della legge) e, pertanto, definibile in forma agevolata; rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione sempli
Sentenza Cassazione n. 32154/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris