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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01109/2024

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 19/07/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, oltre a non consentire di comprenderne i motivi, esposti in modo confuso e ridondante, è manifestamente infondato avendo ad oggetto un provvedimento non impugnabile ovverosia l'atto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, all'udienza del 19 luglio 2023, in cui erano assenti sia [OSCURATO:PERSONA] che il suo difensore come risulta dal verbale, si è riservato sull'opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 19/07/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, oltre a non consentire di comprenderne i motivi, esposti in modo confuso e ridondante, è manifestamente infondato avendo ad oggetto un provvedimento non impugnabile ovverosia l'atto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, all'udienza del 19 luglio 2023, in cui erano assenti sia [OSCURATO:PERSONA] che il suo difensore come risulta dal verbale, si è riservato sull'opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
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