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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19406/2026

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osto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inarnmissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle conclusioni della Procura Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 479 cod. pen. per difetto dell'elemento soggettivo.

All'imputata, presidente del seggio elettorale n. 2478, in occasione delle elezioni del Consiglio municipale del Municipio XV di Roma, veniva contestato diaver falsamente riportato il dato delle preferenze ricevute da ciascun capolista, assegnando a tutti, oltre ai voti di preferenza effettivamente ricevuti, anche i voti riportati dalla lista, privi di preferenze per i candidati.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale, in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 15 e 479 cod. pen. e 104 d.p.r. n. 361 del 1957, per aver il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (e il Pubblico Ministero) erroneamente contestato il reato di cui all'art. 479 cod. pen., anziché la fattispecie di cui all'art. 104 d.p.r. n. 361 del 1957, che sanziona la condotta dell'appartenente all'Ufficio elettorale che, con atti o omissioni contrari alla legge, alteri il risultato delle elezioni.

La parte civile evidenzia che l'erronea attribuzione dei voti aveva determinato l'alterazione del risultato delle elezioni, in quanto il candidato capolista era, in tal modo, risultato vincitore a discapito della parte civile, appartenente alla medesima lista, che aveva riportato più preferenze.

L'erroneo riferimento all'art. 479 cod. pen. aveva comportato che la [OSCURATO:PERSONA] venisse processata e assolta per una condotta "diversa e/o nuova" da quella che l'imputata aveva posto in essere, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di norma processuale, in relazione agli artt. 521, 178, lett. c), cod. proc. pen., 15 e 479 cod. pen. e 104 d.p.r. n. 361 del 1957, per aver il [OSCURATO:PERSONA] pronunciato sentenza anziché restituire gli atti al Pubblico Ministero per una nuova formulazione del capo di imputazione, così ledendo l'esercizio del diritto di difesa della parte civile, legittimata a proporre ricorso per cassazione per aver ricevuto un pregiudizio diretto dalla falsificazione del verbale riepilogativo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato, essendo risultata soccombente rispetto al candidato capolista. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché pongono questioni tra loro connesse.

La doglianza della parte civile riguarda, in sostanza, l'erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputata [OSCURATO:PERSONA], la quale, in qualità di presidente di un seggio elettorale, aveva proceduto all'erroneo conteggio delle preferenze riportate dai candidati delle diverse liste contrapposte, 2attribuendo a ogni "capolista", oltre alle preferenze riportate, anche i voti di lista privi di preferenza.

La condotta, così correttamente contestata in fatto, non rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., ipotizzata dal Pubblico Ministero, bensì in quella di cui all'art. 104 del d.p.r. n. 361 del 1957, in ragione della prodotta alterazione del risultato elettorale, con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non avrebbe potuto assolvere l'imputata, ma avrebbe dovuto sollecitare una modifica della contestazione o trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.

3. Ebbene, a prescindere dalla condivisibilità o meno della prospettazione in diritto della parte civile, in ordine al fatto che l'imputazione andasse modificata o integrata con la contestazione di un reato in concorso formale, il ricorso si appalesa del tutto generico, non dando conto dell'interesse della parte civile non su un piano puramente astratto, ma in rapporto a quanto concretamente accertato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con motivazione esaustiva e per nulla illogica o contraddittoria, ha infatti assolto l'imputata per difetto dell'elemento soggettivo del dolo, che, come noto, qualifica entrambe le fattispecie di reato sopra richiamate.

Si è accertato che l'erroneità del conteggio delle preferenze, rispetto a quanto stabilito dall'art. 73 del testo unico degli enti locali, è stata determinata dalla mancata conoscenza delle regole elettorali, e tale ricostruzione non è stata contestata neanche dalla parte civile.

Il ricorso, dunque, non si confronta minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato e insiste nel lamentare una diversa qualificazione che sarebbe del tutto ininfluente rispetto all'esito del procedimento.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al versamento di una somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inarnmissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle conclusioni della Procura Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 479 cod. pen. per difetto dell'elemento soggettivo. All'imputata, presidente del seggio elettorale n. 2478, in occasione delle elezioni del Consiglio municipale del Municipio XV di Roma, veniva contestato diaver falsamente riportato il dato delle preferenze ricevute da ciascun capolista, assegnando a tutti, oltre ai voti di preferenza effettivamente ricevuti, anche i voti riportati dalla lista, privi di preferenze per i candidati. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale, in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 15 e 479 cod. pen. e 104 d.p.r. n. 361 del 1957, per aver il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (e il Pubblico Ministero) erroneamente contestato il reato di cui all'art. 479 cod. pen., anziché la fattispecie di cui all'art. 104 d.p.r. n. 361 del 1957, che sanziona la condotta dell'appartenente all'Ufficio elettorale che, con atti o omissioni contrari alla legge, alteri il risultato delle elezioni. La parte civile evidenzia che l'erronea attribuzione dei voti aveva determinato l'alterazione del risultato delle elezioni, in quanto il candidato capolista era, in tal modo, risultato vincitore a discapito della parte civile, appartenente alla medesima lista, che aveva riportato più preferenze. L'erroneo riferimento all'art. 479 cod. pen. aveva comportato che la [OSCURATO:PERSONA] venisse processata e assolta per una condotta "diversa e/o nuova" da quella che l'imputata aveva posto in essere, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norma processuale, in relazione agli artt. 521, 178, lett. c), cod. proc. pen., 15 e 479 cod. pen. e 104 d.p.r. n. 361 del 1957, per aver il [OSCURATO:PERSONA] pronunciato sentenza anziché restituire gli atti al Pubblico Ministero per una nuova formulazione del capo di imputazione, così ledendo l'esercizio del diritto di difesa della parte civile, legittimata a proporre ricorso per cassazione per aver ricevuto un pregiudizio diretto dalla falsificazione del verbale riepilogativo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato, essendo risultata soccombente rispetto al candidato capolista. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché pongono questioni tra loro connesse. La doglianza della parte civile riguarda, in sostanza, l'erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputata [OSCURATO:PERSONA], la quale, in qualità di presidente di un seggio elettorale, aveva proceduto all'erroneo conteggio delle preferenze riportate dai candidati delle diverse liste contrapposte, 2attribuendo a ogni "capolista", oltre alle preferenze riportate, anche i voti di lista privi di preferenza. La condotta, così correttamente contestata in fatto, non rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., ipotizzata dal Pubblico Ministero, bensì in quella di cui all'art. 104 del d.p.r. n. 361 del 1957, in ragione della prodotta alterazione del risultato elettorale, con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non avrebbe potuto assolvere l'imputata, ma avrebbe dovuto sollecitare una modifica della contestazione o trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. 3. Ebbene, a prescindere dalla condivisibilità o meno della prospettazione in diritto della parte civile, in ordine al fatto che l'imputazione andasse modificata o integrata con la contestazione di un reato in concorso formale, il ricorso si appalesa del tutto generico, non dando conto dell'interesse della parte civile non su un piano puramente astratto, ma in rapporto a quanto concretamente accertato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con motivazione esaustiva e per nulla illogica o contraddittoria, ha infatti assolto l'imputata per difetto dell'elemento soggettivo del dolo, che, come noto, qualifica entrambe le fattispecie di reato sopra richiamate. Si è accertato che l'erroneità del conteggio delle preferenze, rispetto a quanto stabilito dall'art. 73 del testo unico degli enti locali, è stata determinata dalla mancata conoscenza delle regole elettorali, e tale ricostruzione non è stata contestata neanche dalla parte civile. Il ricorso, dunque, non si confronta minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato e insiste nel lamentare una diversa qualificazione che sarebbe del tutto ininfluente rispetto all'esito del procedimento. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al versamento di una somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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