CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 22711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19448/ 2019 R.G. proposto da Comune di Naro, elettivamente domiciliato in Roma , via delle Milizie n. 76, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Palermo; - ricorrente - 6Z) contro [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in Palermo, via Giovanni di Giovanni, n. 14, presso lo studio, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 886/ 2019, depositata il 14.4.2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-L'[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, ora in fallimento, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Palermo nei confronti del Comune di Naro per il pagamento dei compensi dovuti alla identificazione ed al censimento di bovini per i quali l'Unione Europea aveva previsto un rimborso in favore degli allevatori. 2.-In particolare, per come si deduce dalla sentenza e dal controricorso, non essendovi invece nel ricorso menzione sufficiente della vicenda storica, la legge regionale Sicilia numero 18 del 1974, poi successivamente modificata, ha regolato la concessione dei contributi che l'Unione Europea concede per ogni vitello, a favore degli allevatori: la legge prevede che le modalità operative di tale erogazione siano demandati ai comuni, i quali, avvalendosi di veterinari o dell'associazione regionale degli allevatori, facciano il censimento sulla base delle domande ricevute dei capi di bestiame aventi diritto al contributo, e che, per tale attività di censimento, poi corrispondano un compenso a chi l'ha effettuata, ossia ai singoli veterinari o all'associazione degli allevatori. Quest'ultima, dunque, ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Naro proprio per il pagamento dei compensi per l'attività di censimento e identificazione dei capi di bestiame per i quale era previsto il contributo comunitario. 3.-Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ne è seguito, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quello di Agrigento, dove la causa è stata riassunta e dove l'opposizione è stata accolta, sul rilievo d'ufficio che l'eventuale accordo fra il Comune e l'Associazione allevatori era privo di forma e dunque nullo per tale difetto.La Corte di appello di Palermo ha invece opinato diversamente, ritenendo non necessaria la forma scritta, trattandosi di obbligazioni ex lege, e rigettando le altre eccezioni del Comune relative alla impossibilità di pagamento, per difetto dei fondi che la Regione avrebbe dovuto fornire a tal fine, nonché di prescrizione del diritto. 4.-il Comune di Naro ricorre avverso questa decisione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] dell'Associazione allevatori si è costituito con controricorso. Considerato che Preliminarmente il collegio rileva che il ricorso difetta della descrizione del fatto: non dice nè quale sia stata la vicenda né quale il rapporto giuridico da cui è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]: leggendo il ricorso è impossibile capire per quale ragione il Comune è ritenuto obbligato verso l'Associazione. Solo attraverso la lettura del controricorso e della sentenza si ha chiaro il fatto storico che ha dato origine alla causa. Ad ogni modo. 5.-11 primo motivo denuncia violazione, oltre che degli articoli 16 e 17 del Regio decreto 2440 del 1923, altresì dell'articolo 1421 del codice civile. Secondo il Comune ricorrente la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non necessaria la forma scritta per questo tipo di contratti, sbagliando però nel distinguere tra attività di diritto privato ed attività di diritto pubblico del Comune, e ritenendo necessaria la forma scritta solo in questa seconda ipotesi e non nella prima. Secondo il ricorrente invece i contratti della pubblica amministrazione, e dunque anche quelli dei Comuni, sono soggetti a forma scritta anche quando il contratto sia di diritto privato come nel caso in questione. Il motivo è gradatamente inammissibile e comunque infondato. La ragione di inammissibilità risiede nella circostanza che il motivo non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, la quale non ha motivato sull'esistenza di un rapporto contrattuale, bensì di un obbligo di fonte normativa, cioè di un'obbligazione ex lege i capo al Comune: si veda, al riguardo, la chiara affermazione fatta dalla sentenza a pag. 4, prime cinque righe.Quanto alla gradata ragione di infondatezza, si rileva che, quale che sia la regola sulla forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione, essa presuppone per l'appunto che il Comune abbia stipulato un contratto, e lo abbia fatto senza l'osservanza della forma prescritta. Invece, nel caso presente, il rapporto tra il Comune e l'Associazione allevatori non dipende affatto da un contratto, quanto piuttosto dalla legge regionale che ne costituisce la fonte. A prescindere dalla correttezza della qualificazione fornita dalla Corte d'appello in termini di obbligazione ex lege, è tuttavia evidente che nella legge hanno fonte sia la scelta del soggetto cui affidare la prestazione, che è necessariamente l'associazione allevatori o il singolo veterinario, sia il contenuto della prestazione poiché è la legge a stabilire cosa costoro devono fare, sia infine la determinazione del corrispettivo, ed è altrettanto evidente che pertanto non può parlarsi di un rapporto che abbia fonte in un contratto, il cui contenuto sia determinato dalle parti. Si tratta in sostanza di un rapporto il cui contenuto è interamente determinato dalla legge e che, come tale, sfugge alla regola della necessaria forma scritta dei contratti. Quest'ultima è imposta solo nei casi in cui l'ente pubblico decida di vincolarsi ed abbia disponibilità di tale vincolo, circostanza nella quale è imposto questa volontà venga tradotta in forma scritta. Nella fattispecie invece, non v'è alcuna volontà dell'ente locale che debba essere documentata per iscritto, in quanto ogni elemento del rapporto è definito dalla legge. Ciò senza tacere del fatto che il motivo di censura non coglie esattamente la ratio della decisione impugnata: questa assume che, trattandosi di obbligazione ex lege non serve la forma scritta, quello obietta che i contratti della pubblica amministrazione vanno conclusi per iscritto. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della legge regionale numero 18 del 1974 anche in relazione all'articolo 1321 del codice civile. Secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero disatteso erroneamente l'eccezione di legittimazione passiva, che il Comune aveva svolto nei gradi di merito, sulla base dell'argomento che egli era soltanto un delegato al pagamento, e che invece il soggetto debitore delle somme doveva ritenersi la Regione. Ciò in ragione dell'articolo 5 della predetta legge numero 18 del 74 che espressamente prevedeva che le somme venissero versate dalla Regione ai Comuni interessati, i quali, poi, provvedevano a pagare gli aventi diritto sulla base degli elenchi definitivi. Secondo il Comune, questa norma rende passivamente legittimata la Regione anziché il Comune medesimo. Il motivo è infondato. Quand'anche infatti si qualificasse il rapporto come di mera delegazione di pagamento, non verrebbe meno la legittimazione passiva del Comune, proprio in quanto delegato dalla Regione ad adempiere alla prestazione nei confronti degli aventi diritto: in sostanza il delegato al pagamento è perciò stesso legittimato passivo in caso di azione volta all'adempimento. Si tratta infatti di una delegazione amministrativa nella quale l'ente delegato agisce in nome proprio, con conseguente imputabilità degli effetti giuridici della sua azione (Cass. 11540/ 2018). 8.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 del codice civile e dell'articolo 115 del codice di procedura civile, oltre che difetto assoluto di motivazione. La Corte d'appello ha ritenuto in sostanza che la prova dell'impossibilità di pagamento, o meglio la prova del fatto innpeditivo dell'obbligazione, avrebbe dovuto essere fornita dal Comune, il quale aveva invocato la mancata corresponsione da parte della Regione dei fondi necessari, ed aveva osservato che l'accreditamento delle somme era fatto costitutivo dell'obbligazione, nel senso che era uno dei presupposti perché il Comune potesse pagare, e la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione altrui compete a chi agisce in giudizio, mentre, per contro, la Corte d'appello ha ritenuto che l'accreditamento delle somme fosse il fatto impeditivo dell'obbligazione, ciò che giustificava l'inadempimento e dunque doveva porsi a carico del Comune. Il motivo è infondato.Pur essendo indiscutibile che il Comune avrebbe dovuto pagare i corrispettivi con i soldi della Regione, è di tutta evidenza che la mancata corresponsione di queste somme non può ritenersi alla stregua del fatto costitutivo della obbligazione di pagamento in capo al Comune, bensì è fatto impeditivo di quella obbligazione: sarebbe stato fatto costitutivo dell'obbligazione se fosse stato previsto dalla legge che l'Associazione allevatori avrebbe avuto diritto alle somme solo ove queste ultime fossero state messe a disposizione del Comune pagatore. Ma così non è: l'obbligazione del Comune sorge solo che sia accertato che l'Associazione allevatori ha diritto al compenso per l'attività svolta. In sostanza, il conferimento della provvista da parte della Regione non è condizione, presupposto o elemento costitutivo del diritto al pagamento della prestazione, e dunque non è elemento costitutivo della corrispettiva obbligazione, bensì è condizione di non imputabilità dell'inadempimento e dunque la relativa prova è a carico dell'obbligato. Peraltro, nel motivo si coglie anche l'assenza di critica all'affermazione che l'avere erogato il Comune acconti non poteva che dimostrare il ricevimento delle somme da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, una volta pacifico che nell'espletamento delle funzioni delegate il comune si era avvalso delle prestazioni, la mancanza di somministrazione dei fondi non integrava una ragione di esclusione della sussistenza della pretesa creditoria, ma a ben vedere, ove si consideri che lo steso ricorrente ha rimarcato nella memoria che nell'art. 36 della L.R. Sicilia n. 1 del 1979 è stabilito che "le somme assegnate ai Comuni per l'esecuzione delle funzioni amministrative trasferite con la presente legge sono scritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata di spesa distinti da quelli relativi all'esercizio di funzioni proprie", si dovrebbe ritenere che semmai il Comune possa rispondere del credito solo, nella prospettiva di un'esecuzione coattiva, tramite il detto capitolo. 10.-Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 2935 e 2946 del codice civile nonché 112 del codice di procedura civile. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto di non dover prendere in considerazione l'eccezione di prescrizione avanzata dal Comune stesso, con l'argomento che, formulata in via di eccezione in primo grado, avrebbe dovuto essere ribadita in appello sotto forma di impugnazione incidentale, anziché riproposta sotto forma di eccezione. Il Comune ricorrente invoca il principio di diritto espresso da questa Corte, a Sezioni unite con la sentenza 13195 del 2018, secondo cui la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare le eccezioni non accolte in primo grado, e ritiene che la Corte d'appello abbia deciso in contrasto con tale principio di diritto. Il motivo è inammissibile. Invero, quella è solo una delle due rationes decidendi della decisione impugnata la quale, in realtà, ha ritenuto di non dover decidere sulla questione della prescrizione poiché era stata proposta tardivamente dal Comune, che si era tardivamente costituito, e dunque era decaduto dal potere di eccepirla validamente (p. 5 della sentenza). Tanto si rileva non senza doversi rimarcare che sarebbe stato necessario pure o mezzo dell'appello incidentale (alla stregua di Cass., Sez. Un., nn. 7700 del 2016 e 11799 del 2017). Inoltre, la Corte d'appello non ha ritenuto in contrasto col principio di diritto sopra citato che era onere dell'appellante di riformulare l'eccezione di prescrizione nella forma dell'appello incidentale: piuttosto la Corte d'appello ha osservato che il Comune non ha sufficientemente contestato le ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a rigettare l'eccezione di prescrizione . Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulter