CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2899 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso la sentenza n. 1506/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 10/09/2020 R.G.N. 902/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7556/2021Numero sezionale 2899/2026Data pubblicazione 23/06/20261. Il Tribunale di Catania, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.depositata in data 30/03/2017, accoglieva la domandaproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannava l’INPS alrisarcimento del danno, liquidato in euro 27.692,00, in favoredella società ricorrente. Il Tribunale rilevava che la societàaveva presentato istanza alla Regione Siciliana per la fruizionedi un credito di imposta, appunto pari ad euro 27.692,00, perl’assunzione di due lavoratori svantaggiati ai sensi della legge106/2011 ed era stata esclusa dal beneficio a causa di un DURCnegativo erroneamente rilasciato dall’INPS nel mese di gennaio2013 per una erronea indicazione della posizione contributivadel mese di giugno 2012 - i cui contributi erano stati versati maerroneamente imputati al maggio del 2012 - nonostante lasocietà avesse chiesto la rettifica fin dal mese di ottobre del2012.2. L’INPS proponeva appello avverso la sentenza. La societàappellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodell’impugnazione. Con la sentenza n. 1506/2020 depositata indata 10/09/2020 la Corte di Appello di Catania, sezione lavoro,respingeva l’appello.3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si ècostituita in giudizio nonostante rituale e tempestiva notifica delricorso ed è rimasta intimata.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 12/06/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006 eNumero registro generale 7556/2021Numero sezionale 2899/2026del d.m. 24/10/2007, per essere stato ritenuto chNeu mverio dèi ra ccolta generale 21398/2026Data pubblicazione 23/06/2026responsabilità dell’INPS per la mancata concessione degli sgravial datore di lavoro dalla Regione Sicilia, per non avereprovveduto ad aggiornare le proprie banche dati.1.1. Secondo l’INPS la sentenza impugnata avrebbe errato nelconsiderare la condotta dell’INPS fonte di responsabilità perdanni per la mancata risposta all’istanza di rettifica, perchétutta la fattispecie doveva essere considerata e valutata allaluce delle norme che disciplinano il procedimento di regolaritàcontributiva e quindi la irregolarità doveva essere sanata entroquindici giorni dalla comunicazione INPS solo ove il datore dilavoro avesse provveduto in conformità.1.2. Secondo l’INPS in questo caso l’errore era dovuto allacondotta del datore di lavoro che aveva generato irregolaritàcontributiva che l’INPS aveva chiesto di regolarizzare in data11/01/2013. Solo in data 01/02/2013 il datore di lavoro avevachiesto di emendare l’errore commesso, quindi dopo il decorsodei quindici giorni previsti dal d.m. di rilievo. Non rilevavasecondo l’INPS il concetto di regolarità contributiva ma ilpossesso del DURC, perduto in ragione di condotta del datoredi lavoro e non riacquistato perché il datore di lavoro avevamancato di seguire la procedura e di rispettare il termine diquindici giorni.2. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata argomentapartendo dall’istanza di rettifica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e afferma checon essa era stata chiesta la correzione; che, di seguito, larichiesta era stata reiterata e che l’INPS aveva rispostoriferendo di uno storno in lavorazione e che l’istanza era deltutto idonea ad aprire il procedimento di rettifica della posizionecontributiva. In tal senso si veda il periodo della pronunciaimpugnata che inizia con le parole: «ora, non è revocabile inNumero registro generale 7556/2021Numero sezionale 2899/2026dubbio che la società abbia formalmente fatto istaNnuzmaer o ddi ira ccolta generale 21398/2026Data pubblicazione 23/06/2026correzione della propria posizione contributiva findall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che in considerazione di ciò l’enteprevidenziale era tenuto a dare corso alla suddetta richiesta neitempi previsti dalla legge per il compimento del procedimentoamministrativo».2.1. Orbene, con questa ratio decidendi il motivo non siconfronta e, per l’effetto, è inidoneo ad attingere lamotivazione.2.2. Nemmeno sussiste, poi, la dedotta violazione di legge. Leregole circa la sanatoria della irregolarità contributiva non sonodecisive perché qui non veniva in rilievo alcuna irregolaritàcontributiva, il datore di lavoro aveva già pagato tutto il dovuto,ma vi era solo un errore nella imputazione del pagamento;andava corretta l’imputazione del pagamento e, a tal fine, erasufficiente l’istanza dell’ottobre del 2012 proposta dal datore dilavoro a mezzo del cassetto previdenziale.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006 edel d.m. 24/10/2007, per non essere stato ritenuto che vi fosseconcorso del datore di lavoro nella causazione del dannoderivato dalla mancata fruizione degli sgravi.3.1. Il motivo è infondato. Non vi è concorso di colpa deldanneggiato perché, seguendo il ragionamento della Corte diAppello non efficacemente attinto dal primo motivo di ricorso,l’emissione stessa del DURC irregolare dipendeva dall’inattivitàdell’INPS piuttosto che dall’errore del datore di lavoro, attesoche detto errore era stato emendato prima della comunicazionedi irregolarità.3.2. La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione deiprincipi affermati in materia da questa Corte: in tema diNumero registro generale 7556/2021procedura di regolarizzazione delle inadempienze, la violazioneN umero sezionale 2899/2026Numero di raccolta generale 21398/2026degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenzialeData pubblicazione 23/06/2026può comportare una sua responsabilità risarcitoria perl’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e laperdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri chel’inadempimento dell’ente ha comportato causalmente taledanno (v. Cass. n. 27107 del 2018; nello stesso senso cfr., piùdi recente, Cass. n. 9057 del 2026; Cass. n. 2678 del 2026 eCass. 15529 del 2026).4. Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.5. Nulla in ordine alle spese in difetto di costituzione del datoredi lavoro. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])