Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 31649/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il 26/06/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, in via preliminare, che le doglianze proposte da entrambi i ricorrenti nei confronti della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione della ricettazione contestata sono manifestamente infondate in quanto, come legittimamente rilevato dalla Corte d'appello, il fatto che le recidive contestate ai ricorrenti fossero state ritenute "subvalenti" rispetto alle circostanze attenuanti generiche, non elideva il loro effetto sull'allungamento dei termini di prescrizione; sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., neppure quando la recidiva, ritualmente contestata all'imputato ed applicata dal giudice, sia stata ritenuta subvalente, all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti (tra le altre: Sez. 1, n. 14980 del 10/04/2026, Natalini, Rv. 289875 - 01); ritenuto che i primi motivi di ricorso proposti nell'interesse sia del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA] non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo non confrontandosi con la puntuale motivazione offerta dalla Corte d'appello che, sul tema devoluto, ha affermato, facendo preciso riferimento alle emergenze processuali dimostrative, che entrambi i ricorrenti erano consapevoli della provenienza delittuosa dei beni detenuti (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto infine che non superano la soglia di ammissibilità i motivi proposti da entrambi i ricorrenti nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la relativa motivazione in ordine non si presta ad alcuna censura (pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata); infine il Collegio rileva che la specifica doglianza proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per contestare il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4 cod. pen. è manifestamente infondata in quanto la Corte d'appello, con motivazione e aderente alle emergenze processuali ha rilevato che la ricettazione riguardasse cinque motoveicoli di provenienza furtiva per un valore complessivo di diverse migliaia di euro che non poteva essere qualificata di lieve entità (pag. 7 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.ML' [OSCURATO:PERSONA] Doti SS (ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 26/06/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, in via preliminare, che le doglianze proposte da entrambi i ricorrenti nei confronti della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione della ricettazione contestata sono manifestamente infondate in quanto, come legittimamente rilevato dalla Corte d'appello, il fatto che le recidive contestate ai ricorrenti fossero state ritenute "subvalenti" rispetto alle circostanze attenuanti generiche, non elideva il loro effetto sull'allungamento dei termini di prescrizione; sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., neppure quando la recidiva, ritualmente contestata all'imputato ed applicata dal giudice, sia stata ritenuta subvalente, all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti (tra le altre: Sez. 1, n. 14980 del 10/04/2026, Natalini, Rv. 289875 - 01); ritenuto che i primi motivi di ricorso proposti nell'interesse sia del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA] non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo non confrontandosi con la puntuale motivazione offerta dalla Corte d'appello che, sul tema devoluto, ha affermato, facendo preciso riferimento alle emergenze processuali dimostrative, che entrambi i ricorrenti erano consapevoli della provenienza delittuosa dei beni detenuti (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto infine che non superano la soglia di ammissibilità i motivi proposti da entrambi i ricorrenti nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la relativa motivazione in ordine non si presta ad alcuna censura (pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata); infine il Collegio rileva che la specifica doglianza proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per contestare il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4 cod. pen. è manifestamente infondata in quanto la Corte d'appello, con motivazione e aderente alle emergenze processuali ha rilevato che la ricettazione riguardasse cinque motoveicoli di provenienza furtiva per un valore complessivo di diverse migliaia di euro che non poteva essere qualificata di lieve entità (pag. 7 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.ML' [OSCURATO:PERSONA] Doti SS (ti
Sentenza Cassazione n. 31649/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris