CassazionesentenzaSezione FDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 34409/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ric:orso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, giudicando su rinvio da Cass., Sez. 6, n. 19471 del 03/05/2023, Rv. 284706, premette che Cembalo è già stato consegnato alla Germania, dove si trova in stato di detenzione, in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) disposto dall'autorità giudiziaria tedesca per reati più risalenti; quindi, avendo qualificato la successiva richiesta di consegna per delitti commessi tra il 2017 e il 2020 come richiesta di estensione ai sensi dell'art. 26 I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69, rilascia l'assenso, subordinandolo alla condizione che la persona consegnata, dopo essere stata sottoposta a processo, sia inviata in Italia per scontarvi le eventuali pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola i seguenti due motivi di ricorso. 2.1. Violazione dell'art. 7 della I. 22 aprile 2005, n. 69. Come già eccepito davanti alla Corte di appello, difetterebbe il requisito della doppia punibilità richiesto da detta disposizione legislativa. Per un verso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale, sarebbe stata contestata a Cembalo l'ipotesi associativa. Nella contestazione mossa a Cembalo e riportata nel MAE tradotto in italiano, sono infatti sbarrate le sole caselle relative ai reati di truffa e al traffico di veicoli rubati. Egualmente, nel MAE si trovano elencati dieci episodi di truffa per noleggio di autovetture commessi dal 2017 al 2020, con la specificazione «10 reati di truffa commessi professionalmente ovvero con un'organizzazione a delinquere, in un caso (n. 9) tentata truffa». Per altro verso, residuando, dunque, soltanto i dieci episodi di truffa, difetterebbe la condizione di doppia inc:riminabilità, posto che manca la condizione di procedibilità indispensabile all'esercizio dell'azione penale e quindi alla punibilità in concreto dei delitti di truffa. 2.2. Violazione dell'art. 18-bis, lett. a) della I. n. 69 del 2005. Secondo l'imputazione, Cembalo avrebbe ricevuto auto, importate dalla Germania, per il tramite di altri soggetti, per poi sub-noleggiarle o venderle sempre in Italia. Di conseguenza, il fatto sarebbe stato commesso in Italia e risulterebbe, quindi, integrata l'ipotesi di rifiuto di cui alla disposizione in oggetto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.1. Quanto al primo motivo e all'asserito difetto del requisito di doppia punibilità imposto dall'art. 7 legge n. 69/2005, va premesso che, secondo il pacifico insegnamento di questa Corte in tema di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, le incriminazioni dello Stato richiedente e quelle italiane devono soltanto presentare elementi fondamentali comuni e non necessariamente coincidere (Sez. 6, n. 3079 del 06/12/2017, dep. 2018, Magni, Rv. 272144; Sez. 6, n. 40169 del 09/11/2010, Schuchter, Rv. 248930). Con precipuo riferimento al mandato di arresto europeo, si è poi precisato che, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è piuttosto sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790). Tali condizioni appaiono inverate nel caso concreto. Nel provvedimento impugnato, si afferma, infatti, che Cembalo, secondo la provvisoria imputazione, si è «associato» con altre persone «per commettere una serie indefinita di delitti» di truffa, prendendo a noleggio in Germania automobili per poi non restituirle, non pagarne il canone e per portarle in Italia dove venivano vendute o noleggiate nella provincia di Napoli, attraverso imprese di autonoleggio gestite proprio da Cembalo, con ingiusto profitto per gli associati a delinquere. Anche in considerazione della limitazione imposta dalla novella del d.lgs. 02/02/2021, n. 10 alla cognizione di questa Corte - che non può più vertere sui vizi di motivazione -, si desume, dunque, la corretta configurazione degli elementi caratterizzanti l'ipotesi associativa, se non su un piano formale, quantomeno nella descrizione del fatto (dovendosi dunque ritenere superati sia il rilievo secondo cui sono state sbarrate le sole caselle con la dicitura "truffa" e "traffico di veicoli rubati", ma non anche la casella relativa all'ipotesi associativa, sia la deduzione inerente al numero dei reati per cui nella tradizione del MAE si dichiara di procedere).2.2. D'altronde - anche a prescindere dalla contestazione della fattispecie associativa - nel provvedimento impugnato viene correttamente precisato che la condizione della doppia punibilità sarebbe egualmente integrata con riferimento alle fattispecie di truffa, tale condizione dipendendo esclusivamente dalla natura della condotta incriminata e non anche dalla condizione di procedibilità della stessa. Anche sul punto la sentenza impugnata si conforma all'insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all'autorità giudiziaria richiedente, all'esito del processo (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248969; vd. anche Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, Svizzero, Rv. 278456 che richiama, ex multis, Sez. 6, n. 1850 del 12/04/2000, Gartz, Rv. 220753). 2.3. Infine, i giudici del merito hanno cura di aggiungere che, considerata la pena edittale, troverebbe comunque applicazione l'art. 8 della I. n. 69 del 2005, il quale, dispone che «in deroga all'art. 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni». Poiché, in effetti, sia la partecipazione ad una associazione criminale, sia i delitti di truffa rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, e sono puniti, in Germania, con pena superiore a tre anni, anche sotto profilo, il provvedimento impugnato si sottrae, dunque, a censure. 2.4. Il motivo va, in conclusione, respinto. 3. Infondato è pure il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce errata applicazione dell'art. 18-bis, lett. a) I. n. 69 del 2005. Premesso che, secondo tale disposizione, «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la Corte di appello può rifiutare la consegna [...] se [...] riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio», la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto in oggetto sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, Radulovic, Rv. 283600; analogamente, Sez. 6, n. 5929 de/ 11/02/2020, Pennisi, Rv. 2:78329). Di conseguenza, appare adeguata l'affermazione della Corte di appello per cui, se è vero che le truffe sono state commesse da Cembalo in territorio italiano - ciò che, peraltro, in base al tenore della contestazione provvisoria riportata in sentenza nemmeno appare incontrovertibile -, è anche vero che l'autorità giudiziaria tedesca si trova nella «posizione migliore rispetto a quell'italiana per l'accertamento dei fatti, dal momento che, mentre in Germania il procedimento già istruito e nella fase dell'esercizio dell'azione penale, in Italia non risulta nemmeno iniziato», aggiungendo che, ove la Corte di appello esercitasse proprio potere di rifiuto, «determinerebbe una situazione di fatto per la quale l'accertamento delle penali responsabilità sarebbe rallentato invece che accelerato». 4. Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce