CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 17954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32622-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 32622/2019 Cron. Rep. Ud. 17/05/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 470/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2019 R.G.N. 1568/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2409/2010, la Corte d’appello di Roma aveva respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto la domanda dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], fondata sull’assunto della genericità della clausola relativa al termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, relativo al periodo 22.10.2003-14.1.2004. 2. Con sentenza n. 9676 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , questa Corte Suprema ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso detta sentenza d’appello, dichiarando assorbiti i restanti due motivi. Ha cassato l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto ed ha rinviato alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, cui ha demandato di regolare anche le spese del giudizio di legittimità. In particolare, nell’accogliere detto primo motivo nel quale si lamentava tra l’altro la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.) in relazione all’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, questa Corte aveva rilevato che la Corte d’appello aveva deciso in violazione di tale disposto normativo così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità “allorquando giudica l’assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione, non avendo in particolare tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato; in particolare non emerge una congrua considerazione di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza richiamata e cioè in ambito territoriale, luogo della prestazione lavorativa, mansioni dei lavoratori da sostituire, diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, periodo di tempo al quale le enunciate esigenze di carattere sostitutivo facevano riferimento (v. da ultimo, in vicende sostanzialmente sovrapponibili alla presente Cass. n. 1605 del 2016 ed ord. VI n. 182 del 2016)”. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio a seguito di riassunzione da parte del la Armaiuoli, e in difetto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA], così provvedeva: “Rigetta la domanda; [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio quantificate, quanto al primo grado in € 1.350,00, di cui € 750,00 per onorari; quanto al secondo grado i € 1.750,00, di cui € 950,00 per onorari; quanto al giudizio di legittimità in € 2.500,00; per il presente grado del giudizio in € 3.307,00, oltre in tutti i casi al pagamento delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”. 4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, premesso quanto statuito da questa Corte nella sentenza che aveva cassato con rinvio la precedente decisione della medesima Corte territoriale, riteneva che, alla stregua dei principi di diritto in base ai quali era richiesto un nuovo esame della fattispecie, era sufficientemente integrato, con riferimento alla clausola di apposizione del termine al contratto stipulato a partire dal 22.10.2003, il requisito della specificità.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a duemotivi. 6. Ha resistito l’intimatacon controricorso. 7. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1 del d.lgs. 368/2001 in connessione con l’art. 2697 cod. civ. Richiamata la parte saliente della motivazione resa nell’impugnata sentenza, deduce che: “Nel merito della decisione in punto idoneità della motivazione addotta nel contratto individuale vi è poco da dire: questa è infatti la giurisprudenza consolidata di questa Corte e bene ha fatto il giudice del rinvio a ritenere congrua la motivazione indicata nel contratto individuale. Ma la questione non risolveva comunque la causa”. Argomenta, infatti, che nel proprio atto di riassunzione, ella aveva richiamato il contenuto del suo controricorso nel precedente giudizio di cassazione, in cui aveva replicato al secondo motivo di ricorso avverso circa i pretesi vizi motivazionali e sulle prove. Sostiene, allora che la Corte del rinvio non aveva tenuto in alcun conto quanto le era stato così rappresentato e che, comunque, costituiva un suo onere, ossia, la verifica della fondatezza delle circostanze che, pur costituendo in astratto una ragione oggettiva che giustificava l’apposizione del termine, andavano comunque provate dal datoredi lavoro a fronte della contestazione svolta dal lavoratore. Riportato, quindi, altro passo della motivazione di Cass. n. 9676/2016, assume che “non si può dire che l’omesso esame dell’effettività della sussistenza delle ragioni addotte derivasse” da detta pronuncia di questa Corte. La lavoratrice, infatti, aveva contestato, oltre alla idoneità della formula, la sussistenza delle ragioni addotte nel contratto. Ciò risultava chiaramente dalla precedente sentenza n. 2409/2010 della medesima Corte di appelloe da quella di primo grado, i cui passi in merito, in precedenza riportati, si erano fatti valere nell’atto di riassunzione ex art. 392 cpc. Viceversa, secondo la ricorrente, la Corte di Roma nulla aveva detto sul punto, pur debitamente sollecitata e neppure aveva motivato circa una diversa valutazione fatta del materiale probatorio, ammesso peraltro che, nella specie, ciò fosse possibile. Ne conseguiva che la decisione è stata emessa in violazione delle norme in titolazione che impongono al giudice di decidere in base alla dimostrazione della sussistenza in concreto delle ragioni addotte nel contratto individuale. 2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., rilevando che il legislatore in tale disposizione ha fatto espresso riferimento al “rimborso” delle spese, e che da tanto si deduce che, in assenza di costituzione e, quindi, di difese della controparte non vi è nulla da rimborsare. Osserva, allora, che nella specie [OSCURATO:PERSONA] non si era costituita nella fase di rinvio e, dunque, la Corte di merito non poteva condannare la ricorrente al rimborso di spese mai sostenute. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1.Esso è esclusivamente basato sulla dedotta violazione di due norme di diritto sostanziale, e, cioè, dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 2697 c.c. Pertanto, sarebbe da ricondurre al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. In realtà, come emerge chiaramente dallo sviluppo della censura sopra ampiamente riassunto, la ricorrente si duole di un’incompleta pronuncia della Corte territoriale circa la domanda dalla stessa proposta, nonché di talune anomalie motivazionali. In sintesi, secondo l’impugnante, la Corte del rinvio, mentre si era pronunciata positivamente sulla legittimità della clausola recante il termine nel suo contratto individuale di lavoro a tempo determinato (il che ella non ponepiù in discussione), non si era espressa, invece, sulla sussistenza effettiva di tale presupposto di legittimità. Secondo la stessa, infatti, la sua domandasi fondava anche su tale profilo, che ella avrebbe riproposto nel riassumere il giudizio ex art. 392 c.p.c. 3.2. Rileva, allora, il Collegio che la Corte territoriale non ha certamente violato il precetto di cui all’art. 2697 c.c. (la cui violazione, come noto, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata), per il semplice motivo che non si è occupata affatto di questioni di prova circa l’effettività delle ragioni che giustificavano l’apposizione del termine al contratto di lavoro inter partes, ma ha fondato il suo convincimento esclusivamente sul contenuto di tale contratto a riguardo (cfr. pagg. 3-4 della sua sentenza). 3.3. Resta, perciò, confermato che la ricorrente per censurare utilmente in questa sede di legittimità l’impugnata sentenza circa tali profili che attengono al piano probatorio, avrebbe dovuto lamentare la violazione dell’art. 112 c.p.c. in chiave di minuspetizione rispettoa quanto da lei dedotto e richiesto; error in procedendo che era da far valere con il diverso mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. Inoltre, in questa ben differente chiave, in ossequio al requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione , avrebbe dovuto, se non trascrivere, almeno richiamare i passi salienti e le conclusioni dell’originario ricorso introduttivo del giudizio, onde rendere possibile a questa Corte verificare che le sue domande si fondassero, non solo sulle indicazioni fornite in contratto, ma anche sull’insussistenza in concreto delle ragioni addotte nello stesso. 4. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, pur essendo la norma che viene in considerazione, non l’art. 92 c.p.c. , bensì l’art. 91dello stesso codice di rito civile.5. Difatti, s econdo un consolidato indirizzo di questa Corte Suprema, la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (così Cass. civ., sez. II, 19.8.2011, n. 17432; e in termini id., sez. I, 25.9.1997, n. 9419; id., sez. lav., 9.11.1982, n. 5897, la quale aveva evidenziato che presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio). Inoltre, le più recenti decisioni di le gittimità, che hanno dato continuità a detto indirizzo, hanno cassato senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, comma terzo, c.p.c., le statuizioni dei giudici di merito emanate in contrasto con tale principio di diritto circa il regolamento delle spese (cfr. Cass. civ., sez. VI, 28.2. 2020, n . 5465; id., sez. III, 26.6.2018, n. 16786). 5.1. Nel caso di specie, soltanto nel procedimento di rinvio la società [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita (cfr. alla fine di pag. 2 dell’impugnata sentenza), pur non essendone stata dichiarata la contumacia, a quanto consta. Nei precedenti due gradi di merito e nel precedente giudizio di cassazione (in veste di ricorrente), invece, [OSCURATO:PERSONA] ha sempre partecipato al giudizio, costituendosi con i propri difensori. Perconseguenza, il regolamento delle spese processuali adottato dalla Corte distrettualeè stato deciso in violazione dell’art. 91 c.p.c. solo limitatamente alle spese del giudizio di rinvio. Per contro le liquidazioni delle spese per i due gradi di merito e per il pregresso giudizio di legittimità, non altrimenti censurate, restano giustificate, perché le relative statuizioni, espressione di un potere officioso (cfr. Cass. n. 5465/2020 e n. 16786/2018 già cit.), sono conformi al consolidato indirizzo in baseal quale anche il giudice del rinvio deve decidere circa le spese avendo riguardo all’esito complessivo della lite. 5.2. A riguardo, peraltro, come nei casi decisi con i provvedimenti sopra richiamati, l’impugnata sentenza dev’essere cassata senza rinvio, con la mera eliminazione dal capo della stessa circa il regime delle spese processuali della liquidazione di quelle relative al giudizio di rinvio (quantificate in € 3.307,00), oltre che dei relativi accessori (rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge). 6. Stante il pur circoscritto accoglimento del secondo motivo di ricorso, cui la controricorrente ha complessivamente resistito, chiedendone il rigetto, le spese di questo giudizio di legittimità possono essereintegralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiarato inammissibil e il primo . Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, limitatamente alla statuizione di co