CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 07827/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9329-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 768/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/09/2018 R.G.N. 706/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9329/2019 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 3.3.2015, con orario part time sino al 17.8.2015 e successivamente a tempo pieno, tra [OSCURATO:PERSONA] e Banca di credito cooperativo [OSCURATO:PERSONA], e condannato la Banca alla riammissione in servizio e al pagamento di una indennità pari a 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 legge n. 183 del 2010; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA]; il lavoratore resiste con controricorso; 3. in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la Banca ha depositato verbaledi conciliazione stipulato in sede protetta in data 19.9.2019 dal quale risulta che la stessa ha rinunciato al ricorso per cassazione (n. R.G. 9329/2019), che il lavoratore ha aderito alla rinuncia e che entrambe le parti dichiarano compensate le spese del giudizio; 4. deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione delricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019); in considerazione della pattuizione contenuta nelverbale di conciliazione, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.; P.Q.M. LA CORTE dichiara cessata la materia del contendere compensando le spese tra dette parti. Così dec