CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 25652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 16/10/2025 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 18/5/2023 dal Tribunale di Modena, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità - con quattro distinti motivi - sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. La sentenza si limiterebbe a riconoscere il dolo eventuale, a fronte, al più, di una condotta colposa: nessun passaggio argomentativo, inoltre, dimostrerebbe che l'imputato - estraneo al gruppo criminale ed al meccanismo fraudolento - si fosse rappresentato la concreta possibilità che i crediti utilizzati in compensazione fossero inesistenti. La motivazione sarebbe inoltre viziata nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'art. 48 cod. pen., invero evidente a fronte di una sofisticata costruzione artificiosa di cui anche il ricorrente sarebbe rimasto vittima. La tesi difensiva dell'affidamento incolpevole, pertanto, sarebbe stata rigettata con un argomento viziato, con violazione degli artt. 27 Cost. e 533 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che - pacifico il profilo oggettivo del reato - la Corte di appello ha evidenziato che non poteva trovare affidamento la tesi difensiva in forza della quale l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato vittima di una truffa, non riscontrandosi, ad esempio, alcuna denuncia dallo stesso sporta nei confronti di eventuali truffatori. Sotto altro profilo, la sentenza ha richiamato l'onere di verifica e controllo che incombe sul legale rappresentante di una società, come lo stesso ricorrente, con l'effetto che tutte le dichiarazioni e le operazioni fiscali, compresa quella oggetto di contestazione, possono essere compiute soltanto previa verifica della piena legittimità: ebbene, entrambe le sentenze di merito hanno sottolineato che tale verifica era risultata certamente assente nel caso di specie, tanto che lo stesso imputato aveva dichiarato di non conoscere nulla in ordine alla società i cui crediti venivano coinvolti nell'operazione di compensazione così effettuata. Già il Tribunale, peraltro, aveva indicato specifici ed oggettivi indici di inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato quanto alle giustificazioni offerte (pag. 4). 4.1. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la motivazione risulta incensurabile laddove ha riconosciuto, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], quantomeno il dolo eventuale, avendo egli accettato il rischio che l'operazione in esame potesse contenere profili di illegalità,senza svolgere alcun effettivo e previo accertamento. In senso contrario, peraltro, non possono essere accolte in questa sede le considerazioni di puro merito oggetto del ricorso, con riguardo alla asserita estraneità dell'imputato al gruppo criminale, all'assenza di poteri di controllo, alla "sofisticata costruzione artificiosa idonea a trarre in errore un soggetto privo degli strumenti cognitivi necessari per coglierne l'illiceità" (da cui l'invocato art. 48 cod. pen.); questi argomenti, peraltro del tutto generici, sono propri della sola fase di cognizione e non sono ammessi di fronte al Giudice di legittimità. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDEPOSITAT.2 [OSCURATO:PERSONA] Sezione Vil Penale 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE I JDIZIARIO Dott.ssa Kat' i 1emeflte 2