CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 23763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28748-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1178, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 404/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, invocandone la condanna alla recisione dei rami di alcuni alberi posti a confine tra le proprietà delle parti, nonché al risarcimento delle spese di raccolta del relativo fogliame. Il convenuto si costituiva, resistendo alla domanda ed allegando di aver eseguito la potatura; circostanza, questa, contestata dall’attore, il quale allegava che essa non aveva interessato l’intera altezza delle piante. Con sentenza n. 125/2017 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, alla luce dell’intervenuta potatura, compensando le spese. Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti, eredi dell’originario attore, e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, n. 404/2021, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame, confermando la decisione del Tribunale. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, invocandone la condanna alla recisione dei rami di alcuni alberi posti a confine tra le proprietà delle parti, nonché al risarcimento delle spese di raccolta del relativo fogliame. Il convenuto si costituiva, resistendo alla domanda ed allegando di aver eseguito la potatura; circostanza, questa, contestata dall’attore, il quale allegava che essa non aveva interessato l’intera altezza delle piante. Con sentenza n. 125/2017 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, alla luce dell’intervenuta potatura, compensando le spese. Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti, eredi dell’originario attore, e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, n. 404/2021, resa nella resistenza della parte appellata, rigettava il gravame, confermando la decisione del Tribunale. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 113 c.p.c. e 896 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la potatura eseguita dall’odierna parte intimata, senza considerareche essa aveva riguardato solo la parte inferiore delle piante di cui è causa, ma non anche la parte superiore. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 115 c.p.c. perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che l’odierno intimato non aveva mai negato che la potatura da egli eseguita avesse riguardato solo la parte inferiore degli alberi di cui si discute. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 113 c.p.c. e 896 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la mancanza della prova dell’attualità del pregiudizio lamentato dalla parte appellante. Ad avviso degli odierni ricorrenti, la decisione avrebbe dovuto essere assunta sulla base della situazione di fatto esistente al momento della domanda, essendo ininfluenti i successivi accadimenti, incluso il parziale adempimento eseguito dall’appellato. Le prime tre censure sono inammissibili, poiché esse si risolvono nella richiesta di riesame del fatto, non consentita in sede di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24248 del 25/10/2013, Rv. 627790). La Corte di Appello ha ritenuto non controverso il fatto che tra le parti esistesse un accordo verbale relativo alla posa in opera delle piante di cui si discute a confine tra le due rispettive proprietà (cfr. pag. 6 della sentenza). Partendo da tale premessa, non contestata dagli odierni ricorrenti, la Corte di merito ha dato atto che le fotografie depositate dall’odierno intimato sin dalla sua costituzione in prime cure dimostrassero “… la avvenuta potatura dei rami sporgenti verso la proprietà dell’attore” ed ha aggiunto che “Dal canto suo, la parte appellante, lamentando un adempimento parziale, non ha dimostrato l’esistenza di una situazione diversa da quella descritta nelle fotografie dalle quali effettivamente emerge la potatura dei rami che protendevano sulla proprietà dell’attore e si rappresenta una situazione completamente diversa da quella risultante nelle foto che descrivono la situazione anteriore” (cfr. ancora pag. 6). La Corte di merito ha poi aggiunto che “Né appare legittima la pretesa di una potatura più integrale in quanto non si discute in materia di alberi posti in violazione delle distanze, anzi risulta essere stata accettata la presenza di quel tipo di albero, nel punto in cui sono stati impiantati” (cfr. sempre pag. 6). In tal modo, il giudice di merito ha ritenuto, all’esito di un accertamento di fatto non suscettibile di riesame in questa sede, che l’appellante, odierno intimato, avesse dimostrato sin da subito di aver adempiuto alla richiesta della parte attrice, e per essa, oggi, dei suoi eredi, odierni ricorrenti. Pertanto, ha escluso la sussistenza di un interesse attuale ad agire, facendo corretta applicazione del principio secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 28/11/2008, Rv. 605612; Cass. Sez.3, Ordinanza n. del 28/06/2010 , Rv. 613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. del 27/ 01/2011 , Rv. 616029; Cass. Sez.L, Sentenza n. del 04/05/2012 , Rv. 622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.L, Sentenza n. del 23/12/2009 , Rv. 611498). Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe confermato la compensazione delle spese, già disposta dal Tribunale, pur avendo accertato che la potatura era avvenuta dopo la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 113 e 91 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe compensato le spese, senza considerare che prima della notificazione della citazione l’odierno intimato aveva ricevuto una diffida a provvedere alla potatura, la quale era rimasta senza esito. Anche queste censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Non è infatti possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez.2, Sentenzan. del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez.1, Sentenza n. del 24/01/2013 , Rv. 624926 e Cass. Sez.5, Ordinanza n. d el 31/03/2017 , Rv. 643477 ). Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna dell’appellato al pagamento delle spese occorrenti per la rimozione del fogliame degli alberi di cui è causa. La censura è inammissibile, poiché la Corte di Appello ha esaminato la domanda, dando rilievo al fatto che l’odierno intimato “… ha dimostrato tramite pec inviata il 6.7.2017, senza contestazioni sul punto, che egli aveva offerto di pagare maestranze esterne per provvedere alla pulizia” (cfr. pag. 8 della sentenza). Il lamentato vizio di omessa pronunzia, dunque, non sussiste”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando altresì –in relazione al terzo motivo di ricorso– che gli eventi successivi alla proposizione della domanda giudiziale, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, vanno sempre considerati, sia in relazione alla sussistenza dell’interesse attuale e concreto ad agire o a resistere, sia con riferimento al governo delle spese. Sotto questo profilo, la Corte distrettuale ha ritenuto che, a fronte della potatura eseguita dall’odierno intimato, non vi fosse più l’attualità del pregiudizio e, quindi, difettasse l’interesse concreto alla coltivazione della domanda di taglio delle radici e dei rami protesi. Con riferimento invece alla decisione sulle spese, oggetto del quarto e quinto motivo, il Collegio osserva che il giudice di merito ha valorizzato la circostanza che l’odierno intimato si fosse offerto di provvedere al taglio dei rami protesi sul fondo altrui, a proprie spese e con proprie maestranze (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Affermazione, questa, che non è attinta in modo specifico dalle censure con le quali i ricorrenti si dolgono del complessivo governo delle spese operato dalla Corte territoriale. La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Gli argomenti relativi alle modalità di costituzione della servitù non appaiono decisivi, posto che nella specie l’odierno ricorrente non ha invocato l’accertamento di un diritto di servitù, nè la sua domanda è stata interpretata in tali termini dai giudici di merito; egli, invero, ha agito per ottenere il semplice taglio dei rami protesi sul suo fondo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 896 c.c. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudiziodi legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi