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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 27361/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11398/2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 25/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Milano, con elezione di domicilio digitale presso i suddetti indirizzi PEC. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. i n [OSCURATO:PERSONA], in persona dei commissari straordinari Dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Villafranca di Verona (VR), [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]. - intimat a - avverso il decreto,reso all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 99 l. fall.,del Tribunale di Verona, datato 17 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnat o il Tribunale di Verona - decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. i n [OSCURATO:PERSONA]- ha accolto parzialmente l’impugnazione, ammette ndo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al passivo, in chirografo, per l’importo di €53.220,20 , a titolo di corrispettivo per l’attività di revisione svolta in relazione al bilancio 2014 e per l’ulteriore attività di cui alla fattura n. 226/2014e conferma ndo, per il resto,il provvedimento di esclusione dal passivo emesso dal giudice delegato. 2.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva infatti proposto opposizione ex art. 98 l fall. avverso il decreto, con il quale il giudice delegato aveva escluso il credito di complessivi € 74.310,20, insinuato a titolo di compenso per l’attività di revisione legale dei conti (svolta dalla società opponente a favore dell’opposta in relazione agli anni 2013 e 2014), nonché per prestazioni professionali relative ad un’attestazione circa il rispetto dei vincoli finanziari “covenants”(calcolati con riferimento al bilancio consolidato del [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2013)e all’emissione di una nuova relazione sul bilancio 2014, che le era stata richiesta inseguito alla presentazione di una domanda di concordato in bianco da parte di [OSCURATO:PERSONA] (anche GIT), crediti insinuati, tutti, col privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., e, l’ultimo, anche in prededuzione ex art. 111 l. fall.

3. Nella resistenza dell’amministrazione straordinaria, il Tribunale ha osservato, quanto alle “questioni preliminari”sull’eccezione d’inadempimento e per quanto qui ancora di interesse, che: (i) l’amministrazione straordinaria di GIT, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c., avevacontestato a [OSCURATO:SOCIETA] di non aver assolto in modo adeguato al proprio compito di revisione dei bilanci 2013 e 2014; (ii) in ordine all’eccezione di genericità di formulazione dell’eccezione di inadempimento sollevata da parte dell’opponente, se per un verso era certamente vero che doveva essere la parte che eccepi va l’inadempimento a dover indicare con sufficiente specificità in cosa fosse consistito l’inesatto adempimento imputato alla controparte, per altro verso, nella fattispeciein esame, nella comparsa di costituzione l’amministrazione straordinaria aveva circoscritto e specificato le carenze dell’attività di revisione che essaaveva imputa to a [OSCURATO:SOCIETA] ; (iii) n ella successiva CTU, stante la complessità tecnica dell’attività di revisione demandata a [OSCURATO:SOCIETA], le contestazioni dell’opposta eranostate poi oggetto di approfondimento sotto il profilo tecnico con i CTP, con richiamo specifico alle previsioni dei principi contabili applicabili nella fattispecie, nonchéenucleazione e valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio di revisione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (es: dati relativi al capitale circolante netto, al margine di tesoreria, agli indici di redditività; indicatori e circostanze rilevanti in base al principio 570 per la verifica delle continuità, etc.); (iv) trattandosi, poi, di CTU percipiente, non potevacerto sostenersi la nullità della consulenza per avere il consulente individuato e preso in considerazione anche specifiche circostanze non allegate dalle parti ed indicate nel quesito, giacché esse integravano proprio quei fatti secondari il cui accertamento postula va il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche o, comunque, fatti tecnici accessori o secondari che potevanoessere direttamente individuati ed accertati dal CTU al fine di poter dare risposta compiuta al quesito, senza in tal modo illegittimamente supplire all’onere probatorio gravante sulla parte e relativo ai soli fatti c.d. primari posti a fondamento delle difese edeccezioni formulate, fatti primari chel’opposta aveva senz’altro allegato tempestivamente nella sua comparsa di risposta, con la conseguenza che era dunque infondata anche la difesa di [OSCURATO:SOCIETA], laddove sosteneva che tali fatti secondari, considerati e valorizzati dal CTU nel contraddittorio tecnico con i CTP, avrebbero dovuto essere ancora prima necessariamente allegati da parte opposta nell’atto introduttivodelle sue difese; (v) in conclusione, l’eccezione di inadempimento era stata pertanto formulata d a GIT in modo sufficientemente analitico, sicché dovevaescludersi l’inammissibilità di tale eccezione per genericità; (vi) q uanto , poi, alla ripartizione dell’onere probatorio, dovevaritenersi che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’opposta, incombesse su [OSCURATO:SOCIETA] fornire la prova di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione; (vii) il creditore che propone, infatti, opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito del quale aveva chiesto l’ammissione, è onerato della prova dell’esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale stabilita all’art. 2697 c.c. e, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dagli organi della procedura per paralizzare la sua pretesa, il riparto degli oneri probatori segue parimenti le regole ordinarie e, dunque, il creditore è onerato di dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria prestazione; (viii) nel merito degli inadempimenti ascritti alla societàdi revisione - e per quanto qui ancora di interesse - in relazione al profilo dell’o messa svalutazione di poste dell’attivo, delle partecipazioni ed i crediti , erano condivisibili le osservazioni svolte dal Ctu che aveva dunque ritenuto censurabile l’operato di [OSCURATO:SOCIETA] laddove, in presenza di iscrizione a bilancio delle partecipazioni per valori superiori alla quota del patrimonio netta detenuta da GIT, la stessa non avevarilevato la totale mancanza, nella nota integrativa , di informazioni sui motivi che potevano indurre a ritenere la perdita di valore non durevole, ovvero la presenza di informazioni basate su ipotesi soltanto generiche(con particolare riferimento alla valorizzazione delle partecipazioni nelle imprese controllate R D Systems, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nelle imprese collegate Costruire, [OSCURATO:PERSONA], Arcatos e Eurolog); (ix) quanto ai crediti verso società collegate, era del pari condivisibile il rimprovero di inadempimento svolto dal CTU laddove contestavaa [OSCURATO:SOCIETA] di non aver compiuto, nella revisione del bilancio al 31 dicembre 2013, alcuna specifica verifica in ordine al loro valore di realizzo, ritenuta assorbita da quella già compiuta riguardo al valore della partecipazione;(x) ugualmente doveva ritenersi in relazione ai crediti verso società controllate, iscritti nel bilancio 2013 al loro valore nominale, in relazione ai quali la revisione compiuta da [OSCURATO:SOCIETA] era stata compiuta senza alcun test sul presumibile realizzo di tali crediti, e limitataalla quadratura dei saldi contabili nei bilanci delle diverse società del gruppo; (xi) in relazione, inoltre, alle verifiche sulla continuità aziendale e finale giudizio sui bilanci 2013 e 2014, sussisteva l’inadempimento solo per l’anno 2013, posto che, come correttamente rilevato dal Ctu, già nel bilancio al 31 dicembre 2013 vi erano incertezze significative sulla sussistenza del requisito della continuità aziendale, sulla base di una serie di indicatori e circostanze di segno negativo; (xii)il principio di revisione n. 570 - nel caso in cui l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio fosse risulta to appropriato, ma fosse comunque rimasta un’incertezza significativa sulla continuità aziendale ( e cioè nel caso esattamente corrispondente a quello ricorrente nella fattispecie) -imponeva, comunque, al revisore di verificare se il bilancio avesse evidenzi ato, in modo adeguato , tali incertezze significative, gli eventi che le determinavano ed i piani della direzione per far fronte a tali criticità; (xiii) nella nota integrativa al bilancio di GIT al 31 dicembre 2013, nel paragrafo dedicato alla continuità aziendale(richiamato nella relazione di revisione di [OSCURATO:SOCIETA]), dopo l’esposizione del difficile contesto in cui GIT e le sue controllate si erano trovate ad operare negli ultimi esercizi e delle relative cause, e dopo aver dato atto del rinnovo, intervenuto nel mese di maggio 2014, di due finanziamenti in pool per quasi 40 milioni di euro, concludevanel senso che : “[OSCURATO:PERSONA] ritengono che il Gruppo abbia la capacità di reperire le risorse finanziarie al fine di superare la temporanea situazione di tensione di liquidità, ciò anche a seguito dello sblocco della situazione distallo con gli istituti finanziari.

Comunque, in caso di necessità, il Gruppo avrebbe la possibilità di intraprendere operazioni di finanza straordinaria o di ristrutturazione”; (xiv) correttamente tale informativa era stataritenuta inadeguata dal CTU in quanto non avrebbe evi denzi ato con chiarezza l’esistenza di un’incertezza significativa in ordine alla continuità e non avrebbe indicato,in maniera appropriata, i piani della direzione diretti a far fronte alle criticità segnalate. 4.Il decreto, pubblicato il 17 marzo 2023 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. i n a mministrazione s traordinaria, intimato, non ha svolto difese. 5.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “ la nullità del Decreto per aver pronunciato extra petita, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 99, co. 7 L. Fall., per la valorizzazione di fatti attinenti ad un inadempimento ex art. 1460 c.c. non tempestivamente allegati in sede di costituzione, né provati dalla controparte, ma autonomamente sviluppati dal CTU”. 1.1Il primo motivo deve essere complessivamente rigettato. 1.1.1Va ricordato, in premessa, che - secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte- nel giudizio di legittimità, s e è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere -dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale(Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; Sez. 1 - , Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16899del 13/06/2023).

In termini più generali, questa Corte ha infatti affermato che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti(così, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; v. anche Cass. n. 11738/2016). 1.1.2Ciò posto e ricordato, va subito rilevato che la parte ricorrente non ha in alcun modo evidenziato nel motivo di ricorso qui in esame, con sufficiente determinazione, il contenuto dell’eccezione di inadempimento sollevata ex adversonel precedente giudizio di opposizione dalla parte opposta, in modo da determinare in questa Corte l’obbligo di scrutinio diretto degli atti in relazione ai quali si è oggi sollevato, quale error in procedendo, il vizio di ultrapetizione, denunciato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.

Detto altrimenti, per la verifica della fondatezza dell’eccezione processuale relativa al fatto che il Tribunale si sarebbe pronunciato - secondo la prospettiva dell’odierno ricorrente - su profili di inadempimento nuovi, come tali integranti fatti cd. principali (qualificanti la sopra ricordata eccezione di inadempimento) e non già fatti secondari (come tali rilevabili anche in sede di C.t.u. contabile, secondoquanto affermato da: Cass. Sez .

U, Sentenza n. 3086del 01/02/2022), la società ricorrente avrebbe dovuto compiutamente e dettagliatamente descrivere il contenuto dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opposta (nell’atto introduttivo delle sue difese in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo) ed il contenuto integrale della consulenza tecnica d’ufficio, ove asseritamente sarebbero stati considerati fatti inadempitivi, prima non denunciati e sulla cui base il Tribunale si sarebbe dunque pronunciato d’ufficio, senza il rilievo della parte processuale a ciò interessata ed onerata(sulla natura di eccezione in senso stretto in relazione all’accezione di inadempimento, si legga anche da ultimo Cass. n. 19753/2025).

In realtà, l’odierna parte ricorrente si è limitatanel motivo di ricorso in esame, in una nota esplicativa riportata in calcealla parte espositiva del motivo di ricorso qui in scrutinio, ad un fugace (e dunque insufficiente) richiamo “topografico” alla comparsa di costituzionenel giudizio di opposizione, senza fornire ulteriori indicazioni nelsenso sopra spiegato e senza far comprendere l’oggetto della denunciata ultrapetizione attraverso la descrizione diretta degli atti di causa.

E ciò a fronte di un provvedimento (quello impugnato) che, in risposta alla sollevata eccezione di nullità della C.t.u. in sede di giudizio di opposizione, aveva già correttamente spiegato che i fatti costitutivi cd. principali, qualificanti la denunciata eccezione di inadempimento, erano stati già dedotti tutti tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta e che le ulteriori argomentazioni utilizzate dal C.t.u. (e poi riprese, in sede motivatoria, dal Tribunale) integravano al più apprezzamentidi carattere tecnico e comunque fatti cd. secondari, come tali apprezzabili in sede di consulenza tecnica d’ufficio senza rilievi di parte.

Del resto, pretendere che il Tribunale dirigesse chirurgicamente il suo iter argomentativo solo sui fatti di inadempimento denunciati, senza considerare il contesto fattuale e le circostante di carattere tecnico-contabile nelle quali l’inadempimento del revisore era maturato, pena l’integrazione - nella prospettiva della odierna ricorrente - del vizio di extra - petizione, significherebbe costringere il giudicante ad un apprezzamento “atomistico” del fatto inadempitivo, avulso dal complessivo sviluppo della esecuzione della prestazione professionale negozialmente concordata. 1.1.3 Ad ogni buon conto, a ciò va anche aggiunto che dalla stessa descrizione della vicenda processuale contenuta nel decreto oggi impugnato si evince che l’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opposta alla società di revisione era un’eccezione “ad ampio spettro”, coinvolgente tutta l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico professionale, con la conseguenza che disquisire, ora, di vizio di ultrapetizione a carico del decreto del Tribunale, che si è peritato di esaminare, con dovizia di giudizio (per quanto sopra ricordato in premessa), tutti i copiosi profili di inadempimento denunciati da GIT,risulta, a dir poco, un fuor d’opera che non trova, peraltro, riscontro alcuno già negli atti sottoposti all’esame di questo Collegio. 2.Con il secondo mezzo si deduce, “ ex art. 360, n. 3, c.p.c. e anche ex art. 360, n. 5, c.p.c.”,“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460, co. 1 e 2, c.c.” per “ non aver riconosciuto la infondatezza di una siffatta eccezione avanzata non per conservare il contratto ma al solo scopo di paralizzare per l’intero la pretesa creditoria della Ricorrente in una situazione di esaurimento del rapporto e quindi di irrimediabilità – quand’anche sussistente – dell’inadempimento contestato”. 2.1Anche il secondo motivo è infondato.

Afferma la società ricorrente che l’eccezione di inadempimento postulerebbe che il rapporto sia in corso di esecuzione, posto che, una volta sciolto il contratto per effetto del fallimento, troverebberodiversamente applicazione le norme della legge fallimentare che disciplinano gli effetti dello scioglimento dei contratti.

Sostiene la società di revisione che o l’inadempimento era grave e allora GTI avrebbe dovuto sollevare eccezione di risoluzione o compensazione impropria o vvero non era grave , il che non avrebbe giustificato laparalisi del credito. 2.2Ritiene il Collegio che la questione posta col secondo motivo sia in realtà mal posta.

Invero, come affermato da questa Corte già in passato, seppure il contratto si sciolga per effetto del fallimento di una delle parti , ciascuna parte e il curatore del fallimento possonosempre rifiutare il pagamento delle opere e dei servizi per la parte non eseguita o non eseguita a regola d’arte, sollevando eccezione di inadempimento (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 23810 del 20/11/2015).

Orbene, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate: cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio.

Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente.

Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 cod. civ. e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, ictuoculi riconoscibile, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte (così, sempre Cass.n. 23810 / 15 , cit. supra ). 3.Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1460, comma 1 e 2, c.c., in quanto, anche laddove l’eccezione di inadempimento fosse idonea a introdurre una valutazione comparativa della gravità dei contrapposti inadempimenti al fine di paralizzare per l’intero la suapretesa creditoria una volta che il rapporto si sia esaurito (come ritenuto nel Decreto), il Tribunale avrebbe violato l’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 per avere ritenuto “inadempimenti” del revisore fatti che non possono essere considerati tali e comunque si sarebbe limitato a riscontrare meramente la ricorrenza di tale inadempimento, senza indagarne la “gravità” e/o, ex art. 360, n. 5, c.p.c., motivando in modo solo apparente tale “gravità” e comunque omettendo l’esame di un fatto decisivo consistente nella sostanziale irrilevanza per la controparte del riscontrato inadempimento”. 3.1Il terzo motivo è all’evidenza inammissibile.

Sul punto giova ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie inessa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è i donea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

Ciò posto, risulta pertanto evidente che, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge (sub specie dell’art. 1460, comma 1 e 2, c.c., e dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010), la parte ricorrente intende ora sottoporre all’esame di questa Corte un nuovo scrutinio della quaestio facti, quanto al profilo della gravità dell’inadempimento sollevato dalla società oggi in a.s., scrutinio che tuttavia esula, per le ragioni sopra dette,dal perimetro delimitante l’area di cognizione del giudice di legittimità.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. 4.Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’intimata. 5.Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11398/2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 25/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Milano, con elezione di domicilio digitale presso i suddetti indirizzi PEC. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. i n [OSCURATO:PERSONA], in persona dei commissari straordinari Dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Villafranca di Verona (VR), [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]. - intimat a - avverso il decreto,reso all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 99 l. fall.,del Tribunale di Verona, datato 17 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnat o il Tribunale di Verona - decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. i n [OSCURATO:PERSONA]- ha accolto parzialmente l’impugnazione, ammette ndo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al passivo, in chirografo, per l’importo di €53.220,20 , a titolo di corrispettivo per l’attività di revisione svolta in relazione al bilancio 2014 e per l’ulteriore attività di cui alla fattura n. 226/2014e conferma ndo, per il resto,il provvedimento di esclusione dal passivo emesso dal giudice delegato. 2.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva infatti proposto opposizione ex art. 98 l fall. avverso il decreto, con il quale il giudice delegato aveva escluso il credito di complessivi € 74.310,20, insinuato a titolo di compenso per l’attività di revisione legale dei conti (svolta dalla società opponente a favore dell’opposta in relazione agli anni 2013 e 2014), nonché per prestazioni professionali relative ad un’attestazione circa il rispetto dei vincoli finanziari “covenants”(calcolati con riferimento al bilancio consolidato del [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2013)e all’emissione di una nuova relazione sul bilancio 2014, che le era stata richiesta inseguito alla presentazione di una domanda di concordato in bianco da parte di [OSCURATO:PERSONA] (anche GIT), crediti insinuati, tutti, col privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., e, l’ultimo, anche in prededuzione ex art. 111 l. fall. 3. Nella resistenza dell’amministrazione straordinaria, il Tribunale ha osservato, quanto alle “questioni preliminari”sull’eccezione d’inadempimento e per quanto qui ancora di interesse, che: (i) l’amministrazione straordinaria di GIT, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c., avevacontestato a [OSCURATO:SOCIETA] di non aver assolto in modo adeguato al proprio compito di revisione dei bilanci 2013 e 2014; (ii) in ordine all’eccezione di genericità di formulazione dell’eccezione di inadempimento sollevata da parte dell’opponente, se per un verso era certamente vero che doveva essere la parte che eccepi va l’inadempimento a dover indicare con sufficiente specificità in cosa fosse consistito l’inesatto adempimento imputato alla controparte, per altro verso, nella fattispeciein esame, nella comparsa di costituzione l’amministrazione straordinaria aveva circoscritto e specificato le carenze dell’attività di revisione che essaaveva imputa to a [OSCURATO:SOCIETA] ; (iii) n ella successiva CTU, stante la complessità tecnica dell’attività di revisione demandata a [OSCURATO:SOCIETA], le contestazioni dell’opposta eranostate poi oggetto di approfondimento sotto il profilo tecnico con i CTP, con richiamo specifico alle previsioni dei principi contabili applicabili nella fattispecie, nonchéenucleazione e valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio di revisione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (es: dati relativi al capitale circolante netto, al margine di tesoreria, agli indici di redditività; indicatori e circostanze rilevanti in base al principio 570 per la verifica delle continuità, etc.); (iv) trattandosi, poi, di CTU percipiente, non potevacerto sostenersi la nullità della consulenza per avere il consulente individuato e preso in considerazione anche specifiche circostanze non allegate dalle parti ed indicate nel quesito, giacché esse integravano proprio quei fatti secondari il cui accertamento postula va il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche o, comunque, fatti tecnici accessori o secondari che potevanoessere direttamente individuati ed accertati dal CTU al fine di poter dare risposta compiuta al quesito, senza in tal modo illegittimamente supplire all’onere probatorio gravante sulla parte e relativo ai soli fatti c.d. primari posti a fondamento delle difese edeccezioni formulate, fatti primari chel’opposta aveva senz’altro allegato tempestivamente nella sua comparsa di risposta, con la conseguenza che era dunque infondata anche la difesa di [OSCURATO:SOCIETA], laddove sosteneva che tali fatti secondari, considerati e valorizzati dal CTU nel contraddittorio tecnico con i CTP, avrebbero dovuto essere ancora prima necessariamente allegati da parte opposta nell’atto introduttivodelle sue difese; (v) in conclusione, l’eccezione di inadempimento era stata pertanto formulata d a GIT in modo sufficientemente analitico, sicché dovevaescludersi l’inammissibilità di tale eccezione per genericità; (vi) q uanto , poi, alla ripartizione dell’onere probatorio, dovevaritenersi che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’opposta, incombesse su [OSCURATO:SOCIETA] fornire la prova di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione; (vii) il creditore che propone, infatti, opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito del quale aveva chiesto l’ammissione, è onerato della prova dell’esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale stabilita all’art. 2697 c.c. e, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dagli organi della procedura per paralizzare la sua pretesa, il riparto degli oneri probatori segue parimenti le regole ordinarie e, dunque, il creditore è onerato di dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria prestazione; (viii) nel merito degli inadempimenti ascritti alla societàdi revisione - e per quanto qui ancora di interesse - in relazione al profilo dell’o messa svalutazione di poste dell’attivo, delle partecipazioni ed i crediti , erano condivisibili le osservazioni svolte dal Ctu che aveva dunque ritenuto censurabile l’operato di [OSCURATO:SOCIETA] laddove, in presenza di iscrizione a bilancio delle partecipazioni per valori superiori alla quota del patrimonio netta detenuta da GIT, la stessa non avevarilevato la totale mancanza, nella nota integrativa , di informazioni sui motivi che potevano indurre a ritenere la perdita di valore non durevole, ovvero la presenza di informazioni basate su ipotesi soltanto generiche(con particolare riferimento alla valorizzazione delle partecipazioni nelle imprese controllate R D Systems, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nelle imprese collegate Costruire, [OSCURATO:PERSONA], Arcatos e Eurolog); (ix) quanto ai crediti verso società collegate, era del pari condivisibile il rimprovero di inadempimento svolto dal CTU laddove contestavaa [OSCURATO:SOCIETA] di non aver compiuto, nella revisione del bilancio al 31 dicembre 2013, alcuna specifica verifica in ordine al loro valore di realizzo, ritenuta assorbita da quella già compiuta riguardo al valore della partecipazione;(x) ugualmente doveva ritenersi in relazione ai crediti verso società controllate, iscritti nel bilancio 2013 al loro valore nominale, in relazione ai quali la revisione compiuta da [OSCURATO:SOCIETA] era stata compiuta senza alcun test sul presumibile realizzo di tali crediti, e limitataalla quadratura dei saldi contabili nei bilanci delle diverse società del gruppo; (xi) in relazione, inoltre, alle verifiche sulla continuità aziendale e finale giudizio sui bilanci 2013 e 2014, sussisteva l’inadempimento solo per l’anno 2013, posto che, come correttamente rilevato dal Ctu, già nel bilancio al 31 dicembre 2013 vi erano incertezze significative sulla sussistenza del requisito della continuità aziendale, sulla base di una serie di indicatori e circostanze di segno negativo; (xii)il principio di revisione n. 570 - nel caso in cui l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio fosse risulta to appropriato, ma fosse comunque rimasta un’incertezza significativa sulla continuità aziendale ( e cioè nel caso esattamente corrispondente a quello ricorrente nella fattispecie) -imponeva, comunque, al revisore di verificare se il bilancio avesse evidenzi ato, in modo adeguato , tali incertezze significative, gli eventi che le determinavano ed i piani della direzione per far fronte a tali criticità; (xiii) nella nota integrativa al bilancio di GIT al 31 dicembre 2013, nel paragrafo dedicato alla continuità aziendale(richiamato nella relazione di revisione di [OSCURATO:SOCIETA]), dopo l’esposizione del difficile contesto in cui GIT e le sue controllate si erano trovate ad operare negli ultimi esercizi e delle relative cause, e dopo aver dato atto del rinnovo, intervenuto nel mese di maggio 2014, di due finanziamenti in pool per quasi 40 milioni di euro, concludevanel senso che : “[OSCURATO:PERSONA] ritengono che il Gruppo abbia la capacità di reperire le risorse finanziarie al fine di superare la temporanea situazione di tensione di liquidità, ciò anche a seguito dello sblocco della situazione distallo con gli istituti finanziari. Comunque, in caso di necessità, il Gruppo avrebbe la possibilità di intraprendere operazioni di finanza straordinaria o di ristrutturazione”; (xiv) correttamente tale informativa era stataritenuta inadeguata dal CTU in quanto non avrebbe evi denzi ato con chiarezza l’esistenza di un’incertezza significativa in ordine alla continuità e non avrebbe indicato,in maniera appropriata, i piani della direzione diretti a far fronte alle criticità segnalate. 4.Il decreto, pubblicato il 17 marzo 2023 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. i n a mministrazione s traordinaria, intimato, non ha svolto difese. 5.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “ la nullità del Decreto per aver pronunciato extra petita, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 99, co. 7 L. Fall., per la valorizzazione di fatti attinenti ad un inadempimento ex art. 1460 c.c. non tempestivamente allegati in sede di costituzione, né provati dalla controparte, ma autonomamente sviluppati dal CTU”. 1.1Il primo motivo deve essere complessivamente rigettato. 1.1.1Va ricordato, in premessa, che - secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte- nel giudizio di legittimità, s e è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere -dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale(Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; Sez. 1 - , Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16899del 13/06/2023). In termini più generali, questa Corte ha infatti affermato che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti(così, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; v. anche Cass. n. 11738/2016). 1.1.2Ciò posto e ricordato, va subito rilevato che la parte ricorrente non ha in alcun modo evidenziato nel motivo di ricorso qui in esame, con sufficiente determinazione, il contenuto dell’eccezione di inadempimento sollevata ex adversonel precedente giudizio di opposizione dalla parte opposta, in modo da determinare in questa Corte l’obbligo di scrutinio diretto degli atti in relazione ai quali si è oggi sollevato, quale error in procedendo, il vizio di ultrapetizione, denunciato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. Detto altrimenti, per la verifica della fondatezza dell’eccezione processuale relativa al fatto che il Tribunale si sarebbe pronunciato - secondo la prospettiva dell’odierno ricorrente - su profili di inadempimento nuovi, come tali integranti fatti cd. principali (qualificanti la sopra ricordata eccezione di inadempimento) e non già fatti secondari (come tali rilevabili anche in sede di C.t.u. contabile, secondoquanto affermato da: Cass. Sez . U, Sentenza n. 3086del 01/02/2022), la società ricorrente avrebbe dovuto compiutamente e dettagliatamente descrivere il contenuto dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opposta (nell’atto introduttivo delle sue difese in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo) ed il contenuto integrale della consulenza tecnica d’ufficio, ove asseritamente sarebbero stati considerati fatti inadempitivi, prima non denunciati e sulla cui base il Tribunale si sarebbe dunque pronunciato d’ufficio, senza il rilievo della parte processuale a ciò interessata ed onerata(sulla natura di eccezione in senso stretto in relazione all’accezione di inadempimento, si legga anche da ultimo Cass. n. 19753/2025). In realtà, l’odierna parte ricorrente si è limitatanel motivo di ricorso in esame, in una nota esplicativa riportata in calcealla parte espositiva del motivo di ricorso qui in scrutinio, ad un fugace (e dunque insufficiente) richiamo “topografico” alla comparsa di costituzionenel giudizio di opposizione, senza fornire ulteriori indicazioni nelsenso sopra spiegato e senza far comprendere l’oggetto della denunciata ultrapetizione attraverso la descrizione diretta degli atti di causa. E ciò a fronte di un provvedimento (quello impugnato) che, in risposta alla sollevata eccezione di nullità della C.t.u. in sede di giudizio di opposizione, aveva già correttamente spiegato che i fatti costitutivi cd. principali, qualificanti la denunciata eccezione di inadempimento, erano stati già dedotti tutti tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta e che le ulteriori argomentazioni utilizzate dal C.t.u. (e poi riprese, in sede motivatoria, dal Tribunale) integravano al più apprezzamentidi carattere tecnico e comunque fatti cd. secondari, come tali apprezzabili in sede di consulenza tecnica d’ufficio senza rilievi di parte. Del resto, pretendere che il Tribunale dirigesse chirurgicamente il suo iter argomentativo solo sui fatti di inadempimento denunciati, senza considerare il contesto fattuale e le circostante di carattere tecnico-contabile nelle quali l’inadempimento del revisore era maturato, pena l’integrazione - nella prospettiva della odierna ricorrente - del vizio di extra - petizione, significherebbe costringere il giudicante ad un apprezzamento “atomistico” del fatto inadempitivo, avulso dal complessivo sviluppo della esecuzione della prestazione professionale negozialmente concordata. 1.1.3 Ad ogni buon conto, a ciò va anche aggiunto che dalla stessa descrizione della vicenda processuale contenuta nel decreto oggi impugnato si evince che l’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opposta alla società di revisione era un’eccezione “ad ampio spettro”, coinvolgente tutta l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico professionale, con la conseguenza che disquisire, ora, di vizio di ultrapetizione a carico del decreto del Tribunale, che si è peritato di esaminare, con dovizia di giudizio (per quanto sopra ricordato in premessa), tutti i copiosi profili di inadempimento denunciati da GIT,risulta, a dir poco, un fuor d’opera che non trova, peraltro, riscontro alcuno già negli atti sottoposti all’esame di questo Collegio. 2.Con il secondo mezzo si deduce, “ ex art. 360, n. 3, c.p.c. e anche ex art. 360, n. 5, c.p.c.”,“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460, co. 1 e 2, c.c.” per “ non aver riconosciuto la infondatezza di una siffatta eccezione avanzata non per conservare il contratto ma al solo scopo di paralizzare per l’intero la pretesa creditoria della Ricorrente in una situazione di esaurimento del rapporto e quindi di irrimediabilità – quand’anche sussistente – dell’inadempimento contestato”. 2.1Anche il secondo motivo è infondato. Afferma la società ricorrente che l’eccezione di inadempimento postulerebbe che il rapporto sia in corso di esecuzione, posto che, una volta sciolto il contratto per effetto del fallimento, troverebberodiversamente applicazione le norme della legge fallimentare che disciplinano gli effetti dello scioglimento dei contratti. Sostiene la società di revisione che o l’inadempimento era grave e allora GTI avrebbe dovuto sollevare eccezione di risoluzione o compensazione impropria o vvero non era grave , il che non avrebbe giustificato laparalisi del credito. 2.2Ritiene il Collegio che la questione posta col secondo motivo sia in realtà mal posta. Invero, come affermato da questa Corte già in passato, seppure il contratto si sciolga per effetto del fallimento di una delle parti , ciascuna parte e il curatore del fallimento possonosempre rifiutare il pagamento delle opere e dei servizi per la parte non eseguita o non eseguita a regola d’arte, sollevando eccezione di inadempimento (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 23810 del 20/11/2015). Orbene, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate: cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio. Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente. Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 cod. civ. e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, ictuoculi riconoscibile, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte (così, sempre Cass.n. 23810 / 15 , cit. supra ). 3.Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1460, comma 1 e 2, c.c., in quanto, anche laddove l’eccezione di inadempimento fosse idonea a introdurre una valutazione comparativa della gravità dei contrapposti inadempimenti al fine di paralizzare per l’intero la suapretesa creditoria una volta che il rapporto si sia esaurito (come ritenuto nel Decreto), il Tribunale avrebbe violato l’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 per avere ritenuto “inadempimenti” del revisore fatti che non possono essere considerati tali e comunque si sarebbe limitato a riscontrare meramente la ricorrenza di tale inadempimento, senza indagarne la “gravità” e/o, ex art. 360, n. 5, c.p.c., motivando in modo solo apparente tale “gravità” e comunque omettendo l’esame di un fatto decisivo consistente nella sostanziale irrilevanza per la controparte del riscontrato inadempimento”. 3.1Il terzo motivo è all’evidenza inammissibile. Sul punto giova ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie inessa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è i donea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Ciò posto, risulta pertanto evidente che, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge (sub specie dell’art. 1460, comma 1 e 2, c.c., e dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010), la parte ricorrente intende ora sottoporre all’esame di questa Corte un nuovo scrutinio della quaestio facti, quanto al profilo della gravità dell’inadempimento sollevato dalla società oggi in a.s., scrutinio che tuttavia esula, per le ragioni sopra dette,dal perimetro delimitante l’area di cognizione del giudice di legittimità. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. 4.Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’intimata. 5.Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto de
Decreto Cassazione n. 27361/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris