CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17876/2024
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c., mentre non ricorrono le condizioni per disporre il pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario. Roma, 26 giugno 2024