Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17876/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

c., mentre non ricorrono le condizioni per disporre il pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario.

Roma, 26 giugno 2024

c., mentre non ricorrono le condizioni per disporre il pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario. Roma, 26 giugno 2024
Sentenza Cassazione n. 17876/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris