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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 26473/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO

1. Con sentenza del 30 novembre 2021, questa Corte di cassazione, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che, quale giudice dell'esecuzione, aveva solo parzialmente accolto l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen..

Per mero errore materiale, in tale pronuncia il giudice del rinvio è stato indicato nella Corte di appello di Perugia, piuttosto che nella stessa Corte di appello di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] Va corretto l'errore materiale relativo alla designazione del giudice del rinvio, dovendo applicarsi l'art. 623, comma 1 lett. a), in cui si precisa che, in caso di annullamento con rinvio di una ordinanza, gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha pronunciata.

P.Q.M.

Corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo, e nel ruolo di udienza, della sentenza n. 10713 del 30 novembre 2021 (dep. 2022) pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] laddove si indica il giudice del rinvio nella "Corte d'appello di Perugia", piuttosto che nella "Corte d'appello di Ancona".

Così deciso, in Roma 1'8 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con sentenza del 30 novembre 2021, questa Corte di cassazione, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che, quale giudice dell'esecuzione, aveva solo parzialmente accolto l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.. Per mero errore materiale, in tale pronuncia il giudice del rinvio è stato indicato nella Corte di appello di Perugia, piuttosto che nella stessa Corte di appello di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] Va corretto l'errore materiale relativo alla designazione del giudice del rinvio, dovendo applicarsi l'art. 623, comma 1 lett. a), in cui si precisa che, in caso di annullamento con rinvio di una ordinanza, gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha pronunciata. P.Q.M. Corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo, e nel ruolo di udienza, della sentenza n. 10713 del 30 novembre 2021 (dep. 2022) pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] laddove si indica il giudice del rinvio nella "Corte d'appello di Perugia", piuttosto che nella "Corte d'appello di Ancona". Così deciso, in Roma 1'8 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 26473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris