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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1997

Cassazione n. 30626/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; 1/1^, ritenuto che e~Zijiirnotivi di ricorso sono manifestamente infondati), stante la genericità ded:k stessi, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato; ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo alla determinazione della pena, stante l'applicazione del minimo della pena con riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; 1/1^, ritenuto che e~Zijiirnotivi di ricorso sono manifestamente infondati), stante la genericità ded:k stessi, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato; ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo alla determinazione della pena, stante l'applicazione del minimo della pena con riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 30626/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris