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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01235/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30476/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio nella sua qualità di avvocato, elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci, 7, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.

REG.

LAZIO , sezione staccata di LATINA,n. 1 455 / 2019 , depositata i l 12 / 03 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione - Sospensione feriale.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’ avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore Irpef per l’anno di imposta 2011.

2. La C.t.r., in via preliminare , rigetta v a l’eccezione di inammissibilità dell’appellosollevata sul presupposto che quest’ultimo era stato notificato a mezzo pec , sebbene si trattasse di processo cartaceo, e la notifica risultava anche intempestiva.

Affermava che, stante la regolare costituzione nei termini dell’appellato, la nullità non poteva essere pronunciata avendo l’atto raggiunto lo scopo.Nel merito riteneva legittimo l’accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato nota, intestata «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale,dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 3086 del 2024 la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli di merito.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli art t . 38 e 51, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 327, primo comma,cod. proc. civ.

Osserva che la sentenza di primo grado era stata depositata il 16 giugno 2017; che, di conseguenza, il termine semestraleper proporre appelloscadeva, improrogabilmente , il 16 gennaio 2018; che, invece, il ricorso era stato notificato a mezzo pec il 17 gennaio 2018.

Per l’effetto, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato l’eccezione proposta con le controdeduzioni in appello.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 2, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente proposto il ricorso, sebbene notificato a mezzo pec, ritenendo che l’atto avesse raggiunto lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ.

Deduce che, ai sensidell’art. 2, comma 3, d.m. n. 163 del 2013, la parte che abbia utilizzato le modalità telematiche in primo grado è tenuta ad utilizzarle anche per l’appello e che analoga regola è valida anche per il caso contrario di utilizzo del la forma cartacea.

Aggiunge che, al momento della notifica del ricorso in primo grado, la forma telematica non esisteva, essendo entrata in vigore, facoltativamente, dal 1° luglio 2017.

3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.

3.1. Al ricorso in appello oggetto di giudizio si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, valevole, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, per i giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass. 04/05/2012, n. 6784).

A conferma, è sufficiente evidenziare che lo stesso atto impositivo è successivo a detta data.

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, si applica, altresì, la modifica di cui all'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 del 2014 – che, sostituendo l'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, ha ridotto il periodo di sospensione da quarantasei giorni a trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno); la modifica, infatti, trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015 (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8722.)

3.2. Nel computo deitermini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. il sistema della computazione civile, non ex numero,bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

Più precisamente, iltermine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (tra lepiù recenti Cass. 26/07/2023, n. 22518).

Quando iltermine di decadenza interferisce con il per iodo di sospensione feriale, al termine semestrale di decadenza dal gravame di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione calcolati, invece, ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 primo comma, cod. proc. civ., e 1, primo comma, legge n. 742 del 1969, proprio per la differente dicitura di quest'ultimo precetto, rimastaimmutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014(Cass. 01/02/2021, n. 2186) .

3.3. In ragione dei principi sopra esposti, il termine per proporre appello, stante la pubblicazione della sentenza di primo grado in data 16 giugno 2017, scadeva il 16 gennaio del 2018 , cadente di marted ì (calcolato sommando i trentuno giorni di sospensione feriale al termine semestrale in scadenza il 16 dicembre2017).

Già nel giudizio di appello il contribuente, nelle proprie controdeduzioni, aveva contestato che l’appello era stato notificato il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 17 gennai 2018; che pertanto, la notifica era intempestiva e che l’Agenzia appellante non aveva depositato l’atto di appello.

Va rimarcato, in proposito, che l'oneredella prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile(Cass. 13/07/2023, n. 20054).

Va aggiunto chein tema di impugnazioni civili, l’inammissibilità per decorso del termine, non è, a differenza della nullità, suscettibile di essere sanata dalla costituzione dell'appellato, trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass.18/07/2003, n. 11227).

Ugualmente, con specifico riferimento al processo tributario la mancata osservanza deltermine per impugnare determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.

Nella specie, pertanto, non può operare un meccanismo di sanatoria, in quanto la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza, è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass. 29/03/2017, n. 052).

3.4. La C.t.r., nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto tardivo in ragione della costituzione dell’appellato e stante il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., non si è attenuta a questi principi. 4.In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio exart. 382 cod. proc. civ. stante l’inammissibilità Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 dell’appello,con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di appello.

PQM La Corte a ccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio,ex art. 382 cod. proc. civ. e condanna l’agenzia delle entrate al rimborsosia delle spese del giudizio di appello che si liquidano, in euro 200,00 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, sia delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 550,00 per compensi, oltre, per ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30476/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio nella sua qualità di avvocato, elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci, 7, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. LAZIO , sezione staccata di LATINA,n. 1 455 / 2019 , depositata i l 12 / 03 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione - Sospensione feriale. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’ avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore Irpef per l’anno di imposta 2011. 2. La C.t.r., in via preliminare , rigetta v a l’eccezione di inammissibilità dell’appellosollevata sul presupposto che quest’ultimo era stato notificato a mezzo pec , sebbene si trattasse di processo cartaceo, e la notifica risultava anche intempestiva. Affermava che, stante la regolare costituzione nei termini dell’appellato, la nullità non poteva essere pronunciata avendo l’atto raggiunto lo scopo.Nel merito riteneva legittimo l’accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato nota, intestata «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale,dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 3086 del 2024 la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli di merito. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli art t . 38 e 51, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 327, primo comma,cod. proc. civ. Osserva che la sentenza di primo grado era stata depositata il 16 giugno 2017; che, di conseguenza, il termine semestraleper proporre appelloscadeva, improrogabilmente , il 16 gennaio 2018; che, invece, il ricorso era stato notificato a mezzo pec il 17 gennaio 2018. Per l’effetto, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato l’eccezione proposta con le controdeduzioni in appello. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 2, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente proposto il ricorso, sebbene notificato a mezzo pec, ritenendo che l’atto avesse raggiunto lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Deduce che, ai sensidell’art. 2, comma 3, d.m. n. 163 del 2013, la parte che abbia utilizzato le modalità telematiche in primo grado è tenuta ad utilizzarle anche per l’appello e che analoga regola è valida anche per il caso contrario di utilizzo del la forma cartacea. Aggiunge che, al momento della notifica del ricorso in primo grado, la forma telematica non esisteva, essendo entrata in vigore, facoltativamente, dal 1° luglio 2017. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1. Al ricorso in appello oggetto di giudizio si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, valevole, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, per i giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass. 04/05/2012, n. 6784). A conferma, è sufficiente evidenziare che lo stesso atto impositivo è successivo a detta data. Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, si applica, altresì, la modifica di cui all'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 del 2014 – che, sostituendo l'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, ha ridotto il periodo di sospensione da quarantasei giorni a trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno); la modifica, infatti, trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015 (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8722.) 3.2. Nel computo deitermini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. il sistema della computazione civile, non ex numero,bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Più precisamente, iltermine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (tra lepiù recenti Cass. 26/07/2023, n. 22518). Quando iltermine di decadenza interferisce con il per iodo di sospensione feriale, al termine semestrale di decadenza dal gravame di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione calcolati, invece, ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 primo comma, cod. proc. civ., e 1, primo comma, legge n. 742 del 1969, proprio per la differente dicitura di quest'ultimo precetto, rimastaimmutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014(Cass. 01/02/2021, n. 2186) . 3.3. In ragione dei principi sopra esposti, il termine per proporre appello, stante la pubblicazione della sentenza di primo grado in data 16 giugno 2017, scadeva il 16 gennaio del 2018 , cadente di marted ì (calcolato sommando i trentuno giorni di sospensione feriale al termine semestrale in scadenza il 16 dicembre2017). Già nel giudizio di appello il contribuente, nelle proprie controdeduzioni, aveva contestato che l’appello era stato notificato il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 17 gennai 2018; che pertanto, la notifica era intempestiva e che l’Agenzia appellante non aveva depositato l’atto di appello. Va rimarcato, in proposito, che l'oneredella prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile(Cass. 13/07/2023, n. 20054). Va aggiunto chein tema di impugnazioni civili, l’inammissibilità per decorso del termine, non è, a differenza della nullità, suscettibile di essere sanata dalla costituzione dell'appellato, trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass.18/07/2003, n. 11227). Ugualmente, con specifico riferimento al processo tributario la mancata osservanza deltermine per impugnare determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. Nella specie, pertanto, non può operare un meccanismo di sanatoria, in quanto la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza, è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass. 29/03/2017, n. 052). 3.4. La C.t.r., nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto tardivo in ragione della costituzione dell’appellato e stante il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., non si è attenuta a questi principi. 4.In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio exart. 382 cod. proc. civ. stante l’inammissibilità Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 dell’appello,con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di appello. PQM La Corte a ccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio,ex art. 382 cod. proc. civ. e condanna l’agenzia delle entrate al rimborsosia delle spese del giudizio di appello che si liquidano, in euro 200,00 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, sia delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 550,00 per compensi, oltre, per ent
Sentenza Cassazione n. 01235/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris