CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 05464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Potenza - in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen.- confermava l'ordinanza emessa il 14 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lagonegro con cui veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] pro tempore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (frazione di [OSCURATO:PERSONA]), indagato per il reato di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen. di cui al capo a) della più ampia contestazione provvisoria. 1.1. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere ricevuto la somma di centomila euro dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nella qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, a titolo di corrispettivo per il rilascio, in favore di detta società, del permesso a costruire n.3/2022: titolo illegittimo, perché rilasciato in via diretta dal responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] e in mancanza del piano di lottizzazione. 2. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, ha presentato ricorso affidato a cinque motivi, di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge - in relazione agli artt. 111 Cost. e 1 cod. proc. pen., agli artt. 335,405,406,407 cod.proc.pen. nella formulazione antecedente al d.lvo del 10 ottobre 2022, n 150, ( riforma "Cartabia"), all'art. 88-bis d.I del 31 ottobre 2022,n.162 - e si eccepisce la inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare compiuti dopo il 13 marzo 2023 per "abnormità funzionale". L'attività di indagine, compiuta dopo il 13 marzo 2023, non sarebbe utilizzabile, perché compiuta dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, da individuare nel termine di sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato, secondo quanto previsto dall'art. 405 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma "Cartabia". Ed invero, il dies a quo di decorrenza di tale termine andava anticipato alla data del 13 settembre 2022, essendo il pubblico ministero procedente - già a quell'epoca - in possesso di tutti gli elementi sufficienti e necessari (i.e. le primigenie dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] risalenti al mese di agosto 2022 e l'informativa di P.g .datata 13 settembre 2022) che gli avrebbero consentito la iscrizione della notitia críminis a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di concussione ex art. 317 cod. pen. L'iscrizione sarebbe stata, dunque, appositamente e artatamente posticipata al 23 gennaio 2023, al precipuo fine di eludere l'applicazione della normativa previgente alla riforma Cartabia e di allungare i termini di durata delle indagini preliminari. A riprova di ciò, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, in sede di richiesta di proroga delle indagini avanzata il 27 settembre 2023, esercitando il potere di autotutela previsto dall'art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. aveva anticipato alla data del 13 settembre 2022 la data di iscrizione del processo. 9 0-r Per il ricorrente, dunque, la disciplina normativa di riferimento era quella dettata dal codice di procedura penale nella formulazione non novellata dal d.lvo 10 ottobre 2022, n 150, di guisa che fissato il dies a quo alla data del 13 settembre 2022, il termine di fase delle indagini preliminari - pari a sei mesi ex art. 405 cod. proc. pen. - andava a scadere il 13 marzo del 2023. Si rappresenta, poi, che la tardiva iscrizione si era tradotta in un abuso del processo e in una abnormità funzionale degli atti compiuti: il Pubblico ministero procedente avrebbe spostato in avanti la data di iscrizione della notitia criminis per beneficiare del termine più lungo previsto dalla riforma Cartabia e così eludere le garanzie dell'indagato. Gli atti compiuti, quindi, si sarebbero nella sostanza tradotti in uno sviamento della funzione giurisdizionale con conseguente inutilizzabilità di tutti gli elementi investigativi acquisiti dopo il 23 marzo 2023, con riflessi inevitabili sulla gravità del quadro indiziario ex art. 273 cod. proc. pen.. Ed infatti, nella ricostruzione, operata dai Giudici di merito, le investigazioni successive alla data indicata avrebbero consentito di acquisire elementi di supporto alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine al c.d. sistema corruttivo che al pactum sceleris, oggetto di specifica contestazione. Una volta espunte tali ulteriori informazioni dal patrimonio conoscitivo dei Giudici della cautela verrebbe, dunque, a mancare la gravità del quadro indiziario. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 171 disp. att. cod. proc. pen, e vizio di motivazione, per illogicità, travisamento degli elementi di indagine ed apparenza, quanto alla gravità indiziaria. Il ricorrente contesta la valutazione dei Giudici della cautela che avrebbero "violato i criteri ermeneutici stabiliti dal giudice di legittimità" nel vagliare la credibilità e l'attendibilità della principale fonte di accusa, [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe, invero, di soggetto pervaso da un profondo sentimento di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che - nel corso di cinque audizioni - aveva reso un "profluvio" di dichiarazioni, aventi ad oggetto una serie di fatti inverosimili e smentiti dalle ulteriori risultanze investigative. Ed infatti, [OSCURATO:PERSONA] si era definito una vittima del "sistema [OSCURATO:PERSONA]" quando, invece, al pari di tutti gli imprenditori edili della zona, aveva fruito di numerose licenze edilizie, che, nel corso degli anni, gli erano state rilasciate dall'U.T.C. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di cui il ricorrente era [OSCURATO:PERSONA]. Anche in relazione alle vicende per cui è processo, relative alla realizzazione di un progetto per la costruzione di un complesso di insediamenti abitativi su fondi di proprietà in località [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mentito nel riferire di non aver potuto realizzare le opere edilizie, perché osteggiato da [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti 3 (2) / sarebbe, infatti, emerso che il progetto era stato approvato dal Comune e bocciato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ed ancora, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mentito, lasciando intendere che gli imprenditori napoletani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano spontaneamente rivolti a [OSCURATO:PERSONA] per entrare a far parte del "sistema [OSCURATO:PERSONA]", mentre, invece, dalle conversazioni oggetto di captazione, era emerso il diretto coinvolgimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che aveva suggerito l'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, quindi, avrebbe, per un verso, basato il provvedimento de libertate su informazioni non corrette e, per altro verso, su argomentazioni non conciliabili laddove, pur riconoscendo che il sentimento di astio in capo all'[OSCURATO:PERSONA] nasceva dal mancato rilascio dei titoli abilitativi, ammetteva, tuttavia, che il progetto era stato approvato dal Comune. Ed ancora, il Tribunale avrebbe travisato la prova (travisamento per omissione), perché aveva avvalorato la teoria del «doppio trattamento», mentre, anche [OSCURATO:PERSONA], al pari di altri imprenditori locali, aveva edificato nella medesima zona del Comune, giovandosi - come tutti - dell'intervento diretto nelle procedure dell'[OSCURATO:PERSONA] ed edificando in assenza di convenzione di lottizzazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, dunque, mentito: a) perché non aveva riferito di essersi rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per attuare il progetto; b) perché non aveva riferito che a bocciare il progetto non era stato il Comune, ma la Soprintendenza; c) perché non era stata vittima del "sistema", avendo - come tutti gli altri - beneficiato nel corso degli anni di svariati certificati di destinazione urbanistica da parte del Comune. Tutti tali elementi avrebbero dovuto essere valutati ai fini della credibilità del principale accusatore del ricorrente, unitamente alla intrinseca contraddittorietà del dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito una serie di fatti falsi emergerebbe poi anche dalla vicenda Palumbo: vicenda che il Tribunale del riesame ancora una volta avrebbe omesso di considerare e che assumeva valenza probatoria ai fini della verifica della credibilità e intrinseca attendibilità di tale testimone. Secondo il ricorrente sarebbero state travisate anche le conversazioni telefoniche: [OSCURATO:PERSONA] era stato presentato all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] direttamente da [OSCURATO:PERSONA] e non venne affatto "imposto" dal [OSCURATO:PERSONA]; non si fa mai riferimento alla somma di 200 mila euro, di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] e al versamento di 140 mila euro, mentre, invece, emerge che venne pattuita la somma di euro 80 mila a titolo di corrispettivo per la eseguita prestazione d'opera, di cui vennero versati solo la metà; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva cercato, senza successo, di indurre [OSCURATO:PERSONA] ad accusare falsamente il [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale, sulla base di motivazione congetturale ed assertiva, ravvisato l'indebita ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] sulle decisioni adottate dall'U.T.C. in relazione alla pratica in oggetto e al rilascio del provvedimento n. 3/2022. A tal fine, sarebbero state valorizzate le s.i.t. rese da persone terze che, tuttavia, avevano riferito in ordine a vicende estranee ai fatti di causa, e si sarebbe desunta la compiacenza del responsabile dell'U.T.C. - "piegato" alla voluntas del [OSCURATO:PERSONA] - per la natura precaria e fiduciaria dell'incarico dallo stesso rivestito. Eppure, la Procura non aveva contestato al ricorrente né il concorso nel reato di lottizzazione abusiva né il delitto di abuso di ufficio (originariamente contestato al solo Responsabile dell'UTC). 2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.319 e 321 cod. pen., e vizio di motivazione per illogicità e apparenza, per avere il Tribunale ritenuto provato il pactum sceleris, valorizzando l'illegittimità del permesso a costruire, l'omissione dei controlli richiesti sui presunti abusi da parte del [OSCURATO:PERSONA] e il riferimento ad un "patto" stretto con [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione in ambientale tra l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ma - osserva il ricorrente - al netto di tutto ciò, non vi sarebbe alcun indizio in ordine alla stipula di un accordo corruttivo tra il [OSCURATO:PERSONA] e i due imprenditori napoletani, concluso con l'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare le ragioni, in base alle quali aveva ritenuto che si fosse al cospetto di un patto corruttivo e non piuttosto di un regolare contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato tra il professionista [OSCURATO:PERSONA] e la società "[OSCURATO:PERSONA]" srl; avrebbe poi dovuto spiegare il motivo per il quale sarebbe emerso il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, le informazioni erano così vaghe, che il Tribunale non era riuscito nemmeno a datare il presunto patto corruttivo, collocandolo assertivamente tra il 2019 e il 2022. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., e vizio di motivazione per illogicità e per omissione, per avere il Giudice della cautela, sulla base di una concatenazione di presunzioni, ritenuto che il danaro versato a [OSCURATO:PERSONA] fosse la tangente pagata al [OSCURATO:PERSONA]. Il riscontro alla tangente versata al [OSCURATO:PERSONA] - stando alla valutazione del Tribunale del riesame - sarebbe rappresentato dall'esito positivo della perquisizione nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]: controllo, tuttavia, avvenuto un anno e otto mesi dopo il rilascio del permesso a costruire e, dunque, a notevole distanza dai fatti di causa, senza che sulle banconote fossero rinvenibili le impronte dei due presunti "pagatori". 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma partecipata - il Pubblico Ministero e i difensori hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la tardività della iscrizione del nominativo del ricorrente nel registro degli indagati e si invoca, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lvo del 22 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma "Cartabia"), è infondato e va, pertanto, respinto. 2.1. Va, a tal riguardo, rilevato - sulla scorta di quanto evidenziato dai Giudici della cautela (cfr. pagg. 56 e ss. dell'ordinanza impugnata per una puntuale esposizione della scansione procedurale) - che:a) il procedimento a carico del ricorrente traeva origine dalle dichiarazioni rese agli inquirenti da [OSCURATO:PERSONA] (indicato con il diminutivo "[OSCURATO:PERSONA]") in data 09 agosto 2022 e poi in data 12 e 21 dicembre 2022;b) la Polizia giudiziaria il 13 settembre 2022 inoltrava al competente [OSCURATO:PERSONA] di Procura una dettagliata informativa di reato, con cui veniva segnalata la rilevanza penale della condotta assunta dal [OSCURATO:PERSONA], inizialmente sussunta nella ipotesi di concussione ex art. 317 cod. pen. e poi, a seguito degli approfondimenti investigativi, nella ipotesi di corruzione. Ciò nonostante, il Pubblico Ministero provvedeva, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., alla iscrizione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati in ordine al reato di concussione solo il successivo 23 gennaio 2023. Che nel patrimonio cognitivo del magistrato requirente fossero confluite informazioni relative a fatti - reato già nel mese di settembre del 2022 è un dato, altresì, evincibile dalla decisione assunta del Pubblico Ministero, in sede di richiesta di proroga delle indagini del 27 settembre 2023, di anticipare la iscrizione alla data del 13 settembre 2022, in applicazione della disposizione del comma 1 -ter dell'art. 335 cod. proc. pen., introdotto dal citato d.lvo n. 150. Dunque, entro questi limiti, le argomentazioni spese dal ricorrente vanno indubbiamente condivise. 2.2. Vanno, invece, disattese là dove invocano, come diretta conseguenza di tale anticipazione, l'applicazione dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nel testo vigente prima della entrata in vigore del menzionato d.lvo n. 150.Non si può, invero, prescindere dal fatto che la iscrizione del nominativo del ricorrente nell'apposito registro veniva formalmente disposta il 23 gennaio 2023: per quanto una tale scelta da parte dell'organo inquirente possa apparire discutibile, non si può superare il dato oggettivo della avvenuta iscrizione in un periodo in cui erano operative le norme nel testo novellato dalla riforma "Cartabia". Per quanto di interesse, dunque, il termine di conclusione delle indagini preliminari era quello previsto dal nuovo testo dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., ovvero di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato, in luogo degli originari sei mesi, previsti dalla norma nel testo precedente alla riforma. Né una tale valutazione può essere superata dal fatto che il Pubblico Ministero abbia deciso di agire in "autotutela", anticipando l'iscrizione, sulla scorta del nuovo art. 335, comma 1- ter, cod.proc. pen.: un tale modus procedendi non rende per ciò solo applicabile la norma di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione previgente alla riforma del 2022, con operatività del minore termine di sei mesi e con decorrenza dal 13 settembre 2022. Il ragionamento sostenuto dal ricorrente non può essere condiviso perché condurrebbe ad una irrazionale applicazione, in modo congiunto e promiscuo, delle disposizioni normative in materia di indagini preliminari nel testo sia antecedente che successivo alla data di entrata in vigore del divo n. 150. Ciò, peraltro, anche in violazione del principio del tempus regit actum, che notoriamente regolamenta il fenomeno della successione nel tempo di norme di carattere processuale. Peraltro, correttamente, i Giudici della cautela hanno evidenziato che, a tenore dell'art. 88 - bis del divo n. 150, il previgente testo normativo degli artt.405 e 406 cod. proc. pen. è applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022 e in relazione ai quali l'organo inquirente ha già disposto la iscrizione nel registro degli indagati: evenienza non riscontrata nel caso in esame, là dove alla data del 30 dicembre 2022 non era pendente alcun procedimento e non era stata formalmente iscritta la notizia di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. La tesi difensiva, volta alla applicazione dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione originariamente prevista quanto al più breve termine di durata delle indagini preliminari, non è sostenibile nemmeno sotto il profilo dell'abuso del processo per abnormità funzionale. Va ante omnia precisato come l'abnormità, per un verso, debba essere distinta dalla mera violazione di norme processuali e, per altro verso, presupponga l'adozione di un atto giurisdizionale in senso stretto. L'abnormità - quale categoria di origine pretoria - può, infatti, riguardare tanto il profilo strutturale di un provvedimento, qualora esso si ponga al di fuori del sistema normativo, quanto il profilo funzionale qualora l'atto giurisdizionale, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (così da ultimo Sez. Un. n. 10869 del 12/12/2024, Rv 287607). Nondimeno l'abnormità strutturale o funzionale è condizione patologica afferente ai soli atti di giurisdizione e non sono definibili tali quegli atti che sono una prerogativa esclusiva del Pubblico ministero, perchè poggiano su una valutazione che spetta al titolare dell'azione penale e in ordine alla quale il giudice per le indagini preliminari non può svolgere alcun sindacato. Non possono, dunque, essere affetti da abnormità la decisione di esercitare l'azione penale o la iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. «mod. 45»), ma anche la iscrizione del nominativo di una persona nel registro degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen. (cfr Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, non mass.; Sez. 3, n. 7744 del 15/01/2025, Rv.287657). Ed infatti, è ius receptum il principio secondo cui la tardiva annotazione del nominativo della persona indiziata di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della iscrizione stessa. Ciò in considerazione del fatto che, nel sistema normativo vigente prima delle modifiche apportate dal citato d.lvo n. 150 con la introduzione degli artt. 335, comma 1-ter, e 335-quater cod. proc. pen. - norma che riconosce intervento in autotutela dello stesso Pubblico ministero e poterli, correttivi in capo al Giudice l'apprezzamento della tempestività della iscrizione, il cui obbligo nasce se a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, rientrava nella esclusiva valutazione discrezionale del Pubblico ministero. Esso era, dunque, sottratto in ordine allwan" e al "quando" al sindacato del Giudice per le indagini preliminari, ferma comunque la configurabilità di eventuali ipotesi di responsabilità disciplinari e, persino, penali nei confronti del Pubblico ministero inadempiente. Peraltro, a parte la questione della natura non giurisdizionale dell'atto di cui si discorre, ad ogni buon conto la tardività della iscrizione del nominativo ex art.335 cod. proc. pen. è difficilmente sussumibile nella categoria dell'abnormità, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità : a) non è riconducibile alla abnormità "strutturale" inerente a provvedimenti che, per singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall'ordinamento processuale o che, seppure manifestazione di legittimo potere, siano stati comunque adottati fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; b) non è riconducibile alla abnormità "funzionale" relativa a provvedimenti che, pur non 8 r9 n 7 essendo estranei al sistema normativo, determinino in ogni caso la stasi irreversibile del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 3. Passando al "merito" della vicenda, secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] p.t. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] , avrebbe ricevuto la somma di centomila euro dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nella qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA]" srl , a titolo di corrispettivo per il rilascio , in favore di detta società, del permesso a costruire n. 3/2022: titolo illegittimo, perché rilasciato in via diretta e in mancanza del piano di lottizzazione dal responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale, l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I Giudici della cautela hanno ritenuto che il compendio investigativo avesse fornito elementi gravemente indizianti circa l'esistenza di un sistema «che si muove[va] secondo dinamiche ben definite e al cui vertice si pone[va] il [OSCURATO:PERSONA], il quale gode[va] di una posizione di assoluta primazia a lui riconosciuta anche dall'esterno, sia dai privati cittadini sia dai vari professionisti gravitanti nella sua orbita». Si dà atto, nel provvedimento impugnato, che le indagini era iniziate a seguito delle dichiarazioni etero accusatorie rese, tra agosto e dicembre del 2022, da [OSCURATO:PERSONA] (indicato con il diminutivo [OSCURATO:PERSONA]), legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., il quale aveva denunciato l'esistenza di un collaudato "sistema di corruzione", facente capo al [OSCURATO:PERSONA] p.t. e che coinvolgeva professionisti e imprenditori locali, nel disbrigo delle pratiche edilizie riferite al territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Dette dichiarazioni - sebbene non confermate dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avevano, tuttavia, trovato riscontro sia nelle s.i.t. rese da diversi cittadini, che avevano descritto le modalità di gestione del territorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], secondo il "sistema" denunciato dall'[OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 del provvedimento), sia nell'attività di intercettazione telefonica, telematica e ambientale, eseguita a partire dal marzo 2023 (pagg.6 e ss.). Erano, infatti, numerose le conversazioni captate tra i due imprenditori, che, interloquendo tra loro o anche con terze persone, avevano lasciato intendere di avere elargito del danaro al [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA], in vista del rilascio del titolo abilitante per la costruzione di opere edili sui terreni, inizialmente di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e poi venduti alla società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, in località [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La successiva attività investigativa - a conferma ulteriore del tema di accusa - conduceva al sequestro a carico del ricorrente e di professionisti a lui vicini di somme ingenti di danaro in contanti, per oltre 150 mila euro, rinvenute sia nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA], oltre che di tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia inerente alla società "[OSCURATO:PERSONA]" srl. 3.3. Sulla scorta di tale compendio investigativo, il Tribunale del riesame ha ravvisato la gravità del quadro indiziario in ordine alla esistenza ed operatività sul territorio di un "sistema" collaudato - con a capo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva dell'ausilio dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] e del geometra [OSCURATO:PERSONA] - consistente nel conferimento di incarichi professionali a tecnici del luogo vicini all'amministrazione comunale, nel rilascio di provvedimenti abilitativi illegittimi , e nell'incasso di indebiti profitti, imputati al costo dovuto per le prestazioni professionali svolte. 4. Il ricorrente deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., articolando quattro distinti motivi di ricorso. Va, in primo luogo, rilevato come, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione sia ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal Giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Non è consentito, infatti, denunciare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra tante, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 4.1. In questa prospettiva, il ricorso dell'indagato è formulato secondo uno schema di censura che travalica il perimetro del sindacato di legittimità. Va, infatti, segnalato come non siano state avanzate dal ricorrente contestazioni utili a scardinare la tenuta logico-giuridica della motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato: tutte le doglianze sono declinate prevalentemente con argomentazioni in fatto o reiterative di questioni, già esaminate dai Giudici della cautela con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente. E', infatti, inammissibile il ricorso che, sotto la apparenza formale di richiesta di controllo logico della motivazione, rivisita il materiale indiziario acquisito 10 79)- pretendendone un diverso apprezzamento, qualora nella ordinanza impugnata si rinvengano le argomentazioni capaci di dar ragione delle decisioni conclusive. Nel caso in esame, per quanto si esporrà nel prosieguo, le argomentazioni su cui poggia il provvedimento de libertate non sono carenti, né illogiche, né contraddittorie. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura il giudizio di credibilità e di attendibilità della principale fonte dichiarativa per omessa valutazione: a) dei motivi di astio che [OSCURATO:PERSONA] nutriva nei confronti del ricorrente; b) della intrinseca contraddittorietà delle accuse; c) del netto contrasto tra le dichiarazioni accusatorie e le ulteriori emergenze investigative. Deduce, altresì, il travisamento della prova per il fraintendimento del tenore delle conversazioni, oggetto di captazione, e per la mancata valutazione di informazioni probatorie capaci di destrutturare il tema di accusa. 4.3. In ordine al primo profilo, va, in linea di principio, ricordato che il dichiarato del testimone (mutatis mutandis della persona escussa a sommarie informazioni ex art. 351 cod. proc. pen.)" fa prova sino a prova contraria " ed è sottratto all'applicazione del peculiare statuto normativo del comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen., non necessitando di elementi di riscontro esterni. La presunzione di attendibilità della testimonianza poggia, invero, sulla massima di esperienza, secondo cui chi comunica a terzi un fatto dice la verità (principio di affidabilità, sul quale si fonda la normale vita di relazione), mentre mente solo se a tanto abbia sufficiente interesse (principio di normalità), e ciò specialmente se dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità). In ogni caso, detta presunzione non esonera il Giudice da un apprezzamento attento e prudente: sono elementi di sicura significanza nella valutazione dell'attendibilità i rapporti tra il dichiarante e l'accusato, la coerenza e logicità interna del narrato, l'assenza di rilevanti contraddizioni e/o dell'inspiegabile contrasto con elementi "aliunde", la precisione e analiticità del narrato, posto che, secondo una comune regola di esperienza, la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali. Peraltro, va ribadito come la valutazione della credibilità e attendibilità della prova dichiarativa sia una prerogativa esclusiva del merito. Tale giudizio è, infatti, devoluto insindacabilmente ai Giudici di merito, di guisa che la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, ma poggi su argomentazioni convincenti e congrue, si sottrae al controllo di legittimità.4.4. Ebbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato (pagg. 61 e ss.) ha dato rilievo ad una pluralità di elementi che, valutati in reciproca interazione tra loro, si presentano ampiamente idonei a sorreggere il giudizio di credibilità delle dichiarazioni accusatorie rassegnate da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha individuato, anzitutto, plurimi ed eterogenei elementi di riscontro di quelle accuse; ha congruamente spiegato come il sentimento di astio - che [OSCURATO:PERSONA] nutriva nei confronti del ricorrente e di cui lo stesso, peraltro, non faceva mistero - consentisse comunque di escludere intenti calunniatori e speculativi; ha offerto, infine, una plausibile giustificazione della rilevanza non decisiva delle pur rilevate "imprecisioni" che si riscontrano nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, le produzioni difensive, per quanto si va ad illustrare nel prosieguo, lungi dal comprovare una propensione a mentire di [OSCURATO:PERSONA], riguardano circostanze marginali e circoscritte, incapaci di disarticolare il ragionamento che sottende il provvedimento de libertate nel tentativo di condurre ad un diverso esito del giudizio. Si legge nell'ordinanza in esame che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto informazioni sul "patto corruttivo" - intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imprenditori napoletani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - direttamente da uno dei due "contraenti" privati. Era stato, infatti, [OSCURATO:PERSONA] ad avere confidato a [OSCURATO:PERSONA] di avere veicolato centomila euro a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il rilascio del titolo edilizio, che avrebbe consentito alla società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., di cui era socio, di costruire in località [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] era [OSCURATO:PERSONA]. Tali "confidenze" - che per il ricorrente sarebbero false perché esclusivamente ascrivibili al sentimento di astio che [OSCURATO:PERSONA] nutriva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e smentite dalla fonte diretta - sono state, invece, giudicate intrinsecamente attendibili, sia perché riferite anche da tale [OSCURATO:PERSONA], anch'egli destinatario delle medesime rivelazioni, sia perché ampiamente giustificabili per il legame fiduciario intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - legame che traspare dal tenore delle conversazioni, oggetto di monitoraggio - sia perché collimanti con l'ulteriore compendio investigativo. 4.5. Una tale valutazione regge il peso delle censure difensive che - nel replicare molte delle doglianze poste con il riesame - non si confrontano adeguatamente con le puntuali argomentazioni spese dai Giudici del merito. [OSCURATO:PERSONA] sia stato "smentito" dalla fonte diretta è un dato oggettivo che il Tribunale del riesame ha valutato, rilevando come il dato captativo - intercettativo avesse svelato l'atteggiamento volutamente omertoso assunto da [OSCURATO:PERSONA] e dal socio, g/ [OSCURATO:PERSONA]: i due imprenditori avevano, infatti, deciso di non collaborare con gli inquirenti e di non accusare il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soprattutto per non perdere i benefici ottenuti (cfr pagg. 62 e ss. del provvedimento). A tal uopo, infatti, avevano manifestato una certa premura a che il [OSCURATO:PERSONA] e il suo "staff" venissero a conoscenza della "lealtà e fedeltà" mostrate. 4.6. Né le dichiarazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso a [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un colloquio tenutosi nella sala di attesa degli Uffici della Procura e che, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe frainteso, disarticolano la logicità dell'impianto motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] - hanno rilevato i Giudici della cautela - temeva di essere registrato dal suo interlocutore, che lo incalzava con ripetute domande sulle modalità del patto corruttivo e sui soldi versati, tanto da domandare ad un certo punto del colloquio se [OSCURATO:PERSONA] stesse registrando la loro conversazione. Ed ancora, il [OSCURATO:PERSONA], durante tale colloquio, forniva ad [OSCURATO:PERSONA] una serie di informazioni, che - come congruamente evidenziato nel corpo motivazionale del provvedimento - erano poco conciliabili con dichiarazioni precedentemente rese e con comportamenti precedentemente tenuti. Ed infatti, [OSCURATO:PERSONA] assicurava l'[OSCURATO:PERSONA] di non avere mai conosciuto nè incontrato il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mentre, invece, non solo lo aveva incontrato, unitamente al socio [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di un amico comune, tale [OSCURATO:PERSONA], ma aveva anche discusso della pratica edilizia per cui è processo, rassicurando il [OSCURATO:PERSONA] di non essere in rapporti di affari con [OSCURATO:PERSONA] (non "era una cosa con [OSCURATO:PERSONA]" -cfr conversazione progr. n 2332 - RIT 121/2023 - pag. 62 del provvedimento). Dunque, con argomentazioni non censurabili sotto il profilo della logicità e della coerenza, i Giudici della cautela hanno escluso che il tenore di tali dichiarazioni potesse, in qualche modo, incidere - minandola - sulla credibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 4.7. In modo poi, altrettanto, dettagliato e logico, il Tribunale del riesame ha spiegato la genesi del risentimento nei confronti del ricorrente: plurimi sono gli elementi investigativi, richiamati ed esaminati nel provvedimento impugnato, da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] - peraltro in linea con quanto dallo stesso riferito sin dalle sue prime dichiarazioni - non aveva potuto realizzare un imponente e redditizio progetto edilizio sul fondo sito in località [OSCURATO:PERSONA] - poi venduto alla società "[OSCURATO:PERSONA]" srl - per la ferma opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e del suo "staff". Detto progetto era stato, infatti, respinto dalla Soprintendenza, nondimeno tale "bocciatura" era un ostacolo più apparente che reale, posto che: a) le pratiche edilizie del Comune di [OSCURATO:PERSONA] erano esaminate presso tale ufficio da un funzionario compiacente (cfr.pag.66); b) [OSCURATO:PERSONA], stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], aveva apertamente ammesso che, fino a quando il fondo sarebbe stato I 3 di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], poteva essere utilizzato solo ai fini di pascolo (pag. 77); e) [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione, spiegava al suo interlocutore che la collaborazione dell'[OSCURATO:PERSONA] con gli inquirenti si giustificava per l'opposizione del [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva impedito di realizzare il progetto, consentendone invece la realizzazione alla società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, di cui era socio (cfr conversazione, prog. 2853, pag. 67 del provvedimento); d) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere impedito la costruzione in località [OSCURATO:PERSONA], introducendo gli standard urbanistici (cfr. pag. 67, conversazioni, progr. 56 e 57); e) sempre il [OSCURATO:PERSONA], prima di approvare il progetto edilizio in favore della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., si era sincerato con [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] fosse estraneo al progetto. 4.8. In questa prospettiva, i Giudici del merito hanno coerentemente spiegato che nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse usufruito - nel periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] - del rilascio di numerose licenze edilizie, lo stesso non avesse mentito nel definirsi una vittima del "sistema", essendo stato ostacolato nella realizzazione di un'imponente opera edilizia, che era stata affidata a imprenditori esterni. Dunque, le accuse di falsità mosse all'[OSCURATO:PERSONA] - che secondo il ricorrente avrebbe taciuto volutamente in ordine ai datati rapporti con [OSCURATO:PERSONA] per avere fruito nel passato di numerose licenze edilizie e in ordine alle effettive cause del blocco del progetto sui fondi in località [OSCURATO:PERSONA] - sono la conseguenza di una lettura parcellizzata delle informazioni investigative e di un mancato confronto critico con le ragioni sottese al provvedimento impugnato. 4.9. Il ricorrente lamenta poi la omessa valutazione del comportamento assunto da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe cercato di indurre [OSCURATO:PERSONA] a denunciare falsamente il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale critica poggia su una lettura frammentaria del compendio investigativo e non si confronta adeguatamente con l'ordito motivazionale del provvedimento. L'accordo corruttivo, secondo i Giudici di merito, era un dato di fatto di cui [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza, perché destinatario delle confidenze ricevute dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che poi - unitamente al socio - aveva deciso "di non vomitare" anche per non pregiudicare l'attuazione del progetto edilizio. Peraltro, i Giudici della cautela hanno bene evidenziato come i termini dell'accordo corruttivo non solo erano stati riferiti da [OSCURATO:PERSONA], ma erano emersi aliunde, perché sovente erano stati oggetto di discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e il socio; peraltro, i due, senza veli e senza mezzi termini, avevano spesso discettato della "gestione" del territorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], appellato come "mariuolo" e come "uno che prende i soldi", lasciando intendere che la vicenda che li aveva visti coinvolti fosse solo un aspetto di un ben più complesso sistema corruttivo.4.10. In modo congruo rispetto all'acquisito dato probatorio, i Giudici del merito hanno, inoltre, escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse mentito in relazione al prezzo della corruzione. Ed infatti, non è affatto sfuggito che, nel corso di alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si fosse discusso di somme di danaro, versate a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese, nonchè degli importi versati alle casse comunali per le spese connesse agli oneri di urbanizzazione, di importo nettamente inferiore rispetto a quelli indicati da [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, privilegiando una lettura complessiva del dato intercettativo, si è congruamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - oltre ad avere ricevuto gli importi indicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], importi contabilizzati e regolarmente fatturati - avesse ricevuto ulteriori e ben più cospicue somme di danaro, con metodi non tracciabili (cfr pagg. 89 e ss). Nella disamina di diverse conversazioni - il cui testo è anche stato puntualmente trascritto nel corpo del provvedimento per la parte di interesse - i Giudici della cautela hanno stigmatizzato ancora una volta l'atteggiamento guardingo e volutamente ondivago assunto dai due imprenditori, soprattutto nei colloqui con terzi (cfr. provv. pag. 91 - colloquio progr. 2858). Ed infatti, [OSCURATO:PERSONA] - nell'ammettere con il suo interlocutore, [OSCURATO:PERSONA], di avere corrisposto l'importo complessivo di 200.000,00 euro e di avere riferito una tale circostanza anche a [OSCURATO:PERSONA] (tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA] aveva agli inquirenti indicato lo stesso importo, di cui circa 100 euro elargite al [OSCURATO:PERSONA]) - precisava, tuttavia, che si trattava di somme sborsate, a titolo di corrispettivo, per le prestazioni d'opera professionale di cui aveva usufruito la società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, e a titolo di rimborso spese ex lege dovute all'Ente per l'espletamento della pratica. Ma, come rilevato dai Giudici della cautela, con argomentazioni per nulla illogiche e fedelmente ancorate agli elementi indiziari rappresentati, anche in questa occasione [OSCURATO:PERSONA] non aveva detto tutta la verità, essendo, invero, emerso da altre conversazioni - pure riportate nel provvedimento in esame - e dal carteggio oggetto di sequestro (i.e. documentazione contabile e fiscale), che le somme effettivamente dovute e versate, a titolo di pagamento del compenso e di spese, erano molto al di sotto dei 200 mila euro, di fatto sborsati e intascati dal [OSCURATO:PERSONA] anche per il pagamento del "mullah" (appellativo con cui, in diverse conversazioni, gli interlocutori indicavano la persona del [OSCURATO:PERSONA]). Il che rende logica e coerente l'affermazione del Tribunale circa l'esborso di importi di danaro anche "in nero" e in favore di più di una persona. In conclusione, tutte le doglianze - mosse in ordine alla non indicazione delle somme che sarebbero state versate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla non certezza del prezzo della asserita corruzione - risentono dell'omesso confronto critico con /) 15 i '42n le argomentazioni svolte dal Tribunale, avendo, ancora una volta, il ricorrente focalizzato l'attenzione su frammenti e spezzoni di intercettazioni, anzichè privilegiare la lettura sinottica del compendio investigativo. 4.11. E' inammissibile anche la censura con cui si deduce il travisamento della prova sotto il duplice profilo inerente: a) alla omessa valutazione del mendacio di [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe maliziosamente taciuto agli inquirenti di avere presentato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'architetto [OSCURATO:PERSONA]-; b) alla errata valutazione del "ruolo" assunto da [OSCURATO:PERSONA], che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe stata una vittima dell'asserito "sistema". Le doglianze - nei termini prospettati - non danno luogo al vizio di "travisamento della prova", censurabile con il ricorso ex art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. Il travisamento della prova, infatti, ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, a condizione che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato. Diverso è il travisamento del fatto non deducibile, essendo precluso alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Così procedendo, infatti, si demanderebbe al Giudice di legittimità il compimento di una operazione fuori dal perimetro normativo, essendo allo stesso attribuito il limitato compito di verificare la conformità a diritto del decisum nonché la congruità logica, la coerenza intrinseca e la completezza dell'apparato argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato. E questo è tanto più vero, se - come nel caso di specie - con l'impugnazione venga posto un problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità, lì dove la valutazione risulti logica. Va poi osservato come la esaustività e la completezza della motivazione non sia esclusa in modo automatico nei casi in cui il Giudice del merito abbia "omesso" di valutare un aspetto o una censura: il Giudice del gravame non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione, quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. Ciò, peraltro, si riconnette al testo del citato art. 606 cod. proc. pen., a tenore del quale, con i motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, oltre a quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così cfr Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 4.12. In questa prospettiva, le censure formulate, per un verso, non hanno capacità di destrutturare il percorso argomentativo sottoposto a critica, avuto riguardo alla credibilità e alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto basata su solidi riscontri, invero nemmeno necessari ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., e, per altro verso, risentono di una lettura parcellizzata del compendio investigativo. 5. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso per aspecificità e perché declinato in fatto. La indebita ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] - nella gestione del territorio e nel rilascio delle licenze edilizie, secondo il sistema descritto da [OSCURATO:PERSONA] - è conclusione non censurabile in questa sede, poggiando su un iter argomentativo connotato da stringente logicità e intrinseca coerenza, non affatto destrutturato dalle censure difensive che, invero, si limitano a sollecitare una diversa, non consentita, lettura dei medesimi elementi indiziari. 5.1. E' il caso di rilevare come assuma scarsa rilevanza sul piano indiziario il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] di Procura, pur prospettando una indebita ingerenza del ricorrente sulle attività di competenza del responsabile dell'U.T.C., non avesse poi contestato il concorso nella lottizzazione abusiva, né nel delitto di abuso di ufficio. Si tratta, evidentemente, di una prerogativa esclusiva del titolare dell'azione penale, il cui mancato esercizio non si riflette sul giudizio di gravità del quadro indiziario. 5.2. In ordine poi alle censure relative alla scarsa valenza indiziaria delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. agli inquirenti da persone non direttamente coinvolte nella vicenda in esame, va rilevato come esse avrebbero effettivamente potuto avere un qualche fondamento se il decisum si fosse fondato solo ed esclusivamente su tali dichiarazioni. Ma così non è e, peraltro, come rilevato dal Tribunale del riesame, le richiamate s.i.t., per quanto inerenti a vicende differenti e provenienti da soggetti terzi, concorrono a far luce sul modus operandi del [OSCURATO:PERSONA] in linea di continuità con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (cfr pag. 68 dell'ordinanza):Vespressione "non si muove foglia che [OSCURATO:PERSONA] non voglia", utilizzata dal parroco del Paese, o la indicazione del [OSCURATO:PERSONA] come il "deus ex machina", offrono una rappresentazione del contesto fattuale in cui si va ad inserire anche la vicenda in esame. 7), -14 5.3. Va poi evidenziato come nel provvedimento impugnato (cfr. pagg.10 e 11 dell'ordinanza) siano state evidenziate le plurime e gravi violazioni di legge in cui l'amministrazione comunale era incorsa nella procedura volta al rilascio del titolo abilitativo in favore della società "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] infatti, la consulenza tecnica, disposta dalla Procura procedente e le cui conclusioni il ricorrente non risulta abbia mia contestato, aveva rilevato come il permesso a costruire fosse stato rilasciato, in via diretta, dall'[OSCURATO:PERSONA] tecnico del Comune, mentre invece era necessaria, per l'assenza di opere di urbanizzazione primaria, la previa approvazione del piano di lottizzazione che, a sua volta, avrebbe dovuto essere preceduto dall'approvazione della convenzione urbanistica; inoltre, il permesso avrebbe dovuto essere preceduto dalla "valutazione di incidenza" ex art. 5 d.P.R. n. 357/1999, ricadendo l'area interessata dai lavori nella zona di protezione speciale "costa tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"; infine, era necessario il rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Bussento, unico ente competente e legittimato ad intervenire, mentre tale autorizzazione era stata illegittimamente emessa, ancora una volta in via diretta, dal responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, "anomalie" di tale gravità non potevano sfuggire all'attenzione di un professionista, esperto nel settore edilizio, quale era il responsabile dell'U.T.C., [OSCURATO:PERSONA]: il comportamento, silente ed accomodante, era giustificabile per la natura fiduciaria dell'incarico, le cui sorti, infatti, dipendevano dalla esclusiva volontà del [OSCURATO:PERSONA] (cfr pag. 69 del provvedimento). Peraltro, la validità sul piano della logica e della coerenza di una tale affermazione - che, invece, il ricorrente contesta sulla scorta di deduzioni generiche - è avvalorata anche dalla circostanza che l'atteggiamento, serbato da [OSCURATO:PERSONA], non pare sia stato limitato ad un unico ed isolato caso. Congruamente, il Tribunale del riesame ha enunciato ed elencato numerose vicende (cfr. pagg. 68 e 69), in cui il [OSCURATO:PERSONA] o veniva letteralmente scavalcato dal [OSCURATO:PERSONA] o volutamente abdicava alle sue funzioni di controllo, sì da avallare evidenti ed eclatanti modalità illegittime di esercizio del potere da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Non è, dunque, censurabile la valutazione dei Giudici della cautela,che hanno ravvisato un completo e totale assoggettamento del responsabile dell'U.T.C., [OSCURATO:PERSONA], ai dicta e ai desiderata del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro - come bene evidenziato nel provvedimento - lo stesso ricorrente aveva manifestato il proprio interesse a mantenere in carica il [OSCURATO:PERSONA], prorogandogli l'incarico in palese violazione della normativa, nonostante precedenti condanne e sentenze dei Giudici amministrativi di annullamento di provvedimenti amministrativi adottati dall'amministrazione comunale. Ciò, evidentemente, per la difficoltà di reperire un funzionario così "fedele" e in grado di offrirgli gli stessi "servigi". 6. Sono, infine, inammissibili, perché generici, aspecifici e declinati in fatto, il quarto e il quinto motivo di ricorso - che per la connessione del devolutum possono essere esaminati congiuntamente - con cui si censura il provvedimento de libertate sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla prova della stipula del patto corruttivo e al versamento della tangente. 6.1. Va, in premessa, osservato che la prova dell'accordo illecito tra privato e pubblico agente è, per consolidata giurisprudenza di legittimità, presupposto necessario e indefettibile per integrare il reato di corruzione. Trattandosi, infatti, di un reato-contratto, la sua integrazione postula l'accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico. Pertanto, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione, è necessaria la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto. Ebbene, si è, a tal riguardo, ritenuto che la dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: tale elemento di prova deve essere, dunque, valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massimata). Occorre, dunque, dimostrare che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 - 01; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, Bisignani, Rv. 251867 - 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruni, Rv. 247382 - 01; Sez. 6, n. 34415 del 15/05/2008, Sidoti, Rv. 240745 - 01). 6.2. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Si legge nel provvedimento impugnato che le numerose conversazioni, oggetto di intercettazione - richiamate e trascritte per la parte di interesse (pagg. 71 e ss.) - offrivano elementi di supporto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],avendo consentito di far luce sul "sistema" operante nel settore dell'edilizia nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]: il filo comune del dato captativo è rappresentato dal fatto che per potere costruire in quel territorio occorreva entrare nel "mondo di quello", dove appunto "comanda [OSCURATO:PERSONA] ", indicato spesso con l'appellativo di "Mullah", e i tecnici che "stanno con lui". Al "sistema" si poteva accedere per il tramite dei tecnici locali se vicini al [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale avvenivano le dazioni di danaro, mascherate sotto forma di corrispettivo per le prestazioni professionali ("...quello i soldi se li prende ma se li prende sui calcoli ..."). Anche in relazione al rilascio del permesso a costruire n. 3/2022 in favore della società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, i Giudici della cautela hanno puntualmente evidenziato come gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di diversi colloqui, si vantassero, in modo esplicito e senza mezzi termini, di essere riusciti, a differenza di molti altri, ad entrare nel "sistema" creato dal [OSCURATO:PERSONA], nonostante non fossero del posto, riuscendo ad ottenere il rilascio di una concessione "appezzottata". E ciò era stato possibile per avere avuto la furbizia di essersi affidati al tecnico compiacente ("... perché mi sono fidato del tecnico del posto, quello stava vicino al [OSCURATO:PERSONA] ..." - cfr colloquio progr. 3255 - pag. 85). Altrettanto esplicito è il tenore delle conversazioni, nel corso delle quali gli imprenditori in questione ammettevano di avere pagato un compenso "sproporzionato" al tecnico (vicino al [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] e ne indicavano il motivo, individuato nella necessità di "... avere questa cosa". Significative per il Tribunale erano le numerose conversazioni,nel corso delle quali sempre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentavano il fatto di essere stati abbandonati dal "sistema", dopo l'inizio delle indagini e l'intervento della Procura, nonostante avessero "pagato" e non avessero "cantato" (cfr. colloqui trascritti alle pagg. 72 e 73). Dunque, per il Giudici del merito, anche in relazione alla specifica vicenda oggetto di contestazione, il modus operandi non si era discostato dal protocollo operativo che era alla base del "sistema [OSCURATO:PERSONA]". 6.3. La coerenza intrinseca di tale ricostruzione non è inficiata dalle controdeduzioni difensive. Il ricorrente, nel prospettare la stipula di un contratto di prestazione di opera professionale con il tecnico incaricato del progetto, l'architetto [OSCURATO:PERSONA], offre una lettura del dato intercettativo e del compendio probatorio parcellizzata. Nel tentativo di destrutturare la logicità dell'impianto motivazionale focalizza l'attenzione su spezzoni di intercettazioni o ne richiama solo una parte, senza, tuttavia, inserirle nel contesto del compendio investigativo e senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni svolte dai Giudici della cautela, ai quali, peraltro, non sono sfuggite le doglianze difensive, da essi disattese in modo logico e convincente. D'altronde, la ricostruzione della vicenda e la interpretazione delle fonti di prova sono una prerogativa esclusiva del Giudice del merito, che la Corte di cassazione non può sindacare, salvo vulnus motivazionali che, nel caso in esame, non si 20 ()( rinvengono per linearità, chiarezza, intrinseca logicità e coerenza del percorso motivazionale che sottende la decisione impugnata. 6.4. Va, inoltre, rilevato come il ricorrente abbia sovente incentrato l'attenzione su elementi investigativi che, tuttavia, non sono stati i soli a fondare le valutazioni censurate. Ad esempio, in relazione al tema, nuovamente proposto, della prova del versamento della tangente, dal provvedimento impugnato si desume come i Giudici di merito non abbiano affatto valutato solo l'esito della perquisizione del luglio 2023 presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione, invero, si basa su un sostrato indiziario, oggettivamente molto più complesso, là dove rilevanti informazioni sono state congruamente e logicamente desunte dal dato captativo - intercettativo. La finale valutazione poggia, dunque, su un ragionamento assai articolato, che affascia - in modo coerente e con stringente logicità- tutti i dati acquisiti, con cui il ricorrente omette ogni confronto. Ed infatti, i Giudici della cautela - pur dando atto che sulle somme di 5.000 euro in contanti, trovate in casa del ricorrente, non fossero state rinvenute impronte digitali riconducibili ai due imprenditori e il recupero fosse avvenuto a distanza di qualche anno dal pagamento - hanno, logicamente e in coerenza con le informazioni investigative, concluso nel senso che la tangente fosse confluita nelle tasche del [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]. Hanno, infatti, osservato come l'esborso della tangente si desumesse da plurimi e convergenti elementi indiziari, tra cui - oltre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - il tenore univoco e monotematico di una serie di conversazioni: ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], a seguito della perquisizione e degli accertamento di P.g., aveva manifestato apprensione ed esternato il timore che sul danaro sequestrato potessero essere rinvenute le sue impronte digitali; sempre il [OSCURATO:PERSONA] lamentava il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che si era preso i soldi , perché "doveva dare da mangiare al "mullà"e non si era interessato più di niente; ed ancora, nel conversare con il fratello, dava atto di avere dato i soldi, pur non avendoli sborsati, essendo la tangente stata versata sotto forma di pagamento del corrispettivo per la prestazione d'opera professionale. Quelle citate sono solo alcune delle numerose conversazioni, che i Giudici del merito hanno esaminato, offrendone una interpretazione intrinsecamente coerente e per nulla illogica, interpretazione invero spesso assai agevole per l'assenza di linguaggio criptico, parlando gli interlocutori senza veli e senza ricorrere ad accorgimenti. 6.5. Anche la questione relativa alla mancata collocazione temporale dell'accordo non coglie nel segno. E' vero, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di fornire una data certa, collocando il patto corruttivo tra il 2019 e il 2022, ma è, altresì, vero che dalla ricostruzione dei fatti così come operata dal Giudice della cautela risulta che situazione si è dipanata per un certo arco di tempo. Peraltro, che l'accordo sia stato raggiunto e il prezzo versato in cambio della concessione "appezzottata" è un dato indubbiamente acquisito a livello indiziario. A tal uopo, è il caso di ricordare come il procedimento incidentale de libertate, che qui viene in rilievo, si fonda su uno standard cognitivo diverso, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto quello procedimentale, rispetto a quello che governa il procedimento principale. Se, infatti, ai fini della sentenza di condanna il parametro giustificativo è quello del superamento di "ogni ragionevole dubbio", il provvedimento restrittivo della libertà richiede, quale parametro giustificativo, una qualificata probabilità di colpevolezza, ossia l'esistenza di elementi a carico dell'indagato che, di natura logica o rappresentativa, contengono "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi, non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'incolpato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, restando immutato il quadro indiziario o modificandosi attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di prova a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità (ex multis, v. Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 - 01). 6.6. Sulla scorta delle argomentazioni rese il Tribunale del riesame ha logicamente dato conto, quanto meno sotto il profilo della gravità indiziaria, della operativi