CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 38568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 01/06/2021 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1° giugno 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 31 ottobre 2013 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il solo dato ponderale non era sufficiente a fondare la tesi della cessione a terzi dello stupefacente. Con il secondo denuncia la carenza di motivazione in merito alla pena e alla recidiva. Con il terzo ribadisce l'eccezione di prescrizione, già formulata in secondo grado perché il fatto era stato commesso il 24 novembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] 3. La prima censura attiene all'accertamento di responsabilità per il quale i Giudici hanno valorizzato una serie di elementi significativi con cui il ricorso non si confronta affatto: la detenzione di una quantità di marijuana da cui era possibile ricavare 59 dosi, in parte indosso e in parte nell'autoveicolo di sua proprietà, nonché la detenzione di denaro di cui l'imputato, privo di reddito e di fissa dimora, non aveva saputo giustificare la provenienza. Pertanto, è manifestamente infondata. E' fondata invece la terza censura, poiché il fatto risale al 24 novembre 2010 e, considerato l'aumento per la recidiva del secondo comma dell'art. 99 cod. pen., il reato è prescritto al 24 novembre 2019 (Cass., Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01). La difesa aveva puntualmente eccepito la prescrizione all'udienza per le conclusioni innanzi alla Corte di appello, che ha ignorato tale richiesta. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Ne consegue l'assorbimento della seconda censura. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 13 aprile 2022 Il Consigliere este