CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44881/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Caltanissetta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 4/3/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 2/10/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione e, riconosciuta l'attenuante speciale, l'aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di dolo in quanto la Corte di merito ne avrebbe incongruamente ritenuto la ravvisabilità nonostante l'imputato già in sede di perquisizione domiciliare avesse riferito che il televisore di provenienza furtiva gli era stato consegnato dal Cutaia a compensazione di un debito contratto nei suoi confronti, versione ribadita nelle sommarie informazioni acquisite al fascicolo processuale. Quanto ai contatti intercorsi tra il prevenuto e il Cutaia, che la Corte ascrive ad un'intesa di natura illecita, la difesa sostiene che fossero finalizzati a recuperare la somma che il ricorrente aveva prestato allo stesso Cutaia; 2.2 l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. La difesa censura la motivazione resa a sostegno del diniego, ritenendo che le modalità del fatto non hanno valenza ostativa e il danno di circa 200,00 euro appare tenue mentre i riferimenti alla personalità del ricorrente non trovano riscontro nelle emergenze processuali, trattandosi di soggetto incensurato, privo di pendenze ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo in punto di responsabilità è infondato. La Corte di merito ha disatteso le censure proposte con motivazione non palesemente illogica, evidenziando che la tesi accreditata dal prevenuto circa la consegna del televisore da parte del Cutaia a fronte di un credito vantato nei confronti del medesimo è priva di elementi di riscontro e nella sostanza apodittica. V'è da aggiungere che [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato in concorso con l'odierno ricorrente per il fatto di ricettazione ascritto, è stato in primo grado assolto ai sensi dell'art. 530 cpv cod.proc.pen., avendo il Tribunale ritenuto l'insufficienza degli elementi a suo carico. Tuttavia, l'intensa frequenza dei contatti tra i due, provata dall'esame dei tabulati telefonici, e l'accertata presenza del Cutaia in compagnia del prevenuto il giorno della perquisizione presso l'abitazione del ricorrente attestano rapporti durevoli e qualificati tra i predetti sicché la tesi dell'inconsapevolezza del D'Auria circa la natura illecita del compendio ricevuto, anche a volerne ammettere la consegna da parte del coimputato e quale che fosse la causale della stessa, appare sfornita di elementi a supporto, stante la genericità del credito evocato e l'assenza di dettaglio su tempi e modalità della datio in solutum. 2. Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. la Corte territoriale, come denunziato dalla difesa, ha reso una motivazione ai limiti dell'apparenza, limitandosi a richiamare "la personalità e la complessiva condotta dell'imputato e la non modesta entità dell'offesa", senza procedere, secondo il dictum di Sez. U Tushai, alla valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), scrutinio che impone al giudice di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940-01). Quanto al generico riferimento operato dai giudici territoriali alla "personalità" dell'imputato, pare opportuno ribadire che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rilevano i parametri di cui all'art. 133, comma 2 cod.pen., indicativi della capacità a delinquere (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, Rv. 278555). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto. I residui motivi devono essere rigettati in quanto infondati . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta limitatamente all'applicazione dell'art. 131bis cod.pen. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2