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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09643/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7934-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale difensore di se stesso, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; 16 - intimate - avverso la sentenza n. 2345/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/10/2015 R.G.N. 5203/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.10.2015, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione prescritta ex art. 9,

I. n. 141/1992; che avverso tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] e la società concessionaria dei servizi di riscossione sono rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza e avvenuto suo deposito solo in forma telematica; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 3,

I. n. 241/1990, e 7,

I. n. 212/2000, per avere il giudice adito dichiarato la tardività della censura di omessa motivazione della cartella sull'erroneo presupposto che concretasse una opposizione agli atti esecutivi; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 13, 14, 17, 18 e 35,

I. n. 689/1981, nonché dell'art. 9,

I. n. 141/1992, per avere il Tribunale rigettato le doglianze concernenti l'omessa preventiva contestazione degli addebiti e la sopravvenuta prescrizione della pretesa fatta valere con l'iscrizione a ruolo; che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di specificità e di autosufficienza di cui all'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult.

Cass. nn. 23834 del 2019 e 29495 del 2020); che, nella specie, l'omessa lettura del dispositivo in udienza non risulta dalla sentenza impugnata, né risulta trascritto nel corpo del ricorso il verbale dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. da cui tanto potrebbe evincersi, riportandosi alla fine di pag. 2 soltanto il contenuto del dispositivo che in ipotesi non sarebbe stato letto; che tale omissione appare vieppiù significativa ove si consideri che, dovendo attribuirsi fede privilegiata fino a querela di falso al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza, si è conseguentemente affermato che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in sede di gravame che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta (Cass. n. 26105 del 2014); che il motivo di censura, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;che del pari inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., è il secondo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui, in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali (quali l'omessa notifica dell'invito al pagamento, la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale competente o, come nella specie, la carenza di motivazione), la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (così da ult.

Cass. n. 8402 del 2018); che altrettanto inammissibili sono le censure di cui al terzo motivo, atteso che la sentenza impugnata, avendo deciso in parte qua questioni concernenti il merito della pretesa creditoria della Cassa, andava impugnata con l'appello, conformemente al consolidato principio secondo cui quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. n. 12730 del 2016); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere le intimate svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] Giudiziarì4- G. mann ! ‘`4 CORTE SUPREMA DI- A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7934-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale difensore di se stesso, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; 16 - intimate - avverso la sentenza n. 2345/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/10/2015 R.G.N. 5203/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.10.2015, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione prescritta ex art. 9, I. n. 141/1992; che avverso tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] e la società concessionaria dei servizi di riscossione sono rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza e avvenuto suo deposito solo in forma telematica; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 3, I. n. 241/1990, e 7, I. n. 212/2000, per avere il giudice adito dichiarato la tardività della censura di omessa motivazione della cartella sull'erroneo presupposto che concretasse una opposizione agli atti esecutivi; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 13, 14, 17, 18 e 35, I. n. 689/1981, nonché dell'art. 9, I. n. 141/1992, per avere il Tribunale rigettato le doglianze concernenti l'omessa preventiva contestazione degli addebiti e la sopravvenuta prescrizione della pretesa fatta valere con l'iscrizione a ruolo; che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di specificità e di autosufficienza di cui all'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. nn. 23834 del 2019 e 29495 del 2020); che, nella specie, l'omessa lettura del dispositivo in udienza non risulta dalla sentenza impugnata, né risulta trascritto nel corpo del ricorso il verbale dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. da cui tanto potrebbe evincersi, riportandosi alla fine di pag. 2 soltanto il contenuto del dispositivo che in ipotesi non sarebbe stato letto; che tale omissione appare vieppiù significativa ove si consideri che, dovendo attribuirsi fede privilegiata fino a querela di falso al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza, si è conseguentemente affermato che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in sede di gravame che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta (Cass. n. 26105 del 2014); che il motivo di censura, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;che del pari inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., è il secondo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui, in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali (quali l'omessa notifica dell'invito al pagamento, la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale competente o, come nella specie, la carenza di motivazione), la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (così da ult. Cass. n. 8402 del 2018); che altrettanto inammissibili sono le censure di cui al terzo motivo, atteso che la sentenza impugnata, avendo deciso in parte qua questioni concernenti il merito della pretesa creditoria della Cassa, andava impugnata con l'appello, conformemente al consolidato principio secondo cui quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. n. 12730 del 2016); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere le intimate svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] Giudiziarì4- G. mann ! ‘`4 CORTE SUPREMA DI- A
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