CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 17976/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 maggio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2019, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale processuale, con riferimento all'art. 63 cod. proc. pen., non è manifestamente infondato, in quanto la polizia giudiziaria, dopo aver rinvenuto un bilancino di precisione in una abitazione in uso al [OSCURATO:PERSONA] ed alla nonna, procedeva alla perquisizione di altri due immobili, nel secondo dei quali, adibito ad essiccatoio, si rinveniva lo stupefacente. In quest'ultimo immobile veniva altresì rinvenuto del cibo per cani, cosa che induceva la polizia giudiziaria a ritenere che fosse in uso al ricorrente (p. 3 sentenza del Tribunale). A quel punto il [OSCURATO:PERSONA] fu interpellato due volte: la prima volta escludeva di avere la disponibilità dell'immobile; la seconda, a seguito delle dichiarazioni della nonna che invece sottolineava come l'immobile fosse in uso anche al ricorrente, ammetteva la paternità della sostanza. 2.1. Ciò posto, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01; conf., Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01; Sez. 6, n. 20098 del 19/04/2016, Scalisi, Rv. 267129 - 01). Nella specie, lo stesso Tribunale ha sottolineato come i carabinieri, ancor prima delle ammissioni del ricorrente, avessero raccolto elementi di prova tali da ricondurre a quest'ultimo la disponibilità dei luoghi in cui fu rinvenuto lo stupefacente (p. 3 sentenza di primo grado). Va quindi richiamato l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, secondo il quale sono utilizzabili nella fase procedinnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr., Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409 - 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 - 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752 - 01; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541 - 01). Nella specie, l'esistenza di una simile (e ripetuta) sollecitazione, genericamente esclusa dalla Corte territoriale, appare invece ben delineata dalla sentenza del Tribunale (p. 4). Pertanto, il motivo non può dirsi inammissibile e, in assenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (in ragione degli elementi acquisti a prescindere dalle dichiarazioni del ricorrente), il reato deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con assorbimento del secondo motivo di ricorso; costituisce infatti ius receptum il principio secondo il quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 - 01). Va infatti evidenziato che il termine di 7 anni e 6 mesi, calcolato a partire dal 9 marzo 2017 (poiché si procede per il solo reato di cui al capo A), ed incrementato di 186 giorni di sospensione (dal 13 luglio al 16 novembre 2017, per giorni 126; dal 7 dicembre 2018, per giorni 60, trattandosi di rinvio per legittimo impedimento del difensore), è interamente decorso alla data del 14 marzo 2025. 2.2. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescr