CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1986
Cassazione n. 03319/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1986 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34812/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo — con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti — oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (in ogni caso, la Corte di merito correttamente ed esaustivamente ha indicato gli elementi posti a fondamento della negazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, peraltro inibito, quanto alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, dal disposto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen. ); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 18 dicembre 2024 Il consiglie '.stensore [OSCURATO:PERSONA]