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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26626/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 224 e 217 co. 2 I.f. commesso nella qualità di amministratore della società Suprimia s.r.I., fallita nell'ottobre 2017; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata, è indeducibile in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di censura già dedotta in grado di appello e ivi fatta oggetto di specifica valutazione, con la quale invero non si confronta.

In questo senso, infatti, la Corte ha correttamente ritenuto che l'imputato abbia rivestito la carica di amministratore di diritto della fallita non essendo suffragata nei fatti la tesi circa la sua estromissione, specie in assenza di contestuale dimissione dalla carica; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico in quanto reiterativo delle doglianze già dedotte in sede di giudizio di appello e qui puntualmente disattese, nella specie ritenendo insussistente l'asserito contrasto tra gli artt. 42 c.p. e 217 I.f. giacché la nozione di 'previsione espressa' contenuta nel primo non equivale a quella di 'previsione esplicita' e per cui è certo punita anche a titolo di colpa la fattispecie della bancarotta semplice documentale, essendo tale previsione desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma I.f. è indeducibile in questa sede in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché reiterativo di censura già dedotta in grado di appello e ivi fatta oggetto di puntuale confutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 224 e 217 co. 2 I.f. commesso nella qualità di amministratore della società Suprimia s.r.I., fallita nell'ottobre 2017; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata, è indeducibile in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di censura già dedotta in grado di appello e ivi fatta oggetto di specifica valutazione, con la quale invero non si confronta. In questo senso, infatti, la Corte ha correttamente ritenuto che l'imputato abbia rivestito la carica di amministratore di diritto della fallita non essendo suffragata nei fatti la tesi circa la sua estromissione, specie in assenza di contestuale dimissione dalla carica; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico in quanto reiterativo delle doglianze già dedotte in sede di giudizio di appello e qui puntualmente disattese, nella specie ritenendo insussistente l'asserito contrasto tra gli artt. 42 c.p. e 217 I.f. giacché la nozione di 'previsione espressa' contenuta nel primo non equivale a quella di 'previsione esplicita' e per cui è certo punita anche a titolo di colpa la fattispecie della bancarotta semplice documentale, essendo tale previsione desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma I.f. è indeducibile in questa sede in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché reiterativo di censura già dedotta in grado di appello e ivi fatta oggetto di puntuale confutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos
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