CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale2127 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiMAURIZIO SERVIDIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 230/2018 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 84/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30195/2018Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 20006/2026Data pubblicazione 15/06/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversoun’intimazione di pagamento notificata dalconcessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)per un credito di natura previdenziale.Reputava la Corte d’appello che l’originaria cartellaesattoriale, atto presupposto dell’intimazione dipagamento, siccome oggetto di sospensione in viacautelare con riguardo alla sua esecutività da parte delgiudice adito in sede di opposizione, non potesseprodurre interessi nella misura dell’art.39 d.P.R.n.602/73, ma solo nella misura legale ex art.1282 c.c.Avverso la sentenza, AdER ricorre per un motivo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste concontroricorso, illustrato da memoria.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, AdER deduce violazionedegli artt.30 d.P.R. n.602/73, 27 d.lgs. n.46/99, 116,co.9 l. n.388/00, per avere la Corte d’appello applicato iltasso previsto dall’art.1282 c.c., anziché quello previstodall’art.27 d.lgs. n.46/99.Il motivo è fondato.Contrariamente a quanto affermato da partecontroricorrente, secondo cui il ricorso sarebbeNumero registro generale 30195/2018Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 20006/2026Data pubblicazione 15/06/2026inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.c., l’orientamentocostante della giurisprudenza di legittimità reso inmateria tributaria si discosta dalla statuizione quiimpugnata.In particolare, questa Corte (Cass.23458/20,Cass.20818/22, Cass.13255/25) ha affermato, conriguardo all’art.30 d.P.R. n.602/73, che, in caso disospensione cautelare dell’efficacia esecutiva dellacartella esattoriale, in luogo degli interessi di cuiall’art.39 d.P.R. n.602/73 sono dovuti gli interessi legaliin base al principio di cui all’art.1282 c.c., trattandosi diaccessori di un credito liquido ed esigibile. Si è poiaggiunto che, trattandosi di crediti tributari, la misuradell’interesse legale è quella dell’art.30 d.P.R. n.602/73(Cass.23458/20).Gli stessi principi devono valere in ambito previdenziale,essendo omologo dell’art.30 d.P.R. n.602/73, dettato peri crediti tributari, l’art.27 d.lgs. n.46/99, dettato per icrediti contributivi, il quale si differenzia dalla primanorma solo per un’autonoma previsione del calcolo degliinteressi.La sentenza, avendo applicato l’interesse legaledell’art.1282 c.c. anziché il tasso di cui all’art.27 d.lgs.n.46/99, non s’è attenuta al suddetto principio e vadunque cassata con rinvio alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, che statuirà anchesulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.P.q.m.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Numero registro generale 30195/2018Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 20006/2026Data pubblicazione 15/06/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 29.4.26La PresidenteLucia Esposito