CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 30766/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11599/2021 r.g. propostoda: Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del C.d.A. Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 129,ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (C.F. e P.I. 01276260583), in persona dei Commissari liquidatori Avv. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA],con sede in Roma, alla via G. Nicotera n. 31, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4. - controricorrente - avverso la sentenza n. 1332/2021 resa dalla Corte di Appello di Roma, Sez. I civile, in data 19.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 26/9/2014, [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a r.l. in liquidazione coatta amministrativa (anche “CRAI”)conveniva in giudizio la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop per sentir “…revocare e/o comunque dichiarare inefficaci ed inopponibili alla massa ex art. 44 e/o 67 comma 1 LF ovvero comunque ex art. 67 comma 2 LF … gli atti di disposizione posti in essere dalla convenuta sul c/c n. 50110 e,per l’effetto, condannare la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,alla restituzione alla procedura di L.C.A. della somma di euro 182.426,80 …”. Assumeva l a parte attrice che sul conto corrente sopra menzionato, intrattenuto con la convenuta, sarebbero risultati annotati, rispettivamente in data 6/7/09 e 14/10/09, gli addebiti di € 6.294,37 per “interessi e competenze” e di € 176.132,41 per “prelevamento sofferenza”, che avrebbero dovuto ritenersi revocabili in quanto anomali ex art. 67,comma 1°, L.F. o comunque in quanto consapevolmente lesivi della par condicio creditorumex art. 67, comma 2° , L.F.. 2. Nella resistenza della banca che si costituiva in giudizio, il Tribunale di Roma,con la sentenza n. 8195 del 23/4/2018, rigettava tutte le domande attrici, quella revocatoria perché ritenuta preliminarmente inammissibile in quanto proposta oltre il termine decadenziale stabilito per legge e quella ex art. 44 L.F., perché ritenuta infondata, condannando CRAI alla rifusione delle spese. 3. CRAI proponevaappello avverso la suddetta sentenza e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 1332 depositata in data 19.2.2021 e qui impugnata con ricorso per cassazione, statuiva che : (i) la decorrenza del termine ex art. 69 bis L.F. per l'esperibilità dell'azione revocatoria decorreva dalla nomina del [OSCURATO:PERSONA], se successivo all'accertamento dell'insolvenza, sicché l'azione era tempestiva. (ii) I n ordine alla compensazione legale e alla richiesta applicazione dell'art. 56 L.F.- dedotte dalla banca appellata per precludere la revocabilità degli addebiti - la Corte di appello così statuiva espressamente:"Parte appellata invoca l'applicazione dell'art. 56 L.F., di cui però non sussistevano i presupposti. Ammesso che il credito derivante dal mutuo fosse liquido ed esigibile, poiché il conto corrente non era stato ancora chiuso non era operabile ancora alcuna compensazione" (p. 4 della sentenza impugnata).(iii) La corte di merito evidenziava infine che erasussistente la conoscenza della Banca dello stato di insolvenza di CRAI , cosìaccogliendo la domanda di revocatoria ex art. 67, comma secondo, L.F. 4. La sentenza, pubblicata il 19.2.2021 , è stata impugnata da Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. con ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la banca ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di legge, “in relazione agli artt. 56 L.F.; 1242 e 1243 primo co c.c.; 1853 c.c.; art. 67 secondo co L.F.”. Secondo la ricorrentel'aver subordinato la chiusura del conto all'automatica applicazione della compensazione legale avrebbe violato, ad un tempo, “le norme codicistiche di diritto comune sulla compensazione legale, quella speciale posta dallo stesso codice in tema di contratto di conto corrente e quella - ancor più speciale - di cui all'art. 56 della Legge Fallimentare”. 2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di legge: art. 111 Cost. e art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 132 secondo co n. 4 c.p.c.: motivazione inesistente o solo apparente”. Sempre secondo la ricorrente, l'aver omesso qualsiasi giustificazione a supporto della ritenuta necessità della chiusura del conto corrente perché gli effetti della compensazione legale si verificassero, avrebbe reso la pronunzia impugnata sintomatica di una decisione incompatibile con il giusto processo e con la necessità di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a carattere decisorio. 2.1 I due motivi –che possono trovare trattazione unitaria – sono fondati. Soccorre in tal senso il precedente in termini di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34424 del 11/12/2023 ), secondo il quale “ n ei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché i contrapposti crediti siano esigibili”. Sul punto occorre precisare che, per le finalità decisorie qui in commento, la chiusura del conto rappresenta circostanza irrilevante, assumendo rilievo la sola esigibilità.Sul punto si legga anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 512 del 14/01/2016, secondo cui “La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 c.c., presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti”. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo esame della odierna vicenda processuale alla luce dei principi sopra ricordati. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà