CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 maggio 2 0 25 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato lamentando vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe chiarito in cosa si sarebbe sostanziata la condotta in violazione delle prescrizioni, non essendo stato positivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo non fosse presente presso la propria abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999). Il provvedimento impugnato dà ampia ragione e conto delle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto assente al momento del controllo e il ricorrente con tali argomentazioni non ha istituito alcun confronto. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 20